Cassazione Civile, Ordinanza n. 23647/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Roma che, accogliendo l’opposizione di una cessionaria di crediti da subappalto, ha ammesso quest’ultima al passivo per un importo maggiore rispetto a quello originariamente riconosciuto. La procedura ha dedotto, con il primo motivo, che il tribunale avrebbe deciso fondandosi esclusivamente su una consulenza tecnica d’ufficio svolta in un diverso giudizio tra le stesse parti, senza considerare altre circostanze di segno contrario, in asserita violazione della par condicio creditorum, delle norme sull’accertamento del passivo e di varie disposizioni costituzionali e processuali. Con il secondo motivo ha denunciato una pretesa contraddizione tra motivazione e dispositivo, sostenendo che il tribunale avesse indicato in motivazione un incremento di credito pari a € 1.852.595, mentre nel dispositivo aveva ammesso la creditrice per € 5.201.775,03, importo che non corrisponderebbe alla somma dei capi effettivamente riconosciuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non individuava una reale violazione di legge: l’utilizzo, da parte del giudice di merito, di una consulenza tecnica svolta in altro processo tra le stesse parti integra il ricorso a prova atipica, consentito nel sistema processuale, e non viola il contraddittorio né la par condicio creditorum. La censura, nella parte residua, mirava in sostanza a contestare l’accertamento del fatto, non sindacabile in sede di legittimità. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la divergenza tra motivazione e dispositivo era soltanto quantitativa e configurava un evidente errore materiale, emendabile con il procedimento di correzione degli errori ex artt. 287 e 288 c.p.c., non un vizio deducibile con ricorso per cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Le censure formulate non integrano un effettivo vizio di legittimità deducibile in cassazione, ma mirano in parte a contestare l’accertamento di fatto e in parte a denunciare un errore materiale del provvedimento impugnato.
Il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e con la possibilità per le parti di valutarli criticamente; l’uso di prove atipiche, incluse risultanze di altri processi, non viola di per sé il contraddittorio.
La censura proposta, per genericità, non denuncia un vizio di violazione di legge, ma tende a contestare la valutazione del fatto rimessa al giudice di merito.
La doglianza richiamata non coglie una violazione della disciplina delle presunzioni, ma si risolve in una contestazione dell’apprezzamento del materiale probatorio.
L’errore di quantificazione tra motivazione e dispositivo, quando abbia natura materiale, va corretto mediante il procedimento di correzione degli errori, non tramite ricorso per cassazione.
La Corte esclude che l’uso di una prova atipica e il relativo apprezzamento da parte del giudice di merito interferiscano con le regole dell’accertamento del passivo nella procedura di amministrazione straordinaria.
artt. 98 e 99 L.F.
Le doglianze della procedura non evidenziano una violazione delle norme sull’opposizione allo stato passivo e sull’accertamento del passivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In ragione dell’esito del giudizio, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo civile, il giudice può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, comprese le risultanze istruttorie acquisite in un diverso giudizio tra le stesse parti, purché siano sottoposte al contraddittorio attraverso la loro produzione nel processo e siano oggetto di valutazione critica nel confronto con le altre prove.
- L’utilizzo di prove atipiche non viola, di per sé, il principio del contraddittorio né regole speciali della procedura concorsuale, quando le parti abbiano già potuto difendersi nel procedimento in cui quella prova è stata formata.
- Le doglianze che, sotto la veste della violazione di legge o dell’uso di presunzioni, mirano in realtà a rimettere in discussione l’accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione.
- La divergenza tra motivazione e dispositivo, se è soltanto quantitativa e risulta dal testo una soluzione univocamente ricostruibile, integra un errore materiale correggibile con il procedimento di correzione degli errori e non un vizio di nullità deducibile con ricorso per cassazione.
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