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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16087/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha quindi confermato le statuizioni impugnate quanto alla responsabilità e alla pena, e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati, definiti nel testo come condannati all'esito di giudizio abbreviato per reati in materia di stupefacenti, hanno proposto un unico ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato le pene. I ricorrenti hanno dedotto due motivi comuni: con il primo, vizio di motivazione in relazione ai motivi di gravame non oggetto di rinuncia; con il secondo, vizio di motivazione con riguardo alle valutazioni asseritamente dovute ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che il primo motivo investisse questioni non consentite, perché la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente sulla pena valorizzando il comportamento processuale positivo e la modesta entità del fatto, mentre le doglianze sulle circostanze attenuanti generiche dovevano considerarsi rinunciate in quanto non comprese nel concordato. Il secondo motivo è stato giudicato anch'esso non consentito perché proposto contro una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e, comunque, generico, oltre che riferito a un profilo già vagliato dalla Corte territoriale, che aveva espressamente ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nella forma contestata in sentenza.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice richiamata per la detenzione/cessione di stupefacenti in quantità e modalità ritenute di lieve entità o comunque di minore gravità nel quadro della decisione richiamata.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per il concorso di persone nel reato.

  • art. 81 cpv. c.p.

    Richiamato per il vincolo della continuazione.

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza d'appello era stata pronunciata con concordato in appello; in cassazione si afferma che contro tale decisione non sono proponibili censure che contrastino con i limiti propri dell'accordo.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte ribadisce che il motivo fondato sull'obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità è inammissibile se formulato in modo generico o contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., quando il profilo sia già stato adeguatamente vagliato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. non sono consentite doglianze incompatibili con i limiti dell'accordo, incluse quelle che mirano a rimettere in discussione punti rinunciati o non compresi nel patto.
  • Le questioni relative alle circostanze attenuanti generiche, se non inserite nel concordato, devono ritenersi oggetto di rinuncia e non possono essere riproposte in cassazione come vizi motivazionali.
  • Il controllo di legittimità sulla determinazione della pena resta limitato alla verifica dell'esistenza di una motivazione non manifestamente illogica; è sufficiente una motivazione che valorizzi elementi quali il comportamento processuale e la modesta entità del fatto.
  • Le censure ex art. 129 c.p.p. devono essere specifiche e puntualmente riferite a un effettivo obbligo del giudice di rilevare una causa di proscioglimento immediatamente evidente; altrimenti sono inammissibili.
  • Quando la Corte territoriale abbia già espressamente valutato la responsabilità e il profilo oggetto di doglianza, il motivo di ricorso che si limiti a contrapporre una lettura alternativa e generica del fatto è non consentito in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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