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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12058/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di due dipendenti di una società ferroviaria, inquadrati come Capo Stazione Sovrintendente, per ottenere il superiore inquadramento nella ex 9^ categoria, profilo Capo Settore Stazioni ovvero Quadro "A", assumendo di avere svolto mansioni di Dirigente Centrale Operativo presso l’Ufficio DCO di Lamezia Terme. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato l’an dell’inquadramento, rideterminando però le differenze retributive sulla base dei conteggi della società non contestati. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 2103 c.c., dei criteri ermeneutici contrattuali e del CCNL 1990/1992 con accordo integrativo del 26 luglio 1991, sostenendo che la decisione aveva fatto applicazione di una disciplina integrativa non più operante, perché i fatti si collocavano sotto la vigenza del CCNL 2003; 2) erronea interpretazione delle declaratorie contrattuali e cattiva sussunzione delle mansioni svolte nella qualifica superiore, con mancata considerazione della documentazione sulle funzioni del DCO; 3) violazione dell’autonomia collettiva e dei contratti collettivi applicabili, assumendo che l’attività del DCO dovesse rientrare nel profilo Quadro "B" e denunciando un errato giudizio di sussunzione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo perché la questione della inapplicabilità ratione temporis dell’accordo del 26 luglio 1991 non era stata specificamente dedotta come motivo di gravame in appello; inoltre, la società non aveva allegato e localizzato integralmente i contratti collettivi di riferimento, producendo in cassazione solo estratti, così impedendo il sindacato diretto sul loro contenuto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché le censure, pur formalmente formulate come violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sulle mansioni svolte, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo sia perché non erano stati specificamente indicati i canoni ermeneutici asseritamente violati né il vizio motivazionale nei termini richiesti, sia perché il ricorso non riportava integralmente i documenti rilevanti, limitandosi a rinvii per relationem. Di conseguenza il ricorso è stato integralmente respinto; la società ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    richiamato come parametro per la verifica dell’inquadramento superiore in base alle mansioni effettivamente svolte

  • art. 1362 c.c.

    richiamato quale criterio legale di interpretazione dei contratti e degli atti di autonomia collettiva

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato come norma sul motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    richiamato per affermare l’onere del ricorrente di esporre compiutamente le ragioni dell’impugnazione e di trascrivere integralmente i दस्त documenti rilevanti

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell’importo dell’ulteriore contributo unificato

  • CCNL 1990/1992 dipendenti FS

    richiamato dalla ricorrente come fonte collettiva di riferimento per le declaratorie professionali

  • Accordo sindacale FS/OO.SS. del 26 luglio 1991

    richiamato per la definizione dei profili professionali e delle declaratorie applicate nella controversia

  • CCNL 2003

    invocato dalla ricorrente per sostenere la sopravvenuta disciplina applicabile ratione temporis

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura che presuppone un accertamento di fatto o la verifica della vigenza temporale di una fonte collettiva è inammissibile se la relativa questione non è stata specificamente devoluta al giudice di merito.
  • La Corte di cassazione non può procedere a interpretazione diretta di contratti collettivi o accordi aziendali se il ricorrente non deposita integralmente i testi rilevanti e non ne indica la precisa collocazione negli atti di merito.
  • Le censure formulate come violazione di legge sono inammissibili quando, in realtà, mirano solo a ottenere una diversa valutazione delle mansioni, delle prove o del merito della controversia.
  • Per denunciare in cassazione la violazione dei canoni ermeneutici contrattuali occorre indicare specificamente quale canone sia stato violato e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non basta contrapporre una diversa interpretazione.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere, già nell’atto introduttivo, tutti gli elementi necessari a consentire il controllo di legittimità; non è possibile sanare lacune sostanziali mediante la memoria successiva.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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