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Sentenza

Sentenza del 09/11/2020 n. 148 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso dell'imposta di registro versata in misura proporzionale (3% pari a Euro 58.342,00) per la registrazione del decreto di omologazione del concordato preventivo con trasferimento dei beni all'assuntore. L'Agenzia aveva opposto silenzio-rifiuto. In primo grado la CTP di Udine aveva accolto il ricorso della società ritenendo applicabile la tassazione in misura fissa ai sensi della lettera g) dell'art. 8, co.1 della Tariffa allegata al DPR 131/1986 (criterio nominalistico sugli atti di 'omologazione'). L'Agenzia impugnava sostenendo la violazione dell'art. 8 e dell'art. 20 (che impone di valutare la natura e gli effetti reali dell'atto), chiedendo la riforma e la conferma della tassazione proporzionale quando l'omologazione comporta trasferimento di beni all'assuntore.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, confermando il diniego al rimborso. Il Collegio ha ritenuto prevalente il principio di sostanza sugli effetti formali (art. 20 DPR 131/1986) per i casi di omologazione che producono effetti traslativi autonomi (ad es. concordato con terzo assuntore), con la conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale. Per le ragioni di complessità e in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale, il Collegio ha compensato integralmente le spese del grado di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 8, co.1, lettera g) Tariffa allegata al DPR 131/1986

    La lettera g) prevede la tassazione in misura fissa per gli atti di 'omologazione' in termini nominalistici; tuttavia la CTR ritiene che questo criterio non sia assoluto se l'atto di omologazione produce effetti traslativi autonomi che rilevano secondo l'art.20.

  • art. 20 DPR 131/1986 (TUR)

    l'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti sottoposti a registrazione (...)

    Il Collegio ha applicato l'art.20 in senso sostanziale: prevale la valutazione degli effetti reali dell'atto rispetto alla sua denominazione formale, giustificando la tassazione proporzionale quando l'omologazione comporta trasferimenti di beni con effetti autonomi.

  • Cass. 2957/1998

    Indirizzo giurisprudenziale che distingue i vari tipi di concordato e afferma che al concordato con garanzia si applica imposta proporzionale mentre al concordato con cessione dei beni imposta fissa (sottolinea l'analisi della natura effettiva dell'operazione).

  • Cass. 19141/2010

    Ha valorizzato il criterio nominalistico applicando l'art.8 lett. g) alla sentenza di omologazione del concordato con cessione dei beni, ritenendo applicabile l'imposta in misura fissa; principio richiamato in successivi casi ma non assoluto.

  • Cass. 19596/2015

    Ha confermato l'applicabilità del criterio nominalistico in una fattispecie di concordato con cessione dei beni; citata dalle parti private a sostegno della tassazione fissa, ma la CTR ha ritenuto che la fattispecie del caso in esame presentasse effetti traslativi autonomi che legittimano la tassazione proporzionale.

  • Cass. (ord.) 3286/2018

    Ordinanza recente che ha evidenziato la centralità degli 'effetti' dell'atto rispetto al titolo, sostenendo che il criterio nominalistico è residuale e non si applica quando l'atto nominato 'omologazione' ha effetti traslativi propri; quest'orientamento è stato ritenuto applicabile dalla CTR al caso concreto.

  • Altri precedenti citati (Cass. 4665/1990; Cass. 681/1986; Cass. 11585/2007)

    Questi precedenti testimoniano l'evoluzione interpretativa sulla materia: si registrano pronunce che applicano sia il criterio sostanziale (art.20) sia il criterio nominalistico (art.8 lett. g), con interventi successivi che hanno riconsiderato e talvolta ribaltato orientamenti precedenti.

Massime di principio

  • Quando l'atto di omologazione del concordato ha effetti traslativi autonomi (es. trasferimento di beni a un terzo assuntore), va privilegiata la valutazione sostanziale ai sensi dell'art.20 e, di conseguenza, può trovare applicazione l'imposta di registro in misura proporzionale.
  • Il criterio nominalistico (art.8 lett. g) che inquadra genericamente le 'omologazioni' nella tassazione fissa è applicabile in via residuale: se l'atto non produce effetti traslativi autonomi riconducibili ad altra fattispecie imponibile, allora prevale la tassazione fissa.
  • In presenza di possibili effetti traslativi (anche se formalmente contenuti nella sentenza di omologazione) occorre analizzare la sostanza economica e giuridica dell'operazione piuttosto che limitarsi al titolo formale.
  • La giurisprudenza è evoluta e talvolta contrastante: è necessario verificare i precedenti più recenti (in particolare Cass. ord. 3286/2018) per capire quale orientamento sia prevalente nel caso concreto.
  • In caso di controversia su rimborso per silenzio-rifiuto, l'esito dipende dall'applicazione concreta del principio di sostanza (art.20) vs criterio nominalistico (art.8); nelle controversie complesse i giudici possono disporre la compensazione delle spese.

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