Cassazione Civile, Ordinanza n. 17555/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto contrattuale relativo a lavori di ammodernamento e adeguamento autostradale, nel cui ambito una società consortile formata da imprese aggiudicatarie aveva stipulato con Omba Impianti & Engineering un contratto di fornitura e posa in opera di strutture metalliche. In primo grado erano state accolte in parte le reciproche pretese: la consortile aveva ottenuto una somma a titolo di penale e risarcimento danni, mentre Omba aveva ottenuto il saldo del corrispettivo delle opere e il giudice aveva anche dichiarato illegittima l’escussione della fideiussione. La Corte d’appello ha poi riformato la decisione, escludendo la responsabilità delle singole imprese consorziate per le obbligazioni della consortile e ordinando la restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado. Omba ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza/procedimento e violazione delle norme sull’appello incidentale tardivo, per avere la Corte ritenuto tempestivo il ricorso incidentale di Mambrini; 2) violazione delle norme invocate in tema di appalti pubblici e omessa motivazione sulla solidarietà passiva delle imprese aggiudicatrici verso fornitori e subappaltatori; 3) violazione dei doveri di correttezza e buona fede e omesso esame di fatti decisivi, in relazione alla ritenuta legittimità del recesso esercitato dalla consortile; 4) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e violazione delle norme richiamate in tema di garanzia fideiussoria, per il mancato riconoscimento del diritto alla restituzione dell’importo incassato mediante escussione della garanzia a prima richiesta. Mambrini ha proposto un ricorso incidentale condizionato, sostenendo l’improcedibilità della domanda di Omba per sopravvenuti fallimenti di alcune parti. Nel corso del giudizio di cassazione il Fallimento della ricorrente ha notificato rinuncia al ricorso, accettata dalle controricorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, perché il Fallimento della ricorrente ha rinunciato al ricorso e le controricorrenti hanno accettato la rinuncia. Il giudizio è stato quindi dichiarato estinto ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. La Corte ha escluso la condanna al pagamento delle spese processuali, in ragione dell’accettazione della rinuncia, e ha anche escluso l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, richiamando il principio secondo cui la sanzione opera per l’inammissibilità originaria e non per quella sopravvenuta.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare la tempestività dell’appello incidentale tardivo
richiamato per la disciplina dei termini dell’appello incidentale
richiamato insieme alle norme sull’appello
richiamati nel motivo relativo alle decadenze processuali
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione
art. 13 l. 109/1994
richiamato dal ricorrente in tema di solidarietà passiva nelle gare e negli appalti pubblici
art. 96 d.P.R. 554/1999
richiamato dal ricorrente in tema di responsabilità/solidarietà nell’appalto pubblico
art. 7 d.lgs. 190/2012
richiamato dal ricorrente in tema di disciplina dell’appalto pubblico
richiamati per dedurre la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nel recesso
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione apparente o mancante
richiamato in tema di obbligazione di garanzia fideiussoria
richiamato per l’interpretazione del rapporto di garanzia
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla garanzia
richiamato per il principio di disponibilità della prova e valutazione delle risultanze
artt. 24, 43, 23, 51, 52, 93 e 96 r.d. n. 267/1942
richiamati nel ricorso incidentale condizionato per sostenere l’improcedibilità della domanda dopo i fallimenti
applicati per dichiarare l’estinzione del giudizio a seguito di rinuncia e accettazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
interpretato nel senso che il raddoppio del contributo unificato non opera per l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato ordinario
richiamato per l’introduzione del meccanismo sanzionatorio del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Quando interviene rinuncia al ricorso per cassazione accettata dalle controparti, il giudizio si estingue e la Corte non deve pronunciarsi sul merito delle censure.
- La rinuncia accettata comporta, di regola, la non liquidazione delle spese processuali in favore delle parti costituite, secondo la decisione adottata nel caso concreto.
- Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato è collegato alla funzione dissuasiva contro impugnazioni originariamente inammissibili o pretestuose e non si applica all’inammissibilità sopravvenuta o alla definizione del processo per rinuncia.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, restano assorbite le questioni di rito e di merito sollevate nei motivi di ricorso e nel ricorso incidentale condizionato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17475/2022 del 31/05/2022
- ordinanza_civile · 31 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17487/2022 del 31/05/2022
- ordinanza_civile · 31 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17488/2022 del 31/05/2022
- ordinanza_civile · 31 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17491/2022 del 31/05/2022
- ordinanza_civile · 31 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17492/2022 del 31/05/2022
- ordinanza_civile · 31 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17493/2022 del 31/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →