Sentenza del 09/11/2020 n. 234 - Corte Costituzionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti proponevano la censura di norme della legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 260 e commi 261-268, legge n. 145/2018). Contestavano: a) il raffreddamento/limitazione della rivalutazione automatica delle pensioni (comma 260) per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza (artt. 3, 36 e 38 Cost.); b) l'istituzione di un contributo di solidarietà sulle pensioni di elevato importo (commi 261 e segg.) come misura selettiva e di fatto tributaria, con durata e aliquote sproporzionate e senza chiara destinazione solidaristica (violazione degli artt. 3, 23, 36, 38, 53 Cost. e parametri convenzionali).
La decisione
La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha: - dichiarato non fondate le questioni relative al comma 260 (limitazione della perequazione): la norma è stata ritenuta compatibile con i principi costituzionali, anche alla luce della sua finalità di concorso al finanziamento di misure di pensionamento anticipato e del contesto finanziario e di bassa inflazione; - dichiarato l'illegittimità costituzionale solo nella parte dell'art. 1, comma 261 (contributo di solidarietà) in cui la durata del prelievo era fissata a cinque anni anziché tre: la Corte ha ridotto la durata massima a tre anni, conseguendo che il prelievo cessi il 31/12/2021; - dichiarato inammissibili o non fondate le restanti doglianze e i riferimenti a specifici parametri costituzionali indicati in alcune ordinanze (art. 97, art. 136, art. 81, ecc.), e ha precisato che le disposizioni attuative seguenti al comma 261 seguono l'esito della disposizione principale.
Norme richiamate
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, comma 260)
La limitazione della rivalutazione automatica è stata ritenuta compatibile con gli artt. 3, 36 e 38 Cost., in quanto misura proporzionata, graduata e motivata da esigenze di finanza pubblica e di finanziamento di misure di pensionamento anticipato.
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, comma 261)
La riduzione percentuale sulle pensioni di importo elevato è stata qualificata come prelievo endoprevidenziale (non impositivo) e dunque soggetta a controllo di ragionevolezza e proporzionalità: la Corte ha dichiarato incostituzionale solo la parte relativa alla durata quinquennale, ridotta a tre anni.
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, comma 263)
L'esenzione delle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo è ammissibile come criterio di differenziazione giustificato dall'obiettivo di riequilibrio tra metodi liquidativi; la Corte ne ha preso atto nell'analisi del carattere solidaristico-previdenziale del prelievo.
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, comma 265)
L'accantonamento dei risparmi in fondi dedicati presso gli enti previdenziali è interpretato come indicazione della natura endoprevidenziale del prelievo e non come devoluzione al bilancio statale.
Costituzione (art. 3)
Richiamato per il principio di uguaglianza: la Corte verifica che differenziazioni tra pensionati siano fondate su ragioni obiettive e proporzionate.
Costituzione (art. 23)
Richiamato in relazione alla natura delle prestazioni patrimoniali imposte dallo Stato e al controllo di ragionevolezza per i prelievi endoprevidenziali.
Costituzione (art. 36)
Richiamato con riguardo al principio di proporzionalità e adeguatezza delle misure che incidono sul trattamento pensionistico rispetto alla tutela della retribuzione e della dignità del lavoratore.
Costituzione (art. 38)
Richiamato per il principio dell'adeguatezza delle prestazioni di previdenza: la perequazione è strumento tecnico per garantire l'adeguatezza ma il legislatore ha ampia discrezionalità bilanciata da ragionevolezza.
Costituzione (art. 42)
Evocato in relazione alla tutela della proprietà e dell'affidamento; la Corte ha ritenuto che una riduzione proporzionata non costituisce espropriazione irragionevole.
Costituzione (art. 53)
Valutato nell'ipotesi che il prelievo fosse di natura tributaria: la Corte ha escluso tale qualificazione perché le somme sono accantonate nel circuito previdenziale, sottraendole al controllo dell'art. 53.
Costituzione (art. 81)
Richiamato in alcune ordinanze ma senza adeguata motivazione; le questioni fondate su questo parametro sono state dichiarate inammissibili.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo - art. 6 CEDU e art. 1 Protocollo addizionale
La Corte europea e la Corte costituzionale ammettono riduzioni pensionistiche ragionevoli e proporzionate; la soppressione totale sarebbe incompatibile, ma una riduzione graduata può essere compatibile.
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1, comma 477)
Modifica parziale del modulo perequativo; la Corte ne tiene conto nella valutazione dell'impatto complessivo.
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Quota 100)
La finalità di finanziare misure di pensionamento anticipato (quota 100) è stata ritenuta pertinente a giustificare, entro limiti di proporzione e temporaneità, interventi di contenimento della spesa previdenziale.
Massime di principio
- Le limitazioni alla rivalutazione automatica delle pensioni sono ammissibili se graduate, motivate da esigenze finanziarie oggettive e proporzionate rispetto all'importo del trattamento.
- Un prelievo sulle pensioni può essere qualificato come endoprevidenziale (e non tributario) se le somme sono effettivamente mantenute nel circuito previdenziale con accantonamento dedicato; in tal caso la legittimità sarà valutata secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
- La durata di misure di solidarietà su pensioni elevate deve essere temporanea e coerente con l'orizzonte di programmazione finanziaria (tipicamente triennale); durate eccessive sono indice di irragionevolezza costituzionale.
- Le deroghe o esenzioni fondate sul metodo di calcolo della pensione (contributivo vs retributivo) possono essere giustificate come strumento di riequilibrio tra platee pensionistiche, purché non configurino discriminazioni irrazionali.
- La ripetizione nel tempo di interventi peggiorativi sulle pensioni richiede un controllo complessivo: ogni nuovo intervento va valutato nel suo contesto storico e sulla base di motivazioni economico-finanziarie documentate.
- Riduzioni ragionevoli e proporzionate non costituiscono automaticamente espropriazione o violazione dei diritti convenzionali, ma devono rispettare limiti minimi e garantire una motivazione pubblica adeguata.
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