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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34816/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionisti)

La controversia

La controversia nasce da un opposizione a decreto ingiuntivo con cui due geometri avevano ottenuto ingiunzione di pagamento di compensi professionali per la progettazione e direzione lavori di un centro commerciale. Il Tribunale aveva accolto parzialmente l’opposizione del committente, escludendo dal compenso alcune prestazioni ritenute non comprese nella competenza professionale dei geometri e rideterminando l’importo dovuto. La società committente, succeduta alla originaria opponente, ha appellato la decisione; i professionisti hanno resistito e proposto appello incidentale. In cassazione, la società ha dedotto un unico motivo, articolato in due profili: violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la Corte d’appello avesse riconosciuto voci di parcella che il primo giudice avrebbe negato e che vi fosse stata duplicazione di alcune prestazioni; i professionisti, con ricorso incidentale, hanno denunciato violazioni del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 e degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1419, 2231 e 2232 c.c., oltre agli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato il contratto di incarico e non avrebbe considerato la collaborazione con tecnici abilitati e le prove offerte, sostenendo così il loro diritto al compenso. Hanno inoltre dedotto vizio di motivazione per omessa o errata valutazione delle prove documentali e testimoniali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondato il motivo di ultrapetizione: il motivo era carente di specificità, perché la ricorrente richiamava genericamente la CTU senza dimostrare che il primo giudice avesse effettivamente escluso le voci da 1 a 41; inoltre la Corte ha rilevato che non era consentito un nuovo esame della consulenza tecnica e dei conteggi. Quanto alla dedotta duplicazione di voci, la Corte ha qualificato la doglianza come errore materiale di calcolo, non deducibile con ricorso per cassazione, essendo correggibile con il procedimento di correzione degli errori materiali. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché le censure investivano questioni coperte da giudicato interno: la Corte d’appello aveva dichiarato tardivo l’appello incidentale, sicché le questioni ivi prospettate non erano più proponibili in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non risultava violato, poiché non era dimostrato che la Corte d’appello avesse statuito su voci già escluse in primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    il vizio processuale dedotto non era ravvisabile nei termini prospettati dalla ricorrente principale.

  • artt. 287 ss. c.p.c.

    l’errore materiale di calcolo o di formulazione tra motivazione e dispositivo è correggibile con il procedimento di correzione e non con ricorso per cassazione.

  • R.D. 11 febbraio 1929, n. 274

    richiamato dai ricorrenti incidentali per sostenere la competenza professionale dei geometri, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili per giudicato interno.

  • artt. 1362 c.c.

    invocato per l’interpretazione del contratto di incarico professionale, ma senza esame nel merito per intervenuto giudicato interno.

  • artt. 1363 c.c.

    invocato per l’interpretazione sistematica del contratto, ma non scrutinato nel merito per giudicato interno.

  • artt. 1366 c.c.

    invocato per l’interpretazione secondo buona fede del contratto, ma non scrutinato nel merito per giudicato interno.

  • artt. 1367 c.c.

    invocato per l’interpretazione utile del contratto, ma non scrutinato nel merito per giudicato interno.

  • art. 1419 c.c.

    invocato per dedurre la nullità parziale/inefficacia di clausole o assetti contrattuali, ma la censura è rimasta inammissibile.

  • art. 2231 c.c.

    invocato con riferimento al diritto al compenso del professionista, ma la censura non è stata esaminata nel merito per giudicato interno.

  • art. 2232 c.c.

    invocato con riferimento all’esecuzione dell’opera professionale e alla collaborazione con altri tecnici, ma la censura non è stata esaminata nel merito per giudicato interno.

  • artt. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti incidentali per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • artt. 116 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti incidentali per contestare il giudizio sulle prove, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza nel giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    richiamato quale base di calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La censura di ultrapetizione richiede una specifica dimostrazione del petitum e delle statuizioni effettivamente rese nei gradi di merito; non basta un richiamo generico alla consulenza tecnica o agli atti di causa.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere alla Corte una nuova valutazione della consulenza tecnica o un ricalcolo delle prestazioni professionali quando la doglianza investe il merito della quantificazione.
  • L’errore materiale di calcolo o la duplicazione risultante da un mero confronto tra motivazione e dispositivo non integra di regola un vizio denunciabile con ricorso per cassazione, essendo rimedio tipico la correzione degli errori materiali.
  • Le questioni devolute con appello incidentale tardivo e dichiarato inammissibile restano coperte da giudicato interno e non possono essere riproposte in cassazione.
  • Le censure che presuppongono l’esame di prove documentali e testimoniali sono inammissibili quando mirano a ottenere una rivalutazione del merito o quando la relativa questione è preclusa dal giudicato interno.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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