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Sentenza

Sentenza del 09/11/2020 n. 833 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 che aveva recuperato a tassazione €318.366,00 riconducibili alle fatture nn. 46,50,58,59,68,69,75 e 92/2006 emesse da V SRL e ritenute dall'Ufficio relative ad operazioni inesistenti nell'ambito del presunto meccanismo fraudolento "Off-Road"; contestata altresì la responsabilità dei soci e del liquidatore per l'intero ammontare dell'imposta.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello dell'Ufficio e ha confermato la decisione di primo grado favorevole a T L: l'accertamento è stato annullato relativamente alle fatture contestate. La sentenza motiva il rigetto sottolineando l'incoerenza e la genericità del quadro indiziario dell'Ufficio, la regolare tenuta della contabilità, l'esistenza di pagamenti (bonifici/versamenti) e l'esito del procedimento penale (decreto di archiviazione per T L) che indeboliscono le presunzioni di inesistenza delle operazioni. Sono state integralmente compensate le spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 36 DPR 602/1973

    La responsabilità tributaria dei soci è invocabile nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; non può essere automaticamente estesa all'intero ammontare dell'imposta senza prova del concreto beneficio percepito.

  • art. 2495 cod. civ.

    Specifica il limite della responsabilità dei soci dopo la liquidazione: i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, salvo diversa responsabilità prevista dalla legge.

  • art. 2 D.Lgs. 74/2000

    Norma che incrimina la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; il decreto di archiviazione per tale fattispecie, nel caso concreto, ha indebolito la credibilità dell'accertamento tributario basato sulle stesse fatture.

  • art. 331 c.p.p.

    La giurisprudenza collega il raddoppio dei termini d'accertamento alla sussistenza di fatti che impongono l'obbligo di denuncia penale; la decisione di archiviazione può però rendere discutibile l'utilizzo strumentale di tale causa di raddoppio.

  • art. 654 c.p.p. e art. 20 D.Lgs. 74/2000

    Il giudicato penale non è vincolante per il giudice tributario, ma l'esito penale può costituire elemento indiziario nel processo tributario e deve essere valutato nel quadro probatorio complessivo.

  • Circolare Ministero delle Finanze n. 154/2000

    Sottolinea che il giudicato penale può rilevare nel processo tributario solo se la pronuncia penale si basa su prove ammissibili anche in sede tributaria; pone limiti all'automatica trasposizione degli esiti penali nel processo fiscale.

Massime di principio

  • Per disconoscere la rilevanza fiscale di fatture e ritenere inesistenti le operazioni occorrono presunzioni gravi, precise e concordanti; semplici indizi o affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • La regolare tenuta della contabilità e l'esistenza di pagamenti tracciabili (bonifici, versamenti) costituiscono elementi che rafforzano la genuinità delle operazioni e debbono essere considerati dal giudice tributario.
  • La responsabilità dei soci e del liquidatore ai sensi dell'art.36 DPR 602/73 e art.2495 c.c. è soggetta a limiti: i soci rispondono nei limiti delle somme riscosse in fase di liquidazione; occorre dimostrare il concreto arricchimento o l'inaffidabilità del bilancio finale.
  • L'esito del procedimento penale (archiviazione o sentenza) non è vincolante per il giudice tributario, ma costituisce elemento di prova/indizio che può indebolire il quadro accusatorio dell'Amministrazione finanziaria e va valutato nel complesso delle prove.
  • Il raddoppio dei termini d'accertamento invocato dall'Ufficio richiede il riscontro oggettivo di fatti che impongono obbligo di denuncia penale; se la notizia di reato si rivela infondata, la legittimità del raddoppio può essere contestata.
  • In caso di contenzioso complesso e decisioni discordanti (penali o civili) su operazioni analoghe, il giudice tributario deve compiere una valutazione complessiva e motivata, non limitandosi ad adesioni generiche alle ricostruzioni dell'Ufficio.

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