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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19452/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Messina impugnava l'ordinanza del tribunale del riesame di Palermo (28/07/2021) che, pur avendo annullato limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorso in Cassazione deduceva (1) errore nella valutazione della retrodatazione dei termini ex art. 297, comma 3, c.p.p., sostenendo che i fatti contestati nel nuovo procedimento fossero desumibili dagli atti del precedente procedimento per il quale esisteva giudicato (pregressa condanna per detenzione di stupefacente del 17/01/2019) e dunque la seconda ordinanza sarebbe stata inefficace; (2) vizio di motivazione e violazione dei requisiti della concretezza e attualità delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., per la distanza temporale dei fatti e l'esistenza di misure meno afflittive (obblighi, dimora) idonee a prevenire la reiterazione.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Sulla questione della desumibilità ex art. 297, comma 3, c.p.p. la Corte conferma che la desumibilità richiede un compendio indiziario sufficientemente compiuto e dotato di significanza processuale al momento della prima ordinanza; nel caso di specie gran parte delle risultanze indiziarie sul reato associativo erano state acquisite dalla Procura di Palermo dopo il primo provvedimento trapanese, e la contestazione associativa era formulata in termini 'aperti' con persistenza della condotta oltre la prima ordinanza, sicché non era integrato il requisito dell'anteriorità/desumibilità. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ritiene congrua e logica la valutazione del tribunale del riesame: la presunzione relativa di pericolosità ex art. 275, comma 3, c.p.p. non è stata superata da allegazioni significative della difesa; la stabilità del sodalizio, il ruolo attestato di corriere stabile e la vasta portata del traffico giustificano la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione e la scelta degli arresti domiciliari (misura meno afflittiva rispetto al carcere, ma custodiale). Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta anche condanna alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Circostanza aggravante relativa alla partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il tribunale del riesame aveva annullato la contestazione limitatamente a questa aggravante, ma la Cassazione ha valutato la complessiva legittimità della conferma della misura cautelare indipendentemente da tale specifica eliminazione

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Costituisce il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; in relazione a tale fattispecie opera la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, c.p.p., che rende più agevole la ricostruzione della sussistenza delle esigenze cautelari quando gli elementi indiziari dimostrino stabile dedizione al narcotraffico

  • art. 297, comma 3, c.p.p.

    Regola la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare tra provvedimenti successivi; la Corte chiarisce che per la retrodatazione è necessaria la 'desumibilità' dagli atti del primo procedimento di un quadro indiziario sufficientemente compiuto e significativo, non una mera conoscibilità o sospetto generico

  • art. 274 c.p.p.

    Fissa i requisiti per l'applicazione delle misure cautelari (pericolo di reiterazione, ecc.); la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la valutazione del giudice di merito sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, tenuto conto della stabilità dell'associazione e del ruolo del ricorrente

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati associativi in materia di stupefacenti; nel caso la difesa non ha fornito elementi idonei a superare tale presunzione

  • art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.

    Riferimento alla rilevanza del tempo trascorso dall'evento; la Corte ha tenuto conto del fattore temporale ma lo ha ritenuto non decisivo alla luce della persistenza e stabilità del vincolo associativo

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Riguarda la detenzione/traffico di stupefacenti: il ricorrente era già stato condannato per fatti di detenzione/trasporto (17/01/2019), fatto utilizzato dalla difesa per sostenere la continuità; la Corte ha però distinto tra il precedente episodio e la più ampia vicenda associativa comprovata da ulteriori indagini

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020

    Norma procedurale richiamata in sede di trattazione del ricorso; citata come parametro procedurale per il trattamento del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha disposto l'onere delle spese a carico del ricorrente

Massime di principio

  • La 'desumibilità' ai fini della retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. richiede un compendio indiziario già sufficientemente compiuto e significativo al momento della prima ordinanza; mera conoscenza o sospetto non sono sufficienti
  • In ipotesi di contestazioni associative formulate in modo 'aperto' (persistenza del reato oltre la prima ordinanza) la retrodatazione è difficilmente applicabile salvo che dagli atti emerga la cessazione della partecipazione prima della prima ordinanza
  • Per i reati associativi in materia di stupefacenti opera una presunzione relativa di esigenze cautelari (art. 275, comma 3, c.p.p.); la difesa deve fornire elementi concreti e specifici per superarla
  • La valutazione della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione richiede motivazione logica e specifica; la stabile inserzione in un sodalizio, il ruolo continuativo (es. corriere) e l'ampiezza del traffico sono fattori che giustificano misure custodiali anche se i fatti più rilevanti sono anteriori
  • Il tempo trascorso tra i fatti e l'adozione della misura pesa nella prognosi cautelare, ma perde efficacia se il reato è di natura associativa e la partecipazione appare persistente e strutturata
  • Per ottenere la limitazione della misura a misure meno afflittive la difesa deve indicare e allegare circostanze precise e documentate che dimostrino l'assenza dell'attualità del pericolo di reiterazione o che superino la presunzione cautelare

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