Cassazione Civile, Ordinanza n. 35940/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato nel 2008 per l’acquisto di un terreno e la costruzione di un capannone da concedere in leasing per 216 mesi. La società utilizzatrice ha agito in giudizio sostenendo che, ai fini del calcolo del tasso effettivo globale, dovessero essere considerate tutte le voci economiche poste a suo carico, che il contratto fosse originariamente usurario e che anche le spese accessorie incidessero sulla valutazione del costo del finanziamento. Il Tribunale ha respinto la domanda dell’utilizzatrice, ritenendo non usurari gli interessi pattuiti e valorizzando una clausola di salvaguardia; ha invece accolto la riconvenzionale della società di leasing per somme dovute. La Corte d’appello ha confermato la decisione, osservando anche che l’eventuale nullità della sola clausola sugli interessi moratori non avrebbe travolto l’intero finanziamento, restando valida la pattuizione sugli interessi compensativi. In cassazione la società utilizzatrice ha dedotto, con due motivi, violazione dell’art. 117 TUB e delle Istruzioni della Banca d’Italia del 25.07.2003, nonché omesso esame dell’effetto della mora effettivamente applicata e violazione della normativa antiusura; ha anche sostenuto che la mora considerata nella riconvenzionale avrebbe dovuto essere scrutinata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile. Ha ritenuto che l’atto non consentisse di comprendere, senza integrazioni esterne, né l’oggetto della controversia, né la motivazione della sentenza impugnata, né il contenuto effettivo dei motivi. Ha inoltre rilevato che il ricorso non rispettava gli standard minimi di specificità, chiarezza, autosufficienza e tecnicità richiesti per il ricorso per cassazione, anche perché non riportava la clausola contrattuale censurata né ne indicava correttamente la collocazione tra i documenti. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese, ha applicato la condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per euro 5.000,00 e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le censure formulate richiedono un confronto chiaro e specifico con la decisione impugnata; formule generiche o confuse non sono idonee a introdurre validamente il giudizio di legittimità.
Il ricorso deve riportare testualmente gli atti o le clausole contrattuali rilevanti e indicarne con precisione la sede nei documenti di causa, altrimenti difetta di autosufficienza.
La ricorrente lo invocava per contestare la disciplina degli interessi e il rispetto dei limiti antiusura nel leasing, ma la Corte non entra nel merito della doglianza per l’inammissibilità del ricorso.
Istruzioni della Banca d'Italia del 25.07.2003
art. 3 sezione seconda; art. 3 sezione terza
Erano richiamate come parametro tecnico per la determinazione del tasso effettivo globale nei contratti di leasing, ma la Corte non esamina il merito delle relative doglianze.
Richiamata dalla ricorrente a sostegno della tesi dell’usurarietà e della rilevanza della mora; non vi è però un vaglio di merito della questione.
Richiamata dalla ricorrente insieme alla disciplina antiusura; la Corte non si pronuncia nel merito della deduzione.
La Corte ravvisa un abuso dello strumento processuale nella redazione del ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento di una somma equitativa per responsabilità aggravata.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è stato respinto, la Corte dà atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente, specifico e chiaramente strutturato: deve indicare con precisione la decisione impugnata, le ragioni della censura e gli elementi rilevanti del fatto processuale e sostanziale, senza demandare alla Corte un’attività integrativa o ricostruttiva.
- La mancata trascrizione o puntuale individuazione delle clausole contrattuali censurate, nonché l’omessa indicazione della loro collocazione negli atti di causa, comportano violazione dell’onere di specificità e possono determinare l’inammissibilità del ricorso.
- Una censura che, per forma e contenuto, si risolva in un attacco generico alla disciplina contrattuale o alle istruzioni tecniche di settore, senza confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata, non integra un valido motivo di ricorso per cassazione.
- La redazione del ricorso in modo oscuro, frammentario o meramente assertivo può integrare abuso dello strumento processuale e giustificare la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., oltre alle conseguenze sulle spese e sul contributo unificato.
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