Cassazione Penale, Sentenza n. 33373/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Floresta era stato condannato per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'aver provocato un incidente stradale (art. 186 cod. strada). Dopo annullamento per vizio di notifica e nuovo giudizio di appello, impugna la sentenza del 19/01/2023 deducendo: (1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 co. 2-bis c.d.s., sostenendo che l'aggravante sarebbe applicata in misura fissa e dunque lesiva dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.), offensività (art. 25 co.2 Cost.) e proporzionalità della pena (art. 27 Cost.); (2) vizio di motivazione nella determinazione della pena e nel giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, con specifica censura per l'uso dei precedenti penali senza indicare come abbiano influenzato il bilanciamento. Chiede la rimessione alla Corte Costituzionale o, in subordine, l'annullamento con rinvio per nuovo bilanciamento e rideterminazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: la questione di legittimità costituzionale è irrilevante perché l'art. 186 co. 2-bis non dispone un aumento in misura fissa ma raddoppia le sanzioni previste, lasciando al giudice la valutazione nel rispetto della forbice edittale; la Corte d'Appello aveva motivato adeguatamente il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti, richiamando la gravità della condotta e l'elevato grado di ebbrezza. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada (commi rilevanti)
"Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate"
La Corte interpreta la norma come un raddoppio delle sanzioni previste nei commi richiamati, non come un aumento in misura fissa; resta quindi spazio di valutazione nel quadro della forbice edittale
Usata come riferimento per le circostanze attenuanti generiche; il giudice di merito ha bilanciato le attenuanti con le aggravanti nell'ambito della discrezionalità consentita
Richiamato implicitamente come criterio per la determinazione della pena: il giudice deve motivare il giudizio di bilanciamento e può farlo anche sulla base di alcuni parametri previsti dall'articolo
Applicata per imporre la sanzione pecuniaria e le spese al ricorrente in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Costituzione (art. 3, art. 25 co.2, art. 27)
Gli argomenti costituzionali invocati dal ricorrente (uguaglianza, principio di offensività, proporzionalità) sono stati esaminati ma considerati non decisivi alla luce dell'interpretazione della norma sostanziale
Massime di principio
- L'aggravante per aver provocato un incidente in stato di ebbrezza (art. 186 co. 2-bis) non configura un aumento in misura fissa: si raddoppiano le sanzioni previste, ma il giudice conserva la possibilità di modulare la pena entro la forbice edittale raddoppiata.
- Le questioni di legittimità costituzionale possono essere dichiarate irrilevanti se la norma, interpretata sistematicamente, consente comunque una valutazione caso per caso; una mera asserzione di rigidità normativa è insufficiente se la norma lascia margini di discrezionalità al giudice.
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è tipicamente discrezionale e sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione, arbitrio o manifesta illogicità; è sufficiente una motivazione congrua che renda intellegibile il percorso valutativo, senza necessità di esposizione analitica di tutti i criteri applicati.
- La semplice richiamata dei precedenti penali non è di per sé vizio se il giudice utilizza tali elementi nel complesso valutativo; tuttavia, per evitare censure, è preferibile che la motivazione chiarisca almeno in quale direttrice i precedenti hanno inciso sul bilanciamento.
- Ricorsi ritenuti manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare l'imposizione di spese e sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque è importante valutare attentamente la rilevanza giuridica dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.
- Una precedente sentenza di annullamento per vizi di notifica apre un nuovo giudizio ma non garantisce automaticamente successo in Cassazione su questioni sostanziali non decisive nel nuovo giudizio; i motivi devono essere autonomamente fondati.
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