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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16260/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (artt. 110, 223, 222 e 216, comma 1, nn. 1 e 2, L.F.). Le censure principali: (1) violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per presunta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, poiché sarebbero stati condannati anche per bancarotta patrimoniale propria nonostante l'imputazione avesse riguardato soprattutto bancarotta patrimoniale impropria; (2) violazione dell'art. 222 L.F. e vizio di motivazione per la presunta illegittimità di estendere la fattispecie ai soci illimitatamente responsabili di società di fatto (analogia in malam partem); (3) mancata considerazione che le somme sottratte erano di natura personale e non sociale e quindi mancava il reato; (4) errore sul piano della bancarotta documentale in relazione al regime di contabilità semplificata (d.P.R. 600/1973 e d.P.R. 597/1973) che esonererebbe dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come complessivamente infondati. Motivazioni principali: la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto i ricorrenti soci illimitatamente responsabili della società di fatto 'Casamillennium' e personali dichiarazioni di fallimento erano state estese ai soci ai sensi dell'art.147 L.F.; pertanto i reati di bancarotta patrimoniale possono essere contestati sia per distrazione di beni sociali (art.223 L.F.) sia, una volta esteso il fallimento al socio, per distrazione di beni personali (art.222 L.F.). La presunta violazione del principio di correlazione è infondata perché i ricorrenti hanno potuto difendersi sulle contestazioni effettive; alcune doglianze (prove sulla destinazione dei prelievi e regime contabile) sono state dichiarate inammissibili per essere questioni di merito non dedotte in sede di gravame, ai sensi degli artt. 606, comma 3 e 609, comma 2, cod. proc. pen. Inoltre la giurisprudenza consolidata chiarisce che il regime fiscale di contabilità semplificata non esonera dall'obbligo di tenere libri e scritture contabili (art.2214 c.c.), e la loro omissione può integrare il reato di bancarotta fraudolenta documentale se preordinata a impedire la ricostruzione del patrimonio. Segue conferma delle condanne impugnate e condanna alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Principio di concorso di persone nel reato: le condotte poste in essere in concorso sono valutate congiuntamente rispetto all'addebito penale

  • art. 222 L.F.

    Consente l'applicazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale al socio illimitatamente responsabile quando il fallimento sia stato esteso al socio stesso; in caso di società di fatto il fallimento societario può estendersi ai soci

  • art. 223 L.F.

    Prevede che le pene dell'art.216 L.F. si applichino agli amministratori di società dichiarate fallite che commettono le condotte previste, applicabile anche alle società di fatto in virtù degli artt.2297 e 2266 c.c.

  • art. 216, comma 1, nn. 1 e 2 L.F.

    Descrive le fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale (nn.1) e documentale (nn.2), cui sono ricondotte le condotte contestate; le pene sono state ritenute applicabili ai ricorrenti

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine al vizio di motivazione e al principio di correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha ritenuto non sussistente la violazione

  • art. 147, comma 1, L.F.

    Stabilisce che il fallimento della società di persone si estende ai soci illimitatamente responsabili; fondamento dell'estensione del fallimento ai ricorrenti

  • art. 2297 cod. civ.

    Rinvio alla disciplina della società semplice per la società irregolare/società di fatto; utile per qualificare la società di fatto e per attribuire la rappresentanza e i poteri ai soci

  • art. 2266 cod. civ.

    Richiama la rappresentanza e i poteri dei soci nella società di fatto, giustificando la responsabilità dei singoli soci per atti riconducibili all'oggetto sociale

  • art. 2214 cod. civ.

    Obbligo di tenuta dei libri obbligatori per l'imprenditore: il mancato adempimento può integrare il reato di bancarotta fraudolenta documentale se finalizzato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio

  • d.P.R. 600/1973, art. 18

    Norma fiscale sul regime di contabilità semplificata; la Corte osserva che tale regime non esonera dagli obblighi civilistici di tenuta delle scritture contabili rilevanti per i reati fallimentari

  • d.P.R. 597/1973, art. 5

    Richiamato dalla disciplina fiscale citata; non impedisce la rilevanza penale dell'omissione delle scritture contabili

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Limiti di motivi di cassazione: impedisce l'esame di questioni di merito non previamente dedotte in sede di gravame

  • art. 609, comma 2 cod. proc. pen.

    Regola i limiti dell'esame di fatti e prove nuovi in Cassazione; usata per dichiarare inammissibili censure di merito non svolte in precedenza

Massime di principio

  • La "società di fatto" può essere qualificata alla stregua della società semplice per effetto dell'art.2297 c.c.; se il fallimento societario viene dichiarato, esso può estendersi ai soci illimitatamente responsabili ai sensi dell'art.147 L.F., con conseguente responsabilità personale per reati fallimentari
  • Quando il fallimento è esteso al socio, la distrazione di somme dal patrimonio personale può integrare la bancarotta fraudolenta patrimoniale a carico del socio (art.222 L.F.), indipendentemente dalla qualità formale delle somme prelevate
  • La distinzione tra beni "sociali" e "personali" rileva, ma perde efficacia sul piano della responsabilità se il fallimento societario viene esteso ai soci illimitatamente responsabili: la valutazione della destinazione delle somme è questione di fatto e deve essere prospettata e provata in sede di merito
  • Il regime fiscale di contabilità semplificata non esonera dall'obbligo civilistico di tenuta dei libri e delle scritture (art.2214 c.c.); l'omissione delle scritture, se preordinata a impedire la ricostruzione del patrimonio, può integrare il reato di bancarotta fraudolenta documentale
  • In Cassazione non sono esaminabili questioni nuove di merito non sollevate in sede di gravame (artt.606 e 609 c.p.p.); le doglianze che introducono fatti o valutazioni probatorie non dedotte precedentemente sono inammissibili
  • Il principio di correlazione tra accusa e sentenza si valuta non solo letteralmente ma nella concreta possibilità per l'imputato di difendersi: non sussiste violazione se l'imputato ha potuto conoscere e difendersi sulle contestazioni effettive

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