Cassazione Civile, Ordinanza n. 25871/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia origina da una domanda risarcitoria proposta da più investitori contro CONSOB, Banca d'Italia e Repubblica Italiana per la dedotta omessa e negligente vigilanza sull'agenzia di cambio di Napoli gestita da alcuni agenti di cambio. Dopo un primo parziale accoglimento in Tribunale, la vicenda ha avuto plurimi gradi e rinvii, fino alla sentenza di cassazione n. 30734/2022 che ha dichiarato inammissibile il ricorso degli attori. Il ricorrente propone quindi revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. con due motivi, sostenendo: 1) che la Corte avrebbe commesso errore di fatto nel ritenere non individuati i singoli rapporti finanziari rilevanti, poiché nel ricorso originario erano indicate le operazioni compiute nel gennaio e marzo 1996; 2) che la Corte avrebbe errato nel valutare come carenti di decisività i motivi inerenti alla produzione e valutazione di documenti e al vizio motivazionale, poiché sarebbero stati indicati i luoghi di produzione e deduzione dei documenti e sarebbe stata denunciata l'incoerenza della sentenza d'appello nel disconoscere la prova documentale pur riconoscendo la condotta fraudolenta degli intermediari. La CONSOB resiste con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisca la ratio decidendi dell'ordinanza revocanda, poiché la precedente inammissibilità non dipendeva solo dall'omessa individuazione dei rapporti finanziari, ma soprattutto dall'omessa individuazione delle parti proponenti e, comunque, dalla presenza di una seconda autonoma ratio decidendi non censurata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l'errore di fatto revocatorio perché la precedente decisione aveva effettivamente pronunciato sui motivi, valutandoli come inammissibili o infondati; la doglianza mira in realtà a contestare il giudizio della Corte sulla decisività e sulla lettura delle censure, trasformando il rimedio revocatorio in un improprio riesame del merito. Il ricorso è quindi stato disatteso, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La mancanza nell'atto di ricorso dell'indicazione delle parti proponenti, in una controversia con pluralità di posizioni individuali, integra vizio di inammissibilità rilevante e autonomamente decisivo.
Il danno deve essere provato dal danneggiato secondo l'ordinario riparto dell'onere probatorio.
La censura che invochi tale norma, se diretta a sollecitare una rilettura del merito e non a denunciare un effettivo errore percettivo, non è ammissibile in sede di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non può essere convertito in richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
Ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
Delimita il rimedio revocatorio avverso le decisioni della Corte di cassazione ai soli errori di fatto nei limiti previsti dalla legge.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva decisiva e non può riguardare questioni già effettivamente decise o giudizi interpretativi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 sull'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto contro decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo se l'errore è decisivo e consiste in una svista percettiva immediatamente rilevabile; non è utilizzabile per contestare l'interpretazione data dalla Corte alle censure proposte.
- Non sussiste errore di fatto revocatorio quando la decisione impugnata abbia comunque pronunciato sul motivo, anche se con una motivazione non aderente a tutte le argomentazioni del ricorrente: in tal caso la doglianza investe un errore di giudizio, non revocatorio.
- L'errore di fatto è privo di decisività se la decisione si fonda su una ratio decidendi autonoma e non censurata; chi propone revocazione deve colpire tutte le autonome rationes poste a base del provvedimento.
- In presenza di una controversia con pluralità di parti e posizioni individuali, l'indicazione specifica dei soggetti interessati dal motivo di ricorso costituisce requisito essenziale, la cui omissione può determinare inammissibilità.
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