Cassazione Penale, Sentenza n. 08564/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava manifesta illogicità della motivazione della sentenza del Tribunale di Sassari che aveva assolto l'imputato dal reato previsto dall'art. 489 c.p. (uso di patente non autentica) nonostante elementi emersi in dibattimento: il permesso di guida internazionale esibito non risultava nella banca dati della Nigeria, recava dati riconducibili ad altra persona (Okesanio Rasaki Mosebolatan) e presentava incongruenze nel logo nazionale. Il teste di polizia giudiziaria aveva poi definito il documento "di fantasia" ma aveva anche dichiarato di non aver accertato se i dati fossero reali o fittizi; il Procuratore Generale ha censurato che il Tribunale ha valorizzato questa lacuna procedurale in modo illogico, trascurando e non adeguatamente motivando il peso probatorio degli elementi che indicavano la non autenticità del documento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per cassazione ritenendolo fondato per carenza motivazionale. Ha rilevato che il Tribunale ha costruito l'assoluzione su argomentazioni marginali (la mancata verifica di alcuni dati da parte del teste) e ha frainteso la dichiarazione sul documento "di fantasia", omettendo di valutare compiutamente elementi decisivi che avrebbero potuto condurre a diverso convincimento. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Sassari in diversa composizione.
Norme richiamate
Norma che punisce l'uso di documenti non autentici; la fattispecie contestata (uso di permesso di guida non autentico) integra reato punito con pena della reclusione non superiore a quattro anni, rilevante anche ai fini del rito (citazione diretta).
art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che, alla luce della modifica introdotta dalla Legge n. 114/2024, le sentenze su reati in citazione diretta pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma sono impugnabili con ricorso per cassazione e non con appello.
Legge n. 114 del 9 agosto 2024
Norma modificativa della procedura che ha inciso sulla impugnabilità delle sentenze pronunciate per reati procedibili a citazione diretta, determinando il passaggio della tutela dall'appello alla cassazione per la sentenza impugnata nel caso concreto.
Richiamato come riferimento procedurale per il ricorso in cassazione nel contesto delineato dalla riforma; la Corte ha ricondotto il gravame nell'alveo di tale norma.
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 7709 del 26/09/2012 (Giarri)
Citata per il principio che la mancanza di motivazione o la grave incongruenza motivazionale costituiscono motivo di annullamento quando il provvedimento ometta di affrontare elementi che avrebbero potuto condurre a diversa decisione.
Massime di principio
- La valutazione dell'autenticità di un documento esibito in giudizio deve considerare globalmente tutti gli elementi probatori (assenza in banche dati ufficiali, incongruenze anagrafiche, difformità grafico/identificative); tali elementi possono legittimare un giudizio di sussistenza del reato se adeguatamente motivati.
- Una sentenza non può fondare un'assoluzione su circostanze marginali o su omissioni investigative del teste senza spiegare perché tali mancanze escludano la rilevanza delle prove contrarie; la motivazione deve esplicitare il processo logico che porta alla valutazione di credibilità e rilevanza degli elementi.
- La Corte di cassazione interviene per vizi di diritto e di motivazione: una carenza argomentativa che ometta di considerare elementi decisivi è motivo di annullamento e di rinvio per nuovo giudizio.
- Dopo la riforma (Legge n.114/2024) le impugnazioni delle sentenze pronunciate per reati procedibili a citazione diretta possono essere incanalate in cassazione; è pertanto importante conoscere la disciplina procedurale applicabile alla data della sentenza per individuare la via di impugnazione corretta.
- In fase di giudizio di merito, qualora vi siano dubbi tecnici sull'autenticità di un documento, il giudice dovrebbe favorire accertamenti tecnici o acquisire elementi probatori integrativi piuttosto che limitarsi ad enunciare l'indeterminatezza del quadro processuale.
- L'annullamento con rinvio in diversa composizione è misura tipica quando la Corte rileva criticità motivazionali tali da pregiudicare il giudizio di affidabilità degli elementi istruttori, lasciando al nuovo collegio il compito di valutare nuovamente le prove.
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