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Sentenza

Sentenza del 09/11/2020 n. 144 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'annullamento di un avviso di liquidazione IVA (differenza aliquota 22% vs 4%), interessi e sanzioni relativo alla compravendita di un immobile rogata il 12.9.2014. L'Ufficio aveva recuperato l'IVA ordinaria ritenendo l'immobile 'di lusso' in base alla misurazione della superficie (mq 353,93 > limite 240 mq) e alla categoria catastale; la CTP di primo grado aveva invece annullato l'atto per difetto di legittimazione passiva del venditore richiamando l'art.1, nota II bis, comma 4, parte prima della tariffa allegata al DPR 131/1986 (secondo cui, nei casi di IVA con dichiarazioni mendaci o trasferimenti infraquinquennali, il recupero va nei confronti dell'acquirente). In appello l'Agenzia ha contestato tale lettura sostenendo che qui l'inapplicabilità dell'aliquota agevolata deriva da requisiti oggettivi dell'immobile (caratteristiche di lusso) e non da dichiarazioni dell'acquirente, per cui si applicano le norme IVA e l'atto può essere imputato e notificato al venditore, che conserva il diritto di rivalsa; la contribuente non ha prodotto prova tecnica idonea a confutare la misurazione dell'Ufficio e la categoria A/8 è stata poi definitivamente accertata da sentenza passata in giudicato.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Il Collegio ha ritenuto che l'immobile debba essere qualificato come 'casa di lusso' (superficie 353,93 mq e categoria catastale A/8 confermata da sentenza passata in giudicato), quindi escluso dall'aliquota IVA agevolata del 4%. Ha affermato che la norma richiamata (nota II bis, comma 4) riguarda ipotesi soggettive (dichiarazioni mendaci o trasferimenti infraquinquennali) e non il caso di difetto di requisiti oggettivi dell'immobile; inoltre il principio di solidarietà passiva dell'art.57 DPR 131/86 si applica all'imposta di registro e non all'IVA. Ne consegue la legittimità dell'imputazione e notifica dell'atto impositivo al venditore; il venditore mantiene il diritto di rivalsa ai sensi degli artt.17 e 18 DPR 633/72. La società è stata condannata alle spese di giudizio (euro 2.432,00 per il primo grado e euro 6.640,00 per l'appello, oltre oneri).

Norme richiamate

  • D.P.R. 633/1972 - Tariffa, Tabella A, parte II, n.21

    Individua le condizioni per l'aliquota IVA agevolata per l'acquisto della prima casa; l'immobile 'di lusso' è escluso dall'agevolazione.

  • D.P.R. 131/1986 - Tariffa allegata, parte prima, nota II bis, art.1, comma 4

    "... in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento infraquinquennale ... se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio ... deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza ..."

    La norma è stata interpretata come riferita a fattispecie soggettive (dichiarazioni dell'acquirente o trasferimenti entro cinque anni): in tali ipotesi il recupero è diretto contro l'acquirente; non si estende automaticamente ai casi in cui l'agevolazione è esclusa per requisiti oggettivi dell'immobile.

  • D.P.R. 131/1986 - art. 57

    Prevede il principio di solidarietà passiva tra i contraenti per l'imposta di registro; la sentenza sottolinea che tale principio non opera in materia di IVA e quindi non può essere esteso analogicamente.

  • D.P.R. 131/1986 - art. 40

    Richiama il principio di alternatività tra imposta di registro e IVA; norme e regimi sono distinti e non sovrapponibili.

  • D.Lgs. 175/2014 - art. 33

    Ha modificato successivamente i criteri di qualificazione (privilegiando la categoria catastale rispetto alla superficie) ma la modifica è entrata in vigore dopo il rogito (13.12.2014) e non ha efficacia retroattiva; pertanto per il rogito del 12.9.2014 rilevano i criteri antecedenti (superficie).

  • D.P.R. 633/1972 - artt. 17 e 18

    Stabilendo il meccanismo della rivalsa, che permette al soggetto che abbia sopportato l'imposta di agire sullo stesso per recuperare l'onere tributario dal consumatore finale.

  • Giurisprudenza: Cass. n. 24400/2016

    Sentenza citata dall'Ufficio in tema di registro (solidarietà tra contraenti); la CTR ha ritenuto che il principio non sia trasferibile all'IVA.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. VI n. 13235/2016

    Conferma il principio di non retroattività della modifica introdotta dal D.Lgs. 175/2014 in tema di qualificazione degli immobili di lusso.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. VI n. 11556/2016

    Ribadisce l'onere probatorio del contribuente rispetto all'inutilizzabilità a scopo abitativo di vani o alla contestazione del dato tecnico catastale/planimetrico; nello specifico il contribuente deve provare con idonea documentazione tecnica l'erroneità delle deduzioni dell'Ufficio.

Massime di principio

  • Se l'esclusione dall'aliquota agevolata deriva da requisiti oggettivi dell'immobile (es. superficie secondo i criteri vigenti al momento del rogito o categoria catastale accertata), si applica il regime IVA ordinario e l'Ufficio può imputare l'atto impositivo al venditore; il venditore conserva il diritto di rivalsa verso l'acquirente.
  • La norma che dispone il recupero 'nei confronti degli acquirenti' (nota II bis, comma 4) va letta con riferimento alle fattispecie soggettive (dichiarazioni mendaci o trasferimenti infraquinquennali) e non come regola generale che esclude la notifica al venditore quando l'agevolazione è assente per ragioni oggettive.
  • Il principio di solidarietà passiva tra contraenti di cui all'art.57 DPR 131/86 riguarda l'imposta di registro e non si applica automaticamente all'IVA; non è quindi corretto estendere quel principio al recupero IVA.
  • L'onere di contestare la misurazione catastale/planimetrica o la qualificazione dell'immobile grava sul contribuente: bisogna produrre perizia o documentazione tecnica idonea già in primo grado per ottenere revisione dell'accertamento tecnico.
  • Le modifiche legislative introdotte successivamente al rogito (es. D.Lgs.175/2014) non hanno efficacia retroattiva: per operazioni anteriori alla modifica prevalgono i criteri allora vigenti (tempus regit actum).
  • In caso di controversie analoghe è opportuno distinguere se il vizio riguarda la sfera soggettiva (dichiarazioni dell'acquirente) o quella oggettiva dell'immobile; la strategia difensiva e la legittimazione attiva/passiva dell'ufficio varia secondo questa distinzione.

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