Parere n. 26/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto, con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dal signor Paolo Emilio Bottari contro il Comune di Castelletto Sopra Ticino, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, nei confronti della società Fermata 24 s.n.c. di Mezzancella Antonio & C. e dei signori Antonio Mezzancella e Silvana Corbo, per l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica semplificata in delega n.AP28/2024 del 12 luglio 2024, concessa dal Comune di Castelletto Sopra Ticino; nonché di tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi, compresi il parere della Commissione locale per il paesaggio del Comune di Castelletto Sopra Ticino espresso nella seduta del 16 maggio 2024 ed il parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, formatosi con silenzio-assenso a seguito della richiesta del 10 giugno 2024 da parte del Comune di Castelletto Sopra Ticino.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica semplificata in delega n. AP28/2024 del 12 luglio 2024, relativa alla realizzazione di un dehors e a opere di manutenzione straordinaria, nonché degli atti presupposti e connessi.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente, proprietario di un’abitazione confinante con gli immobili interessati dagli interventi, ha impugnato l’autorizzazione paesaggistica semplificata rilasciata dal Comune di Castelletto Sopra Ticino per la realizzazione di un dehors destinato all’attività di ristorazione e per opere di manutenzione straordinaria in area sottoposta a vincolo paesaggistico e caratterizzata da potenzialità archeologica. Il ricorso si fonda su tre motivi: l’errata indicazione dei mappali e del numero civico, con conseguente illogicità, contraddittorietà e carenza di istruttoria; il difetto di legittimazione della società istante, ritenuta priva di un titolo di proprietà o disponibilità sui fondi interessati; la violazione della destinazione urbanistica della particella n. 212, destinata a box auto o autorimessa, per avere assentito un dehors funzionale a un’attività commerciale. È stata inoltre chiesta la sospensione dell’efficacia degli atti per il pregiudizio derivante da immissioni sonore e luminose e dalla lesione della privacy. Il Ministero della cultura non ha trasmesso la relazione istruttoria e il Comune non ha depositato controdeduzioni.
Il parere
La Sezione non ha esaminato i motivi di ricorso, la domanda cautelare né le questioni di rito e di merito, ritenendo indispensabile acquisire la relazione istruttoria del Ministero della cultura e le osservazioni del Comune di Castelletto Sopra Ticino. Ha disposto che il Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, solleciti il Comune a trasmettere le proprie osservazioni e assicuri il contraddittorio con il ricorrente e i controinteressati, ai quali dovranno essere comunicate le osservazioni comunali con un congruo termine per eventuali controdeduzioni. La relativa documentazione dovrà essere trasmessa alla Sezione insieme alla relazione ministeriale. L’adozione del parere è stata quindi sospesa e la trattazione rinviata a una successiva adunanza, con espressa riserva di ogni decisione cautelare, processuale e di merito.
Osservazioni
Relazione istruttoria del Ministero della cultura
Il Ministero della cultura deve trasmettere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, la prescritta relazione istruttoria, previa sollecitazione del Comune di Castelletto Sopra Ticino.
Osservazioni del Comune e contraddittorio
Il Comune deve essere sollecitato a formulare le proprie osservazioni. Tali osservazioni devono essere inviate al ricorrente e ai controinteressati, ai quali deve essere assegnato un congruo termine per eventuali controdeduzioni.
Decisione cautelare, processuale e di merito
La Sezione ha riservato ogni decisione sulla domanda di sospensione, sulle questioni di rito e sui motivi di merito, rinviando la trattazione a una successiva adunanza.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario dinanzi al Consiglio di Stato.
art. 146, commi 1 e 2, d.lgs. 42/2004
proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo
È invocata dal ricorrente per sostenere che l’istanza di autorizzazione paesaggistica può essere presentata da soggetti titolari di una relazione qualificata con l’immobile vincolato; la Sezione non ha ancora esaminato tale censura.
È richiamato quale fonte della tutela paesaggistica applicabile all’area interessata dagli interventi.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta incompatibilità tra l’intervento assentito e la destinazione urbanistica della particella n. 212; la questione è rimasta impregiudicata.
decreto ministeriale 1 agosto 1985
È indicato quale fonte del vincolo paesaggistico gravante sull’area.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando mancano la relazione istruttoria dell’amministrazione referente e le controdeduzioni dell’amministrazione resistente, il Consiglio di Stato può sospendere l’adozione del parere senza esaminare la domanda cautelare, le questioni di rito e il merito.
- La relazione istruttoria dell’amministrazione referente deve essere acquisita assicurando il contraddittorio con il ricorrente e i controinteressati, ai quali devono essere comunicate le osservazioni dell’amministrazione resistente e riconosciuto un congruo termine per controdedurre.
- In presenza di un’istruttoria amministrativa incompleta, la decisione consultiva può essere rinviata per consentire l’acquisizione degli elementi necessari, con espressa riserva di ogni valutazione successiva sulle questioni cautelari, processuali e sostanziali.
Ricorso straordinario contro un’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un dehors
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da un proprietario confinante contro il Comune di Castelletto Sopra Ticino e la competente Soprintendenza, nei confronti di una società di ristorazione e dei proprietari degli immobili interessati. L’impugnazione concerne l’autorizzazione paesaggistica semplificata in delega n. AP28/2024 del 12 luglio 2024, relativa alla realizzazione di un dehors e a opere di manutenzione straordinaria in area sottoposta a vincolo paesaggistico e individuata come area a potenzialità archeologica.
Premesse fattuali e intervento autorizzato
Il ricorrente risiede in un’abitazione confinante con gli immobili interessati dagli interventi. L’area ricade nel “Centro Storico e Nuclei di Antica Formazione” secondo il PRG ed è gravata da vincolo paesaggistico ai sensi del decreto ministeriale 1 agosto 1985 e del d.lgs. 42/2004.
La società di ristorazione ha presentato istanze per ottenere l’autorizzazione paesaggistica relativa a opere di manutenzione straordinaria sulle particelle catastali nn. 212, 213, 214 e 215. Sono state inoltre depositate dichiarazioni concernenti la fattibilità strutturale e lo scavo in area a potenzialità archeologica. Nelle more del rilascio dell’autorizzazione è stata presentata una SCIA per l’avvio degli interventi.
Il Comune ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica sulla base del parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio e del silenzio-assenso della Soprintendenza.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto tre motivi principali:
- Errata individuazione dell’intervento: l’autorizzazione conterrebbe indicazioni erronee sui mappali e sul numero civico, con conseguente contraddittorietà, illogicità, carenza di istruttoria ed eccesso di potere, anche in relazione all’art. 146 del d.lgs. 42/2004.
- Difetto di legittimazione della società istante: la società non sarebbe proprietaria delle particelle interessate né titolare di altro diritto di disponibilità sulle aree. Secondo il ricorrente, l’art. 146, commi 1 e 2, del d.lgs. 42/2004 consentirebbe la presentazione del progetto soltanto ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili sottoposti a tutela.
- Violazione della destinazione urbanistica: il dehors sarebbe stato assentito sulla particella n. 212, destinata a box auto o autorimessa, senza finalità lucrativa. L’intervento sarebbe quindi incompatibile con la destinazione urbanistica e con la disciplina del d.P.R. 380/2001.
Il ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione degli atti, lamentando rumori, immissioni luminose, pregiudizio alla vita domestica, deprezzamento dell’immobile e lesione della privacy.
Carenze dell’istruttoria consultiva
Alla data dell’adunanza il Ministero della cultura non aveva trasmesso la prescritta relazione istruttoria e il Comune di Castelletto Sopra Ticino non aveva depositato controdeduzioni. La Sezione ha ritenuto che tale carenza impedisse di esprimere il parere sia sul ricorso sia sulla domanda cautelare.
Disposizioni della Sezione
La Sezione ha disposto che il Ministero della cultura, entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere:
- solleciti il Comune a trasmettere le proprie osservazioni;
- garantisca la partecipazione del ricorrente e dei controinteressati;
- comunichi loro le osservazioni comunali;
- assegni un congruo termine per eventuali controdeduzioni;
- trasmetta alla Sezione le controdeduzioni e la relazione istruttoria ministeriale.
Esito interlocutorio
L’adozione del parere è stata sospesa e la trattazione rinviata a una successiva adunanza. La Sezione ha lasciato impregiudicata ogni decisione sulla sospensione dell’efficacia degli atti, sulle questioni di rito e sui tre motivi di merito. Il parere, pertanto, non contiene alcuna valutazione definitiva sulla legittimità dell’autorizzazione paesaggistica, sulla legittimazione della società, sulla compatibilità urbanistica del dehors o sulla fondatezza delle doglianze del proprietario confinante.
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