Cassazione Civile, Ordinanza n. 31351/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'espropriazione immobiliare nel cui ambito una creditrice intervenuta, ritenendo che un bene venduto in esecuzione dovesse in realtà considerarsi riferibile al suo debitore per effetto di una simulazione assoluta e di una fittizia interposizione di persona già accertate con sentenza passata in giudicato, proponeva opposizione ex artt. 512 e 617 c.p.c. contro il progetto di distribuzione del ricavato. Sosteneva che la banca, creditrice ipotecaria sul bene, non potesse essere soddisfatta con preferenza perché l'ipoteca doveva reputarsi inopponibile nei suoi confronti: la banca avrebbe conosciuto l'accordo simulatorio e avrebbe agito senza buona fede, avendo erogato un mutuo fondiario asseritamente sviato dalle sue finalità, e non essendo emerso un effettivo pagamento del prezzo tra compratrice e venditrice. Il Tribunale rigettava l'opposizione, ritenendo assorbente la mancata prova della mala fede della banca e applicando la presunzione di buona fede. Nel ricorso per cassazione venivano proposti quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. per non avere il Tribunale valorizzato il giudicato formatosi sulla simulazione e sulla interposizione fittizia, con estensione dei suoi effetti alla banca; 2) violazione degli artt. 1415 e 2652 c.c. per avere il giudice escluso lo sviamento del mutuo e desunto erroneamente il pagamento del prezzo dalla purgazione dei gravami; 3) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111, sesto comma, Cost. per avere confuso o tenuto distinti soggetti bancari che, secondo la ricorrente, avrebbero dovuto essere considerati unitariamente ai fini della mala fede; 4) violazione degli artt. 1147, comma 3, e 1415 c.c. per l'illegittima applicazione, al di fuori del possesso, della presunzione di buona fede. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per gravi carenze di specificità e pertinenza, rilevando che le censure non riportavano adeguatamente il contenuto del ricorso introduttivo e della sentenza impugnata, non aggredivano la ratio decidendi e, in sostanza, miravano a una rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente avesse omesso di esporre in modo chiaro il fatto processuale, il contenuto della decisione impugnata e la sua ratio decidendi, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; inoltre, i motivi erano generici, non pertinenti o diretti a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e degli accertamenti di fatto riservati al giudice di merito. In particolare, la Corte ha osservato che il Tribunale aveva fondato la decisione sulla mancata dimostrazione della mala fede della banca e che le doglianze, invece di colpire tale ratio, insistevano su temi diversi o su una presunta motivazione non effettivamente contenuta nella sentenza. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato quale base dell'opposizione alla distribuzione del ricavato nella procedura esecutiva
richiamato quale ulteriore base dell'opposizione agli atti esecutivi contro il progetto di distribuzione
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
la Corte lo applica nel senso che il ricorso deve contenere l'esposizione chiara e completa del fatto processuale e della decisione impugnata; la sua violazione comporta inammissibilità
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
la Corte richiama il requisito di specificità dei motivi, ritenendo inammissibili censure generiche o non sviluppate in modo argomentato
invocato per sostenere l'efficacia del giudicato sostanziale formatosi sulla simulazione
richiamato in tema di opponibilità della simulazione ai terzi e di mala fede del terzo
richiamato in relazione all'opponibilità della sentenza di simulazione ai terzi e alla rilevanza della trascrizione della domanda rispetto all'iscrizione dell'ipoteca
citato dalla Corte per analogia nella parte in cui il Tribunale richiama la presunzione generale di buona fede dei terzi aventi causa
richiamato dal Tribunale e dalla Corte come espressione di un principio generale: la buona fede si presume quando la norma la contempla senza disciplinarne diversamente la prova
invocato come parametro del vizio di motivazione/struttura della sentenza, ma la censura è ritenuta inammissibile per difetto di specificità
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente in tema di obbligo di motivazione
menzionato dalla Corte come possibile ulteriore ragione ostativa alla pretesa della ricorrente, ma non decisiva ai fini della decisione
richiamato in relazione all'opposizione di terzo quale rimedio che la banca, secondo la ricorrente, non avrebbe esperito
richiamato per il rito camerale e il deposito della memoria
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la misura del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se non espone in modo chiaro e completo il fatto processuale, il contenuto della sentenza impugnata e la sua ratio decidendi, poiché la Corte non può ricostruire autonomamente il thema decidendum dagli atti.
- Le censure di legittimità devono essere pertinenti alla motivazione effettivamente posta a fondamento della decisione impugnata: se colpiscono una ratio inesistente, ultronea o solo presunta, il motivo è inammissibile.
- È inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, degli elementi documentali e delle risultanze fattuali già apprezzate dal giudice di merito.
- In tema di opponibilità della simulazione ai terzi, la mala fede del terzo non può essere affermata in via congetturale: occorre allegare e provare circostanze concrete e univoche idonee a dimostrare la conoscenza dell'accordo simulatorio e la partecipazione all'apparenza.
- La buona fede del terzo è normalmente presunta quando la norma la richiama senza dettare una disciplina speciale della prova; grava quindi su chi contesta la buona fede l'onere di fornire prova rigorosa della mala fede.
- Nell'opposizione alla distribuzione del ricavato in esecuzione, la parte che invochi l'inefficacia di un titolo di prelazione deve confrontarsi con la disciplina dell'opponibilità ai terzi e con la data di iscrizione della garanzia rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale rilevante.
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