Cassazione Penale, Sentenza n. 30382/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto con il quale la Corte di appello aveva confermato: a) la misura di prevenzione personale nei confronti di Domenico Bruno, ritenuto pericoloso in relazione a fatti emersi in un'indagine per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (associazione mafiosa) e già sottoposto a misura cautelare custodiale; b) la confisca di immobili, depositi e dell'impresa "Contract & Design" ritenuti riconducibili al prevenuto. I motivi articolati: (1) contestazione della sussistenza e dell'attualità della pericolosità, denunciando che tale requisito sarebbe stato dedotto essenzialmente dal contenuto di un altro procedimento penale nel quale il ricorrente è solo indagato e non condannato; (2) violazione dell'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per carenza di elementi che dimostrino che il prevenuto viva abitualmente dei proventi del reato e per mancanza di correlazione temporale tra pericolosità e incrementi patrimoniali.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per le terze interessate (Cannizzaro e M. Chiara Bruno) l'inammissibilità è motivata dalla mancata proposizione di censure idonee a escludere la riconducibilità dei beni confiscati al prevenuto: in caso di fittizia intestazione a terzi, il terzo può limitarsi a rivendicare la effettiva titolarità dei beni (richiamata la sentenza delle Sezioni Unite Putignano 27/3/2015). Per il prevenuto Domenico Bruno il ricorso è inammissibile perché, pur formulato come violazione di legge, in realtà impugna la valutazione motivazionale della pericolosità e della sua attualità; nella materia delle misure di prevenzione la Cassazione è ammissibile solo per violazione di legge o per assenza/meramente apparente motivazione, non per correggere una presunta illogicità manifesta. La Corte di appello aveva invece fornito motivazione, richiamando gli elementi emersi nell'indagine per 416-bis e spiegando le ragioni della perdurante partecipazione nonostante fatti risalenti al 2017-2018. Esito: ricorsi dichiarati inammissibili; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato di associazione mafiosa costituisce il contesto fattuale richiamato dalla Corte di merito per valutare la pericolosità; l'esistenza di un'indagine o di misure cautelari connesse a tale ipotesi di reato può essere utilizzata dal giudice di prevenzione come elemento probatorio, pur non sostituendo la valutazione autonoma richiesta per la misura di prevenzione.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 4, lett. a)
Definisce i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione personali, ivi compresa la nozione di pericolosità sociale e la necessità di motivare la attualità e la sussistenza del rischio.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 24
Norma disciplinante la confisca di prevenzione e i presupposti patrimoniali: richiede elementi idonei a dimostrare che il soggetto abbia acquisito beni per effetto di attività delittuose o che viva abitualmente dei proventi del reato, con correlazione temporale tra pericolosità e incrementi patrimoniali.
Previsione procedurale richiamata per il trattamento dei ricorsi; qui indica il quadro procedurale con cui i ricorsi sono stati esaminati.
Limita in Cassazione l'ambito di sindacabilità della motivazione: non è sindacabile come vizio autonomo l'illogicità manifesta della motivazione, mentre è ammissibile denunciare la motivazione inesistente o meramente apparente. Ciò riduce la possibilità di impugnare in suprema sede valutazioni di merito non prive di motivazione.
Sentenza Sezioni Unite 27/3/2015 (Putignano)
Giurisprudenza consolidata secondo cui, in caso di confisca di prevenzione su beni ritenuti fittiziamente intestati a terzi, il terzo potrà limitarsi a contestare l'effettiva titolarità dei beni confiscati e non può impugnare profili attinenti alla pericolosità del prevenuto se non provando la propria titolarità effettiva.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione la Cassazione ammette il ricorso principalmente per violazione di legge o per totale assenza/meramente apparente motivazione; non è mezzo idoneo per rimettere in discussione valutazioni di merito dotate di motivazione.
- La circostanza che il prevenuto sia indagato o sottoposto a misura cautelare in un procedimento penale può essere utilizzata dal giudice di prevenzione come elemento fattuale, ma non sostituisce l'analisi autonoma della sussistenza e dell'attualità della pericolosità.
- I terzi che contestano una confisca preventiva per fittizia intestazione devono provare l'effettiva titolarità dei beni; critiche generiche alla motivazione sulla pericolosità del prevenuto non sono sufficienti a rendere ammissibile il loro ricorso.
- Per impugnare profili relativi alla confisca patrimoniale ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 è necessario contestare specificamente la mancanza di prova della provenienza illecita dei beni o l'assenza di correlazione temporale con la pericolosità; mere affermazioni generiche rischiano l'inammissibilità.
- Nelle impugnazioni in sede di prevenzione è strategico focalizzarsi su vizi di diritto, omissioni formali e sui profili di illegittimità procedurale o di assoluta carenza motivazionale, piuttosto che su semplici valutazioni di fatto.
- Quando i fatti posti a base della misura sono risalenti, il giudice deve comunque motivare la persistenza dell'attualità della pericolosità; per il ricorrente è quindi utile contestare puntualmente l'assenza di elementi probatori che dimostrino la perdurante partecipazione o la recidiva del pericolo sociale.
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