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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42468/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva rigettato l'appello avverso il diniego di dissequestro disposto dal G.i.p. di Vallo della Lucania. Oggetto del sequestro: 78.467,91 euro sui conti correnti della societa "Costruzioni generali s.r.l." e le quote societarie (capitali sociali) di "Costruzioni generali s.r.l.", "Ge.Ro Real Estate s.r.l." e "Mondo Impresa s.r.l.", ritenute profitto o equivalente dei reati contestati per indebite compensazioni mediante crediti inesistenti collegati a costi di formazione fittizi, per un profitto complessivo ipotizzato di 194.313,52 euro. Il ricorrente deduce violazione di legge (artt. 325 co.1 e 125 co.3 c.p.p.) per motivazione meramente apparente circa il periculum in mora; sostiene che non sussiste rischio di dispersione dei beni, atteso lo stato di solidita patrimoniale della societa (umento del capitale sociale fino a 800.000 euro interamente versato, capitale gia incrementato a 250.000 euro prima del sequestro, bilancio 2022 solido, proprieta immobiliare), per cui il sequestro sarebbe ingiustificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato della cassazione su misure cautelari reali sia limitato a violazioni di legge o a vizi motivazionali radicali; ha confermato che il Tribunale di Salerno ha fornito motivazione sufficiente e non viziata circa il periculum in mora, fondandosi su elementi soggettivi relativi al comportamento dell'amministratore (plurime condotte fraudolente emerse dalle indagini, utilizzo di crediti fittizi, apposizione di marca da bollo falsa, trasferimenti di profitto a terzi mediante fatture inesistenti con la societa "Tax and Legal Advisor s.r.l.s.") idonei a far temere la dispersione delle disponibilita e l'occultamento delle stesse. Conseguentemente il mantenimento del sequestro e stato ritenuto giustificato. Il ricorrente e stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilita del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Contestazione della partecipazione a reato in concorso; utilizzato per ricostruire il quadro fattuale di responsabilita nell'operazione di indebite compensazioni

  • art. 81, comma 2 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Richiamato per delineare la fattispecie di piu soggetti coinvolti nelle condotte illecite che hanno prodotto il profitto oggetto di sequestro

  • art. 483 cod. pen.

    Rilevato con riferimento a falsificazioni documentali o attestazioni mendaci funzionali alla costituzione di crediti fittizi utilizzati per indebite compensazioni

  • art. 76, comma 1, d.P.R. n. 445/2000

    Norma connessa alle falsita in atti pubblici o documenti amministrativi; richiamata nel contesto delle attestazioni fittizie riguardanti la formazione del personale

  • art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000

    Norma rilevante in materia di reati tributari e indebite compensazioni, usata per inquadrare le imputazioni concernenti l'utilizzo di crediti inesistenti

  • art. 325 c.p.p.

    Disposizione procedurale pertinente ai motivi di impugnazione; usata per valutare la legittimita della decisione cautelare e i relativi limiti di sindacato in Cassazione

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato nella parte relativa alla motivazione del provvedimento cautelare e al requisito del periculum in mora, nella sua declinazione procedurale

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo a fini di confisca richiede una motivazione concisa e specifica circa il periculum in mora: non e sufficiente un richiamo generico alla fungibilita del denaro o alla mera ipotesi del reato.
  • Il periculum in mora puo derivare sia da elementi oggettivi (quantita e natura dei beni) sia da elementi soggettivi (comportamento dell'interessato): condotte volte a occultare disponibilita o a trasferire profitti illeciti costituiscono fondamento valido per il mantenimento del sequestro.
  • La solidita patrimoniale della societa (come aumento di capitale o bilanci favorevoli) puo costituire elemento di contrasto al pericolo di dispersione, ma non esclude automaticamente la possibilita di sequestro se sono presenti indizi concreti di comportamenti elusivi o movimentazioni sospette.
  • In Cassazione il sindacato sui provvedimenti cautelari e vincolato: il ricorso e ammesso per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico-giustificativo del giudice di merito.
  • In situazioni analoghe e utile documentare tempestivamente e in modo completo la consistenza patrimoniale stabile e l'assenza di trasferimenti sospetti (estratti conto, perizie, atti di versamento capitale), ma occorre altresi contrastare con prove concrete eventuali elementi soggettivi che indichino capacita di occultamento o trasferimento di risorse.

Testo integrale

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