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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15143/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso per la dichiarazione di fallimento proposto dal curatore del fallimento di una società, che assumeva di essere creditrice di un'altra società perché dal conto corrente della prima erano state prelevate somme tramite quattro assegni circolari per complessivi euro 145.000, poi impiegate per il riscatto finale di un immobile oggetto di leasing intestato alla società poi fallita. Il tribunale ha dichiarato il fallimento della società debitrice e la corte d'appello ha rigettato il reclamo. La società reclamante e poi ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 1269 c.c., sostenendo che l'operazione integrasse una delegazione di pagamento e che il curatore istante non avesse legittimazione sostanziale a pretendere la restituzione delle somme; 2) violazione degli artt. 107 l.fall. e 568 c.p.c., contestando la valutazione dell'insolvenza e affermando che l'immobile di sua proprietà avrebbe coperto integralmente i debiti; 3) violazione degli artt. 111 Cost., 112, 115 e 116 c.p.c., lamentando che la corte d'appello avesse affermato la non alienabilità del bene al prezzo di stima senza c.t.u. e facendo uso di scienza privata; 4) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che la società era inattiva da anni, in liquidazione e cancellata dal registro imprese; 5) violazione degli artt. 9 l.fall. e 19 c.p.c., contestando la competenza territoriale del Tribunale di Bergamo e sostenendo che la sede effettiva fosse Roma, non Bergamo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto, quanto al primo, che il giudice prefallimentare possa accertare incidentalmente il credito dell'istante e che la corte territoriale abbia correttamente applicato la presunzione di appartenenza al titolare del conto delle somme prelevate; ha inoltre escluso che la dedotta provenienza delle somme da un soggetto terzo bastasse a configurare una delegazione di pagamento o a negare la legittimazione del curatore creditore. Quanto ai motivi sull'insolvenza, ha giudicato incensurabile in cassazione l'apprezzamento di fatto della corte d'appello sulla sproporzione tra attivo e passivo e ha escluso sia l'omesso esame, sia l'uso di scienza privata, rilevando che la motivazione si fondava anche sulle dichiarazioni rese dall'amministratore circa la difficoltà di vendere l'immobile. Sul quarto motivo ha osservato che la corte d'appello aveva effettivamente esaminato la doglianza sulla pretesa inattività e, comunque, il ricorso si risolveva nella richiesta di una nuova valutazione del merito; inoltre non era stata specificamente censurata l'ulteriore ratio decidendi relativa alla mancata prova della cessazione dell'attività in epoca anteriore alla cancellazione d'ufficio. Sul quinto motivo ha confermato la competenza del Tribunale di Bergamo, perché vi erano elementi univoci idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede legale e sede effettiva, risultando a Bergamo il centro direttivo e operativo dell'impresa. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1269 c.c.

    La dedotta provenienza delle somme da un terzo non basta, di per sé, a dimostrare una delegazione di pagamento né a escludere la titolarità del credito in capo all'intestatario del conto; la qualificazione del rapporto dipende da un accertamento di fatto.

  • art. 2041 c.c.

    Il terzo che abbia pagato consapevolmente un debito altrui non ottiene automaticamente un titolo per agire verso il debitore, ma può far valere l'azione di arricchimento senza causa nei limiti delineati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 107 l.fall.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della contestazione sulla vendita dell'immobile e sulla valutazione dello stato di insolvenza, ma la Corte ritiene infondate le censure.

  • art. 568 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente per contestare la stima dell'immobile; la Corte esclude che la decisione si sia basata su un uso improprio di conoscenze private.

  • art. 111 Cost.

    La censura è respinta perché la motivazione della corte di merito è stata ritenuta esauriente e non apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nel motivo di ricorso in relazione all'omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché il fatto dedotto è stato esaminato.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che il cattivo apprezzamento delle prove non legali non è di per sé sindacabile come vizio di legittimità.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato contro l'apprezzamento probatorio del giudice di merito; la Corte esclude la violazione, trattandosi di valutazione di fatto.

  • art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.

    I motivi che denunciano violazione di legge sono respinti perché in realtà mirano a una rivalutazione del merito o muovono da una ricostruzione fattuale non accolta dai giudici di merito.

  • art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame non sussiste quando il fatto è stato considerato dal giudice di merito; inoltre non può essere richiesto in cassazione un nuovo esame del materiale probatorio.

  • art. 6 l.fall.

    Ai fini dell'istanza di fallimento, il credito dell'istante non deve essere definitivamente accertato, essendo sufficiente un accertamento incidentale per verificare la legittimazione a chiedere il fallimento.

  • art. 9 l.fall.

    La competenza territoriale spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede effettiva dell'impresa; la presunzione di coincidenza con la sede legale è superabile con prove univoche del diverso centro direttivo.

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 2490, u.c., c.c.

    È menzionato nel contesto della cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese, ma la Corte non vi fonda un accoglimento del ricorso.

  • art. 379 c.p.c.

    È richiamato per l'istanza di discussione orale, disattesa dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il credito del ricorrente non deve essere accertato con efficacia di giudicato: è sufficiente un accertamento incidentale, svolto solo per verificare la legittimazione dell'istante.
  • Le somme prelevate da un conto corrente si presumono appartenere all'intestatario del conto; chi contesta tale presunzione deve fornire elementi univoci e specifici idonei a dimostrare una diversa titolarità o una diversa causa del movimento.
  • La qualificazione di un'operazione come delegazione di pagamento o come semplice utilizzo di somme per il pagamento di un debito altrui è questione di fatto, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • Il terzo che paga consapevolmente un debito altrui non acquisisce automaticamente un'azione diretta di rivalsa verso il debitore, ma può eventualmente far valere l'azione di arricchimento senza causa, secondo i presupposti elaborati dalla giurisprudenza.
  • La valutazione dello stato di insolvenza, anche per società in liquidazione, è accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e censurabile in cassazione solo se manchi del tutto la motivazione o vi sia omesso esame di un fatto decisivo.
  • La critica che si limiti a riproporre le difese di merito senza confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata è inammissibile in cassazione.
  • Ai fini della competenza per la dichiarazione di fallimento, prevale la sede effettiva dell'impresa; la sede legale è solo una presunzione superabile con elementi concreti che rivelino il centro direttivo e operativo altrove.
  • La decisione di non disporre una consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere adeguatamente motivata anche in via implicita dal complessivo quadro probatorio.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeCompetenzaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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