Cassazione Civile, Ordinanza n. 08371/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente. Ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle entrate per tardività della notificazione. Quanto alle spese, nulla è stato statuito per effetto della tardività del controricorso. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2008, sostenendo in cassazione che nei giudizi di merito non fosse stata accertata la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento presupposto. In particolare, deduceva che l’avviso sarebbe stato notificato in un indirizzo non più corrispondente alla sua residenza, con conseguente mancata conoscenza dell’atto e impossibilità di considerarlo validamente portato a sua conoscenza. La CTR aveva invece ritenuto l’avviso regolarmente notificato e, per tale ragione, aveva affermato che la cartella fosse impugnabile solo per vizi propri. L’Agenzia resisteva con controricorso, poi dichiarato tardivo e quindi inammissibile. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la censura sulla notifica dell’avviso costituiva un novum non dedotto nei gradi di merito, non autosufficientemente documentato e comunque incompatibile con l’accertamento compiuto dal giudice d’appello.
Norme richiamate
richiamato come termine processuale per il deposito/notificazione utile del controricorso, oltre il quale la notificazione tardiva è inefficace
richiamato come termine per la notificazione del controricorso, rispetto al quale il rinnovo via PEC è stato ritenuto tardivo
usato come parametro per valutare la tempestività della riattivazione del processo notificatorio in caso di esito negativo della notifica
richiamato dal ricorrente in relazione alla modalità di notificazione dell’avviso di accertamento, contestata per preteso invio a indirizzo non corrispondente alla residenza
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dichiarare i presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
menzionato dalla CTR come base della responsabilità in solido richiamata nella motivazione sulla cartella e sull’avviso presupposto
menzionato dalla CTR come base della responsabilità in solido richiamata nella motivazione sulla cartella e sull’avviso presupposto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non può essere introdotta per la prima volta una questione di merito non dedotta nei gradi precedenti: la censura nuova è inammissibile.
- La deduzione di un vizio della notificazione presuppone specifica autosufficienza del ricorso, con trascrizione o puntuale indicazione degli atti e dei documenti rilevanti; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- La prospettata inesistenza della notificazione, quando in realtà si contesta l’invio a indirizzo diverso o la regolarità della procedura, va ricondotta alla nullità della notificazione e non può essere introdotta tardivamente in sede di legittimità.
- Se il giudice di merito ha accertato la regolare notificazione dell’atto presupposto, la cartella di pagamento è impugnabile solo per vizi propri, salvo specifica e rituale contestazione della notifica dell’atto prodromico nei gradi di merito.
- In caso di notifica di controricorso non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, la riattivazione del procedimento notificatorio deve essere immediata e comunque tempestiva; un rinnovo effettuato oltre il termine processuale è tardivo e rende il controricorso inammissibile.
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