Sentenza n. 321/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento della Provincia di Vicenza, Area Tecnica, Servizio Ambiente, Prot. N. -OMISSIS-del 5 ottobre 2020, trasmesso dalla Provincia di Vicenza all''Ambasciata Italiana di Tokyo e da quest''ultima al ricorrente per mezzo nota ricevuta il 13 novembre 2020, avente ad oggetto “Sito Produttivo della Ditta -OMISSIS- in località -OMISSIS- in Comune di Trissino. Diffida ai sensi dell''art. 245 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. prot. n. -OMISSIS- del 7/05/2019 – Integrazione dei soggetti responsabili.”; - del provvedimento della Provincia di Vicenza, Area Tecnica, Servizio Ambiente, prot. 2019-PRVICLE 00-OMISSIS- Settore Area Tecnica Servizio Ambiente del 7 maggio 2019, trasmesso dalla Provincia di Vicenza (con prot. n. -OMISSIS- del 4 giugno 2019) all''Ambasciata Italiana di Tokyo e da quest''ultima al ricorrente per mezzo della nota prot. n. 1085 del 14 giugno 2019, ricevuto dalla ricorrente in data 19 giugno 2019, avente ad oggetto “Sito Produttivo della Ditta -OMISSIS- in località -OMISSIS- in Comune di Trissino. Diffida ai sensi dell''art. 245 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nei confronti di MITENI SpA in fallimento, INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTORS – ITALIA 3 HOLDING SRL, INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTORS SE, INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTORS ITALIA HOLDING SRL, MITSUBISHI CORPORATION, BATTISTIN, CENZI, COGNOLATO, DRUSIAN, ESPOSITO, FABRIS, GLORIA, GUARNIERI, GUERRACINI, LAZZARI, LEITGEB, Mc GLYNN, MISTRORIGO, MORTILLARO, NARDONE, SMITH” e del relativo Allegato; - della nota della Provincia di Vicenza del 7 febbraio 2019, prot. -OMISSIS-, di avviso di avvio del procedimento di identificazione del soggetto responsabile della contaminazione; - ove occorra, della relazione del Comando Carabinieri per la Tutela dell''Ambiente – N.O.E. di Treviso del 7 giugno 2017 e della relativa nota di trasmissione prot. n. -OMISSIS- del 13 giugno 2017; - ove occorra, della Annotazione di polizia giudiziaria conclusiva del Comando Carabinieri per la Tutela dell''Ambiente – N.O.E. di Treviso del 9 luglio 2018; - della nota della Provincia di Vicenza del 13 agosto 2013, prot. n.-OMISSIS-, menzionata nella diffida sub doc. 1 a pagina 3 di 8 e non conosciuta dalla ricorrente; - della nota della Provincia di Vicenza del 18 aprile 2017, prot. n. -OMISSIS-, menzionata nella diffida sub doc. 1 a pagina 3 di 8 e non conosciuta dalla ricorrente; - della nota di ARPAV del 16 agosto 2017 (Protocollo della Provincia di Vicenza n. -OMISSIS-) richiamata nella diffida sub doc 1 a pagina 3 di 8, non conosciuta dalla ricorrente; - dei pareri dell''Istituto Superiore di Sanità prot. n. -OMISSIS- del 23 giugno 2015 e prot. n. -OMISSIS- del 7 febbraio 2018; - della nota ISPRA del 25 gennaio 2019 di trasmissione al Ministero dell''Ambiente del rapporto CRE-DAN n. 1/2019 e dei suoi allegati, non conosciuta dalla ricorrente; - ove occorra, dell''Ordinanza della Provincia di Vicenza prot. n. -OMISSIS- del 23 agosto 2019; - ove occorra, della Nota del Comune di Trissino prot. n. -OMISSIS- del 9 ottobre 2019; - ove occorra, del verbale di conferenza dei servizi del 17 ottobre 2019 inerente il termine per il deposito del progetto definitivo di bonifica del sito -OMISSIS-; - ove occorra, della diffida trasmessa dalla Provincia di Vicenza - Area Tecnica, Servizio Ambiente, numero di protocollo e data non conosciuta, trasmessa dalla Provincia di Vicenza all''Ambasciata Italiana a Tokyo e da quest''ultima al Sig. Kimura a mezzo nota prot. n. -OMISSIS- datata 9 dicembre 2020 e ricevuta il 13 dicembre 2020 riguardante l''ordine a partecipare alle attività di bonifica del sito produttivo di -OMISSIS- in Via -OMISSIS-, nel Comune di Trissino (VI); - di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffide della Provincia di Vicenza ex artt. 244 e 245 d.lgs. 152/2006, con individuazione del ricorrente quale soggetto responsabile della contaminazione e intimazione a garantire la continuità degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le diffide provinciali adottate nell'ambito del procedimento di individuazione dei responsabili della contaminazione del sito produttivo chimico di Trissino, nonché gli atti istruttori e presupposti. Ha dedotto, in particolare, la violazione del principio chi inquina paga e degli artt. 242 e seguenti del d.lgs. 152/2006, sostenendo che gli obblighi di bonifica graverebbero sulla persona giuridica e non sugli amministratori; l'illegittimo ricorso ai pareri dell'Istituto Superiore di Sanità e al criterio dell'affinità tossicologica per sostanze non tabellate; il difetto di istruttoria e il travisamento derivanti dall'utilizzo di relazioni del N.O.E., indagini penali, studi tecnici e presunzioni; l'indeterminatezza e l'ineseguibilità dell'ordine, anche per l'assenza di disponibilità del sito e la residenza all'estero; l'omessa considerazione delle gestioni pregresse e della storicità dell'inquinamento; la violazione dei principi di legalità, irretroattività e contraddittorio; l'erronea applicazione del criterio del più probabile che non; l'omessa quantificazione delle quote individuali di responsabilità, con pregiudizio del diritto di rivalsa. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per il ritardo procedimentale.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo il ricorso al principio di precauzione, di derivazione europea, e al criterio dell'affinità tossicologica per individuare valori di riferimento relativi a sostanze non incluse nelle tabelle normative, purché sorretti da adeguata motivazione tecnico-scientifica. I pareri dell'Istituto Superiore di Sanità sono stati legittimamente utilizzati per relationem quali fonti tecnico-scientifiche, e non come atti normativi; non è stata ravvisata violazione dell'irretroattività, poiché le misure di messa in sicurezza e bonifica hanno natura ripristinatoria e riguardano un pericolo o danno ambientale attuale. Il Collegio ha escluso il difetto di istruttoria, rilevando l'attività di ARPAV, le relazioni del N.O.E., le interlocuzioni con gli enti e le conferenze di servizi. Ha ritenuto utilizzabili le risultanze del N.O.E. anche per la collaborazione amministrativa in materia ambientale e legittima la motivazione per relationem, in presenza di autonoma valutazione amministrativa. Il nesso causale può essere accertato secondo il criterio del più probabile che non, anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, tenendo conto della vicinanza del sito, della corrispondenza tra sostanze riscontrate e sostanze impiegate, della sequenza temporale dei superamenti e dei monitoraggi. Non è necessario accertare dolo o colpa, essendo sufficiente la riferibilità oggettiva del fatto all'operatore; grava su quest'ultimo la prova liberatoria di avere adottato tutte le misure esigibili per prevenire l'evento o impedirne l'aggravamento. La nozione di operatore comprende anche le persone fisiche che, per ruolo e poteri, abbiano inciso concretamente sulle scelte tecniche e finanziarie rilevanti in materia ambientale. La storicità della contaminazione non esclude l'attualità dell'obbligo di impedire la prosecuzione o l'aggravamento del danno. La diffida è stata ritenuta sufficientemente determinata, poiché rinvia al contenuto legale e agli strumenti tecnico-operativi già delineati nel procedimento; l'indisponibilità materiale del sito non rende ineseguibile l'ordine, potendo l'adempimento realizzarsi mediante cooperazione e coordinamento tra gli obbligati. Per un danno ambientale unitario e non frazionabile, l'amministrazione non deve quantificare nel provvedimento le quote individuali di responsabilità, essendo ammissibile la solidarietà esterna degli obblighi ripristinatori, salva la rivalsa interna secondo i contributi causali. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, per mancata prova del pregiudizio ingiusto e dell'elemento soggettivo dell'illecito, oltre che per la giustificazione della durata del procedimento in ragione della complessità del sito e delle vicende produttive e proprietarie. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 242 e 244 d.lgs. 152/2006
Impongono all'amministrazione di accertare la contaminazione e individuare i responsabili, adottando e coordinando gli interventi di messa in sicurezza e bonifica.
Costituisce la base della diffida rivolta ai soggetti individuati come responsabili della potenziale contaminazione e degli obblighi di partecipazione e continuità degli interventi.
art. 191 TFUE
Fondamento del principio di precauzione, vincolante per l'azione amministrativa e applicabile anche in presenza di incertezza scientifica.
art. 302, comma 4, d.lgs. 152/2006
La nozione di operatore comprende, oltre alle persone giuridiche, i soggetti che, in ragione del ruolo e dei poteri esercitati, incidono concretamente sulle scelte rilevanti in materia ambientale.
È richiamato quale logica di riferimento per porre a carico dell'operatore la prova liberatoria dell'adozione di tutte le misure necessarie a prevenire l'evento o impedirne l'aggravamento.
La domanda risarcitoria è stata respinta per mancata prova del danno ingiusto e dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo.
Massime di principio
- Il principio di precauzione consente all'amministrazione di adottare misure di tutela ambientale anche in presenza di incertezza scientifica o di incompletezza della disciplina tecnica, purché la scelta sia sostenuta da adeguata motivazione tecnico-scientifica.
- L'assenza di una sostanza dalle tabelle dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del d.lgs. 152/2006 non impedisce all'amministrazione di individuare valori operativi cautelari mediante il criterio dell'affinità tossicologica rispetto a sostanze normate, quando tale criterio sia tecnicamente motivato.
- Nel procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, il nesso causale può essere accertato secondo il criterio del più probabile che non, anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti fondate sulla vicinanza del sito, sulla corrispondenza tra contaminanti e cicli produttivi, sulla successione temporale dei superamenti e sui monitoraggi.
- La responsabilità ambientale può essere riferita anche alla persona fisica che abbia esercitato poteri effettivi di direzione, gestione o controllo sulle scelte tecniche e finanziarie dell'impresa, senza che lo schermo societario escluda l'imputazione dell'obbligo ripristinatorio.
- Per un danno ambientale unitario e non materialmente frazionabile, l'amministrazione può imporre solidalmente all'esterno gli obblighi di messa in sicurezza e bonifica senza predeterminare le quote individuali di responsabilità, restando salva la rivalsa nei rapporti interni tra coobbligati.
- La natura ripristinatoria delle misure di messa in sicurezza e bonifica esclude che la loro applicazione a una contaminazione storica costituisca violazione del principio di irretroattività, quando il pericolo o il danno ambientale siano ancora attuali.
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