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Sentenza

Sentenza del 09/11/2020 n. 638 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Rendita catastale - Attribuzione corretta di categoria - Attribuzione di categoria secondo la normativa e la prassi catastale - Destinazione finalità di una struttura

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sul corretto classamento catastale di un complesso edilizio destinato al commercio ortofrutticolo: la Società chiedeva l'iscrizione delle unità nella categoria particolare E/3 (categoria residua per edifici a destinazione particolare), mentre l'Ufficio aveva attribuito la categoria speciale D/8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale). La questione centrale è se rilevare solo la destinazione d'uso e le caratteristiche oggettive degli immobili (orientamento dell'Ufficio) oppure anche la natura pubblica/collettiva del servizio svolto e la partecipazione pubblica nella gestione (argomentazione della Società e della CTP).

La decisione

La Commissione regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale: il complesso è stato ritenuto classificabile nella categoria E/3. La Corte ha ritenuto operativo il rilievo della destinazione e finalità pubblica e collettiva del CAAT, nonostante la sua natura commerciale, e ha considerato pertinenti analogie con altri Centri agroalimentari già accatastati in E/3. Le spese di giudizio sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • D.L. 19/12/1984, n. 853, art. 4, co. 21

    ai fini della iscrizione in catasto edilizio urbano delle unità immobiliari di nuova costruzione, la scheda per la dichiarazione ... deve contenere dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto senza visita sopralluogo ...

    Usata per affermare che l'atto d'accatastamento può essere adeguatamente motivato anche senza sopralluogo, se contiene dati sufficienti sull'immobile e sulla rendita

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 8

    comma 2 e altre disposizioni sul classamento nelle categorie del gruppo E

    Norma di riferimento per il classamento: individua come criterio la destinazione e le caratteristiche oggettive degli immobili; il gruppo E è residuale per costruzioni singolari non raggruppabili altrove. La Corte interpreta che edifici con finalità pubblica e collettiva, se peculiari, possono rientrare in E/3.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    Richiamato come normativa istitutiva del catasto: pone l'accento sull'oggetto immobiliare e le sue caratteristiche come criterio di classamento

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15

    Richiamato in relazione alla censura sulle spese processuali e alla loro liquidazione

  • Codice di procedura civile, art. 92

    Richiamato in relazione ai criteri di liquidazione delle spese di lite; la Commissione ha ritenuto compensate le spese per la peculiarità della controversia

  • Corte di Cassazione, sent. n. 14103/2010 e n. 2268/2014

    Giurisprudenza citata per sostenere che l'atto di accatastamento è sufficientemente motivato con l'indicazione dell'immobile e della rendita e che non sempre è necessario il sopralluogo

  • Precedenti Commissioni Tributarie (es. CTP Roma n. 21446/16/15; CTP Catanzaro n. 12/2018)

    Decisioni di merito favorevoli al classamento di centri agroalimentari in E/3, utilizzate come elementi di analogia e di prassi

Massime di principio

  • Il punto di partenza del classamento è la destinazione d'uso e le caratteristiche oggettive dell'immobile; tuttavia, la presenza di una finalità pubblica, una gestione partecipata da enti pubblici e funzioni collettive possono giustificare l'iscrizione nella categoria particolare (gruppo E) quando l'edificio presenta peculiarità tipologiche e funzionali.
  • La categoria D/8 si applica agli immobili "costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale"; occorre valutare se le caratteristiche costruttive e funzionali rispondono a esigenze commerciali specifiche e non se l'attività è commercialmente svolta da soggetti privati o pubblici.
  • Gli edifici con forte caratterizzazione tipologica e finalità collettive (es. alcuni centri agroalimentari, stazioni, strutture particolari) possono rientrare nel gruppo E quando non risultino raggruppabili nelle categorie ordinarie o speciali.
  • La natura giuridica del proprietario non è di per sé determinante, ma la concreta funzione pubblica/collettiva svolta nell'immobile e la partecipazione pubblica alla gestione sono fattori che i giudici possono valutare ai fini del classamento.
  • La prassi consolidata e precedenti di altri casi analoghi (centri agroalimentari) sono utili come parametro interpretativo e possono sostenere la scelta di un classamento in E/3.
  • In caso di complessi edilizi articolati è consigliabile valutare, anche in sede amministrativa, la possibilità di suddividere il complesso in lotti distinti con classamenti differenziati; in contenzioso, tentativi di conciliazione possono essere opportuni per evitare decisioni unitarie che penalizzino una parte.
  • Sul piano processuale, atti d'accatastamento contenenti dati essenziali possono essere considerati validamente motivati senza sopralluogo; le spese di lite possono essere compensate quando la controversia è particolarmente tecnica o giustificata.

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