Cassazione Penale, Sentenza n. 25614/2022 del 05/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma che, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale, aveva rideterminato la pena per il reato di detenzione ai fini di spaccio di 2 g di marijuana. I motivi di ricorso in Cassazione erano due: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), in quanto la Corte territoriale avrebbe ritenuto ostativa tale causa sulla base di precedenti penali che, secondo la difesa, erano troppo remoti per configurare "abitualità"; 2) violazione del divieto di reformatio in pejus: la difesa sosteneva che il Tribunale aveva indicato nel corpo della sentenza l'intenzione di applicare il minimo edittale, mentre la Corte d'appello avrebbe poi determinato una pena superiore rispetto a quella effettivamente prevista dal tribunale, aggravando la posizione dell'imputato senza che vi fosse gravame da parte del pubblico ministero.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'"abitualità" che ostacola il riconoscimento della particolare tenuità si configura quando l'autore ha commesso almeno altri due illeciti oltre a quello per cui si procede; nel caso concreto il ricorrente risultava gravato da due precedenti omogenei e temporaneamente ravvicinati, per cui la Corte di appello ha correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che non sussiste violazione del divieto di reformatio in pejus perché la pena complessiva inflitta in appello (8 mesi e €1.200) è inferiore a quella di primo grado (1 anno e €2.000); inoltre l'eventuale riferimento nel corpo della motivazione al "minimo" è da considerarsi un mero refuso irrilevante se il dispositivo della sentenza esprime in modo diverso la volontà del giudice. Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Rinvio alla concorrenza di persone nel reato; utilizzato per inquadrare il concorso di persone nell'evento criminoso contestato.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma che sanziona la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; fattispecie incriminatrice accertata nel caso di specie.
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha interpretato che la sua applicabilità può essere ostata dall'abitualità del comportamento, definita giurisprudenzialmente come la presenza di almeno due altri illeciti commessi dall'autore.
Norma che riguarda le spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non è automaticamente esclusa dalla presenza di precedenti: secondo le Sezioni Unite l'ostacolo rilevante è l'"abitualità", che si configura quando l'autore ha commesso almeno altri due illeciti oltre a quello oggetto del procedimento.
- Per valutare l'"abitualità" conta il numero e la tipologia dei precedenti e la loro vicinanza temporale rispetto al fatto contestato; precedenti omogenei e ravvicinati nel tempo tendono a escludere la particolare tenuità.
- Il divieto di reformatio in pejus impedisce al giudice d'appello di infliggere una pena complessivamente più severa in assenza di gravame da parte della pubblica accusa; la verifica si effettua sul risultato finale della pena, e se la pena complessiva in appello è inferiore non sussiste la violazione.
- Un mero "refuso" nella parte motivazionale della sentenza non prevale sul contenuto del dispositivo: nella valutazione dell'intenzione decisionale del giudice prevale ciò che è disposto nel dispositivo e non una formulazione contraddittoria o imprecisa nella motivazione.
- In casi di rito abbreviato occorre considerare attentamente le riduzioni di pena applicate (es. riduzione di un terzo) e come esse incidono sul confronto fra la pena di primo grado e quella di appello per stabilire eventuali profili di peggioramento.
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