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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10739/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’azione risarcitoria proposta dal fallimento di una società a responsabilità limitata nei confronti di alcuni componenti non operativi del consiglio di amministrazione, ritenuti responsabili per omessa vigilanza sull’operato dell’amministratore delegato. Secondo la prospettazione attorea, l’amministratore delegato aveva compiuto operazioni eccedenti i limiti della delega e condotte distrattive: in particolare un’operazione commerciale di rilevante importo con un cliente estero e un mutuo di scopo di 600.000 euro, poi accreditato su un conto societario successivamente depauperato tramite prelievi indebiti. Il fallimento deduceva che gli amministratori non esecutivi non avevano svolto le verifiche basilari, non avevano chiesto informazioni, non avevano controllato la corrispondenza bancaria né convocato il consiglio, pur in presenza di segnali di allarme, e che ciò aveva concorso causalmente al dissesto. Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo inesistente un dovere di vigilanza così ampio in assenza di specifici allarmi; la corte d’appello aveva invece accolto l’impugnazione del fallimento e condannato in solido i convenuti al risarcimento, valorizzando la mancata attivazione dei controlli, la presenza di segnali di allarme, la prova testimoniale e il nesso causale tra inerzia e danno. Nel ricorso per cassazione, il presidente del consiglio di amministrazione e gli altri amministratori non operativi hanno dedotto, in sintesi: violazione delle norme su amministrazione e doveri di controllo, sostenendo che il dovere di agire informati sorge solo in presenza di specifici segnali di allarme e che nel caso concreto tali segnali non erano stati percepiti o erano riferibili ad altri soggetti; vizi sulla valutazione della testimonianza di un terzo, ritenuta de relato e/o resa da soggetto incapace o incompatibile; omesso esame del fatto che le dimissioni dei convenuti sarebbero dipesi da ragioni diverse dalla conoscenza delle distrazioni; e violazione dei criteri sul danno, perché la liquidazione sarebbe stata erroneamente commisurata all’intero passivo fallimentare anziché al solo pregiudizio causalmente imputabile alla loro inerzia. Il fallimento ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato in ordine all’inutilizzabilità di un documento nuovo prodotto in appello, sostenendo di averlo acquisito solo successivamente e che esso dimostrasse la conoscenza dell’operazione da parte di uno dei convenuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e il ricorso incidentale. Ha ritenuto corretta la decisione di merito secondo cui gli amministratori non esecutivi, in presenza di segnali di allarme e di omissione delle informazioni periodiche dovute dall’amministratore delegato, avevano il dovere di attivarsi chiedendo chiarimenti, convocando il consiglio e, se necessario, adottando rimedi anche cautelari o revocatori. Ha inoltre confermato che la responsabilità poteva essere affermata in solido per inerzia colpevole e che la liquidazione del danno, parametrata al passivo fallimentare e alle spese della procedura, era coerente con l’accertamento di causazione del dissesto da parte della condotta omissiva. Sono state quindi confermate le condanne risarcitorie e le statuizioni sulle spese, con ulteriore contributo unificato a carico dei soccombenti.

Norme richiamate

  • art. 2381 c.c.

    Il dovere di agire informati e di controllare l’operato degli organi delegati impone agli amministratori privi di delega di chiedere informazioni, sindacarne completezza e attendibilità e attivarsi in presenza di segnali di allarme.

  • art. 2392 c.c.

    Gli amministratori rispondono verso la società se, pur potendo e dovendo intervenire, omettono di vigilare o di attivarsi per impedire o attenuare l’evento dannoso causato da altri amministratori.

  • art. 2476 c.c.

    Nella s.r.l. anche gli amministratori non operativi possono rispondere solidalmente per inerzia colpevole rispetto a fatti pregiudizievoli dell’amministratore delegato, se non esercitano i poteri-doveri di controllo.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sulla valutazione della prova testimoniale non è fondata quando la Corte di merito apprezza la testimonianza come elemento liberamente valutabile, anche se de relato nella parte corroborativa.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La diligenza richiesta agli amministratori è quella professionale, che impone un comportamento attivo e non meramente attendista nel controllo della gestione delegata.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento comprende il danno conseguenza causalmente collegato alla condotta omissiva; la liquidazione è legittima se rapportata al pregiudizio che la vigilanza avrebbe potuto evitare.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    In presenza di patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese va pronunciata in favore dello Stato.

  • art. 144 d.P.R. n. 115/2002

    Rileva ai fini della disciplina delle spese quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei soccombenti.

  • art. 2735 c.c.

    Le dichiarazioni sfavorevoli rese da una parte e riferite dal testimone possono assumere valore di confessione stragiudiziale liberamente apprezzabile dal giudice.

  • art. 157 c.p.c.

    La nullità relativa della testimonianza deve essere eccepita tempestivamente, altrimenti si sana.

  • art. 246 c.p.c.

    Viene richiamata la disciplina dell’incapacità a testimoniare, ma la Corte non accoglie la censura nei casi esaminati.

  • art. 345 c.p.c.

    Il documento prodotto in appello è valutabile solo se l’appellante prova di non aver potuto produrlo prima per causa non imputabile.

Massime di principio

  • L’amministratore privo di delega non può mantenere un atteggiamento passivo: quando vi siano segnali di allarme o manchino le informazioni periodiche dovute dall’organo delegato, deve chiedere chiarimenti, verificare la gestione e, se occorre, adottare iniziative idonee a prevenire o limitare il danno.
  • La responsabilità degli amministratori non esecutivi può fondarsi non solo sulla conoscenza effettiva dell’illecito altrui, ma anche sulla colposa ignoranza determinata dal mancato rilevamento di segnali di allarme percepibili con la diligenza professionale richiesta dalla carica.
  • In tema di responsabilità per omessa vigilanza sulla gestione delegata, il nesso causale può sussistere quando l’attivazione diligente degli amministratori avrebbe verosimilmente consentito di scoprire l’illecito in tempo utile e di impedirne o attenuarne le conseguenze.
  • La liquidazione del danno a carico degli amministratori può essere parametrata al deficit fallimentare quando la loro condotta omissiva sia stata accertata come causa del dissesto o comunque come fattore idoneo a determinarne le conseguenze patrimoniali.
  • Le doglianze sulla valutazione della prova testimoniale o sulla sua attendibilità non sono ammissibili se si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito, salvo l’omesso esame di fatti decisivi effettivamente specifici e discussi.
  • Una testimonianza de relato può comunque assumere rilievo probatorio nella parte in cui riferisce dichiarazioni sfavorevoli rese da una parte o elementi corroborativi del convincimento del giudice, se valutata unitamente al resto del compendio probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiSocietarioFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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