Cassazione Civile, Ordinanza n. 03067/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero, trattenuto in un CPR in esecuzione di decreto di espulsione prefettizio e di successiva proroga del trattenimento disposta dal Giudice di pace, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva prorogato di ulteriori 30 giorni la sua permanenza nel centro. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 13 e 14 del testo unico immigrazione, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe potuto convalidare o prorogare il trattenimento in presenza di un provvedimento di espulsione presupposto radicalmente illegittimo: il decreto prefettizio gli addebitava la mancata dichiarazione di presenza all'ingresso in Italia, ma tale obbligo sarebbe stato introdotto solo nel 2007, mentre il ricorrente aveva dichiarato di essere entrato in Italia nel 1992. Con il secondo motivo ha lamentato, ai sensi dell'art. 14, comma 5, t.u. immigrazione, una motivazione abnorme e la falsa applicazione della norma sulla proroga, poiché il Giudice di pace avrebbe fondato la proroga sulla mancata prova del permesso di soggiorno, circostanza ritenuta irrilevante perché comune a tutti gli stranieri trattenuti e non coincidente con le gravi difficoltà oggettive e tipizzate richieste dalla legge per estendere il trattenimento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha ritenuto che, in materia di trattenimento dello straniero ai fini dell'espulsione, il giudice debba rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo presupposto, anche quando essa consista nell'inespellibilità o nell'inapplicabilità della base normativa invocata. Nel caso concreto, l'espulsione risultava fondata esclusivamente sulla mancata dichiarazione di presenza prevista da una norma entrata in vigore molti anni dopo l'ingresso dichiarato dello straniero, sicché il provvedimento presupposto era manifestamente illegittimo e il giudice non avrebbe potuto disporre la proroga del trattenimento. La Corte ha quindi cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, rilevando che nel frattempo era anche decorso il termine massimo della proroga del trattenimento. Quanto alle spese, ha richiamato il regime del patrocinio a spese dello Stato e ha escluso una regolazione ordinaria delle spese in cassazione, rinviando la liquidazione al giudice competente secondo la disciplina speciale.
Norme richiamate
è stata invocata come norma di legittimità per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato
richiamato come base normativa del decreto di espulsione e come parametro di legalità del provvedimento amministrativo presupposto
richiamato come disciplina del trattenimento e della sua proroga; il giudice deve verificare la legittimità del presupposto espulsivo e la proroga è consentita solo in presenza dei presupposti legali
art. 1, comma 2, L. n. 68/2007
l'obbligo di dichiarazione di presenza introdotto da tale norma non poteva essere applicato a chi era entrato in Italia prima della sua entrata in vigore
art. 13 Cost.
invocato a tutela del principio di legalità in materia di limitazioni della libertà personale
art. 10 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione alla doppia riserva in materia di stranieri
art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
la proroga del trattenimento è ammessa solo in casi eccezionali e oggettivi, quando l'accertamento dell'identità o l'acquisizione dei documenti di viaggio presenti gravi difficoltà
richiamato quanto alla costituzione del Ministero e degli uffici competenti per l'eventuale partecipazione all'udienza
art. 5, par. 1, CEDU
utilizzato per un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 t.u. immigrazione, imponendo che la detenzione ai fini dell'espulsione avvenga solo se la procedura è regolare
richiamato per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
indicato come criterio per la liquidazione in cassazione da parte del giudice competente secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato
esclusa l'applicabilità della condanna alle spese in favore dello Stato quando la parte soccombente è un'amministrazione statale
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida o proroga del trattenimento amministrativo dello straniero, il giudice deve controllare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo presupposto, perché la legittimità della privazione della libertà personale dipende anche dalla regolarità della procedura espulsiva.
- La proroga del trattenimento nel centro di permanenza per il rimpatrio è consentita solo nei casi tipizzati dalla legge e richiede specifiche e oggettive difficoltà nell'accertamento dell'identità o nell'acquisizione dei documenti di viaggio; non può essere fondata su elementi generici o su presupposti comuni a tutti gli stranieri trattenuti.
- Un obbligo amministrativo introdotto successivamente non può essere posto a base di un provvedimento espulsivo riferito a un soggetto che, secondo i fatti accertati, era entrato nel territorio nazionale prima dell'entrata in vigore della norma.
- Quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vince contro un'amministrazione statale, la liquidazione delle spese del difensore segue la disciplina speciale del patrocinio e non la comune condanna alle spese in favore di una parte privata.
- In sede di legittimità, se il termine massimo della proroga del trattenimento è già decorso, la cassazione del provvedimento può avvenire senza rinvio, essendo venuto meno l'oggetto concreto della misura impugnata.
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