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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22171/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna per porto ingiustificato di arma, riqualificando l'originaria imputazione ex art. 699 c.p. nel reato di cui all'art. 4 L. 110/1975, con pena di mesi due di arresto e 333 euro di ammenda. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 4, comma 3, L. 110/1975 e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valutato le deduzioni difensive sulla sussistenza dell'ipotesi di lieve entità e che tale omissione avrebbe inciso anche sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato in modo ampio e non illogico l'esclusione della lieve entità del fatto, valorizzando una serie di elementi ostativi e osservando che il ricorrente non aveva formulato critiche specifiche idonee a confrontarsi con tale motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 per il profilo della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 110/1975

    La lieve entità nei reati in materia di armi va valutata tenendo conto non solo delle dimensioni dell'oggetto atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo; la sua esclusione può essere sorretta anche da gravi precedenti penali e da un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato.

  • art. 699 c.p.

    Norma originariamente contestata e poi riqualificata nel reato previsto dall'art. 4 L. 110/1975.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento della somma in favore della cassa delle ammende.

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende presuppone che non emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla lieve entità dei reati in materia di armi non è sufficiente considerare il solo dato materiale delle dimensioni dell'arma o dell'oggetto atto ad offendere, dovendosi valorizzare complessivamente anche le modalità della condotta e la personalità dell'agente.
  • La presenza di gravi precedenti penali e un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato possono costituire elementi sufficienti per escludere la diminuente della lieve entità del fatto.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a una generica critica alla valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • Quando la motivazione di merito esclude in modo non illogico la lieve entità e il ricorso non solleva censure specifiche, la censura sulla relativa valutazione è destinata all'inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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