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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09713/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento, con contestuale irrogazione di sanzioni, relativi agli anni d'imposta 2010 e 2011, emessi a seguito di verifiche della Guardia di Finanza e di processo verbale di constatazione. L'Amministrazione ha contestato al contribuente l'omessa dichiarazione di redditi diversi derivanti dalla cessione di rottami ferrosi a una società, per importi indicati negli atti impositivi. In primo grado il contribuente aveva sostenuto di aver ceduto quantità inferiori e che le ricevute fossero state compilate dalla cessionaria con dati maggiorati dopo essere state da lui firmate in bianco; i giudici di merito avevano però rigettato il ricorso, osservando anche che il contribuente non aveva presentato dichiarazione dei redditi nonostante altri redditi e beni posseduti. In appello la CTR ha confermato il rigetto, valorizzando il fatto che il contribuente non aveva proposto querela di falso contro la documentazione prodotta dall'Ufficio. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza e del procedimento per asserita mancanza di legittimo titolo dell'Ufficio, sostenendo di non aver potuto conoscere e contestare gli addebiti perché il PVC non gli era stato notificato prima degli avvisi; con il secondo motivo ha lamentato la violazione delle norme sulle spese di lite, assumendo che, essendo l'Agenzia difesa da un proprio funzionario, non avrebbe dovuto essere condannato a pagare compensi professionali ma solo spese vive documentate.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di chiarezza e specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., osservando inoltre che esso non si confrontava con la ratio decidendi della CTR, fondata sulla piena efficacia probatoria della documentazione non impugnata con querela di falso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che nel processo tributario, quando l'Amministrazione finanziaria è assistita da propri funzionari, in caso di soccombenza del contribuente le spese devono essere liquidate secondo i parametri degli avvocati con la riduzione prevista dalla norma speciale, e che la difesa interna dell'Ufficio non esclude la condanna alle spese. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. i), T.U.I.R.

    qualifica come redditi diversi i proventi contestati derivanti dalla cessione di rottami ferrosi.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il motivo di ricorso deve essere chiaro e specifico; la confusa sovrapposizione tra nullità dell'atto e nullità del processo rende il motivo inammissibile.

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    "Nella liquidazione delle spese a favore dell' ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell' ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza."

    nel processo tributario, se l'Amministrazione è difesa da propri funzionari, in caso di vittoria ha diritto alla liquidazione delle spese secondo i parametri forensi ridotti del 20%, e la soccombenza del contribuente può comportare la condanna alle spese.

  • art. 152-bis disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come norma analoga in materia previdenziale, ma ritenuto non ostativo alla condanna alle spese nel processo tributario.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per il deposito della memoria illustrativa in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto integrale del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    indicato come parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere formulato in modo chiaro e specifico: la commistione tra censure diverse e incompatibili può determinare l'inammissibilità per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
  • La censura che investe una decisione di merito deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se non si confronta con la ragione decisoria posta a base del rigetto, il motivo non può essere accolto.
  • Nel processo tributario la documentazione acquisita dall'Ufficio mantiene efficacia probatoria piena se non viene tempestivamente e ritualmente contestata con gli strumenti previsti dall'ordinamento, come la querela di falso quando si assuma l'alterazione di un documento sottoscritto.
  • La mancata notificazione del processo verbale di constatazione, di per sé, non basta a fondare la nullità dell'avviso o del procedimento se la decisione di merito si basa su autonoma e decisiva ragione probatoria non specificamente censurata.
  • Nel processo tributario, quando l'Amministrazione finanziaria è assistita in giudizio da propri funzionari, la soccombenza del contribuente non esclude la condanna alle spese: la liquidazione avviene secondo i parametri forensi con la riduzione prevista dalla disciplina speciale.
  • Il rigetto integrale del ricorso per cassazione comporta, ove dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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