Cassazione Civile, Ordinanza n. 17130/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento relativa a IRPEF per l’anno 2000, emessa in conseguenza della definitività di un avviso di accertamento presupposto. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la CTR aveva rigettato l’appello dell’Amministrazione finanziaria ritenendo, da un lato, che la mancata convocazione del contribuente nel procedimento di accertamento con adesione rendesse invalido l’atto impositivo e, dall’altro, che la cartella potesse essere contestata anche per vizi dell’avviso presupposto. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 6 d.lgs. 218/1997 e dell’art. 12, comma 7, l. 212/2000, per avere la CTR erroneamente attribuito carattere obbligatorio, a pena di invalidità, alla convocazione del contribuente nell’ambito dell’accertamento con adesione; (2) violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, per avere la CTR ritenuto impugnabile la cartella per vizi non propri, benché il precedente avviso di accertamento fosse stato notificato e non impugnato, dunque divenuto definitivo. Il contribuente ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso, eccezioni disattese dalla Corte.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal contribuente e ha accolto entrambi i motivi di ricorso dell’Agenzia delle Entrate. In particolare ha affermato che la convocazione del contribuente che abbia presentato istanza di accertamento con adesione costituisce per l’Ufficio una facoltà e non un obbligo, e comunque non è adempimento prescritto a pena di invalidità del provvedimento impositivo. Ha inoltre ribadito che, quando la cartella di pagamento si fonda su un avviso di accertamento già notificato e non impugnato, la cartella può essere contestata solo per vizi propri, non anche per vizi dell’atto presupposto ormai definitivo. Per effetto dell’accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La convocazione del contribuente nell’ambito dell’accertamento con adesione è qualificata come facoltà dell’Ufficio e non come obbligo la cui omissione determini invalidità dell’atto impositivo.
Richiamato dalla parte ricorrente insieme al d.lgs. 218/1997; la Corte esclude che la mancata convocazione nel procedimento di adesione comporti nullità dell’accertamento.
art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
La cartella di pagamento fondata su un avviso di accertamento notificato e non impugnato è sindacabile solo per vizi propri, non per vizi dell’atto presupposto divenuto definitivo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dall’Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente che abbia presentato istanza non determina, di per sé, l’invalidità dell’atto impositivo, poiché la convocazione integra una facoltà dell’Ufficio e non un adempimento vincolato a pena di nullità.
- La cartella di pagamento emessa in base a un avviso di accertamento già notificato e non impugnato non consente di rimettere in discussione i vizi dell’atto presupposto ormai definitivo; l’impugnazione può riguardare soltanto i vizi propri della cartella.
- Quando l’atto presupposto è divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini, ogni censura che investa la sua legittimità originaria è preclusa nel giudizio contro la cartella.
- In sede di legittimità, un ricorso non è inammissibile per il solo fatto che contesti errori di diritto puntualmente individuati, senza chiedere una nuova valutazione del merito.
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