Cassazione Civile, Sentenza n. 36232/2022 del 12/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un avviso di rettifica/liquidazione delle imposte ipocatastali relativo alla registrazione di un contratto di compravendita immobiliare. Il ricorrente censura principalmente: (1) l'uso dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) come unico criterio per la rettifica del valore, senza richiamo concreto al Provvedimento dell'Agenzia del 27 luglio 2007; (2) carenza di motivazione e mancata indicazione dei coefficienti/parametri utilizzati dall'Amministrazione; (3) illegittimità del criterio di accertamento in relazione alle modifiche normative (richiamata la legge n. 88/2009 e disposizioni precedenti); (4) vizio di motivazione circa l'errata considerazione dell'importo di mediazione; (5) errata liquidazione delle spese di giudizio e mancata applicazione della decurtazione prevista per la difesa personale dell'amministrazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate sia le censure di diritto sia quelle di fatto. In particolare: (i) il d.p.r. n. 131/1986 art. 51 consente all'Amministrazione e al giudice di fondare la rettifica anche su "altri elementi di valutazione" (destinazione, collocazione, tipologia, superficie, stato di conservazione, epoca di costruzione ecc.); (ii) i valori OMI costituiscono uno strumento di ausilio e indicazione di massima e non sono di per sé idonei a determinare la rettifica senza ulteriori indizi; (iii) nei gradi di merito sono stati valutati e recepiti elementi probatori (fotografie, fatture per lavori di restauro) che hanno giustificato la rideterminazione del valore imponibile (ridotto dal valore accertato di € 810.300 a € 600.000 dal giudice di primo grado); (iv) la censura sulla motivazione relativa alla mediazione non supera il limite di ammissibilità in Cassazione; (v) la liquidazione dei compensi segue i parametri tariffari e, se collocata entro la forbice minimo-massimo, non è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in € 2.400,00 oltre spese prenotate a debito) e al versamento eventuale del contributo unificato previsto.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3
L'art. 51 consente l'accertamento del maggior valore commerciale anche sulla base di uno dei diversi parametri (comparativo, del reddito o "altri elementi di valutazione"). La Corte conferma che tra questi rientrano destinazione, collocazione, tipologia, superficie, stato di conservazione, epoca di costruzione e stime dell'Agenzia del territorio.
Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - utilizzo
I valori OMI sono uno strumento di ausilio e indirizzo per la valutazione estimativa ma non costituiscono prova sufficiente di per sé; devono essere corroborati da ulteriori indizi certi per evitare la "praesumptio de presumpto".
La legge ha ripristinato il quadro normativo antecedente alle disposizioni del 2006 che introducevano una presunzione di corrispondenza del corrispettivo al valore normale; conseguentemente la valutazione torna rimessa al giudice e le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Richiamato nel contesto della normativa modificata dalla legge 88/2009; la Corte segnala che le disposizioni che avevano introdotto presunzioni sono state eliminate, tornando alla valutazione giudiziale ordinaria.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, c. 2-sexies
Richiamato in relazione alla contestazione sulla liquidazione delle spese; la Corte osserva che la determinazione dei compensi rientra nell'apprezzamento del giudice entro la forbice tariffaria e non è rigidamente vincolata ai valori medi indicati dal d.m.
D.M. n. 55 del 2014 (tariffe professionali)
Indica valori medi/forcelle tariffarie; la Corte conferma che il giudice può liquidare onorari tra minimo e massimo senza obbligo di motivare se resta nella forbice, mentre è richiesta motivazione se si discosta ulteriormente.
La modifica normativa limita il sindacato di legittimità: in Cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo è sindacabile solo se si tratta di un vizio grave e manifesto della motivazione (es. mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contraddizioni insanabili).
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater
Norma che disciplina il contributo unificato; la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente.
Massime di principio
- I valori OMI sono utili come indicazione di massima ma non possono da soli giustificare una rettifica del valore dichiarato: devono essere supportati da elementi probatori aggiuntivi (fotografie, fatture di lavori, perizie, stato di conservazione ecc.).
- L'avviso di rettifica deve enunciare il criterio astratto adottato; tuttavia l'onere probatorio in ordine ai fatti che giustificano l'applicazione del criterio ricade sull'Amministrazione nella fase contenziosa, dove il contribuente può controprodurre elementi contrari.
- La legge 88/2009 ha eliminato la presunzione di rispondenza automatica tra corrispettivo e valore normale; le presunzioni ammesse devono essere gravi, precise e concordanti e la valutazione resta rimessa al giudice.
- Il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato: possono essere censurate solo vizi motivazionali macroscopici e sostanziali (mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddizioni insanabili), mentre il mero difetto di sufficienza motivazionale non è idoneo a fondare la cassazione.
- In materia di liquidazione dei compensi per i difensori, il giudice ha discrezionalità entro la forbice tariffaria; la motivazione è necessaria solo se si discosta dai limiti minimi/massimi previsti.
- Quando i giudici di merito si pronunciano in senso conforme (doppia conforme), la Corte di cassazione esercita un sindacato molto limitato sulle valutazioni di fatto.
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