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Parere

Parere n. 1183/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dai signori Rosanna Ramacci e Fausto Carranti contro il Comune di Frascati per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 1583 del 15 novembre 2016 di acquisizione gratuita di un’unità immobiliare al patrimonio comunale.

Giustizia amministrativa202500110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della determinazione dirigenziale n. 1583 del 15 novembre 2016, recante l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di una porzione immobiliare abusiva e della relativa area di sedime e pertinenza.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune di Frascati ha disposto, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di una porzione di un’unità immobiliare, realizzata in ampliamento senza titolo edilizio, e delle relative aree. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 33 d.P.R. 380/2001, sostenendo che la demolizione sarebbe impossibile senza arrecare un grave pregiudizio alla struttura portante dell’immobile e che, pertanto, avrebbe dovuto applicarsi la sanzione pecuniaria sostitutiva. Con il secondo motivo hanno lamentato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione. L’ordine di demolizione presupposto, già impugnato davanti al TAR Lazio, era stato confermato con sentenza passata in giudicato.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il primo motivo inammissibile, poiché rivolto contro l’ordine di demolizione presupposto e non contro il successivo provvedimento di acquisizione. L’ordine di demolizione era già stato giudicato legittimo con sentenza passata in giudicato, che aveva anche respinto la medesima censura relativa al collegamento strutturale tra gli edifici e alla conseguente impossibilità della demolizione. La questione tecnica avrebbe comunque dovuto essere esaminata nella fase di esecuzione dell’ordine di demolizione e non poteva essere dedotta contro il provvedimento acquisitivo. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: l’acquisizione gratuita conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione ha natura vincolata e automatica, poiché l’amministrazione deve verificare soltanto se la demolizione sia stata eseguita, mentre gli effetti dell’inottemperanza sono stabiliti direttamente dalla legge. Ne consegue che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, non potendo il privato apportare un utile contributo partecipativo.

Osservazioni

Primo motivo - Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione

Il motivo è inammissibile perché censura l’ordine di demolizione presupposto, già impugnato e confermato con sentenza passata in giudicato, anziché il successivo provvedimento di acquisizione gratuita. La questione dell’eventuale impossibilità tecnica della demolizione appartiene alla fase di esecuzione dell’ordine e non può essere utilizzata per contestare autonomamente l’acquisizione.

Secondo motivo - Omessa comunicazione di avvio del procedimento

Il motivo è infondato. L’acquisizione gratuita derivante dall’inottemperanza all’ordine di demolizione è un effetto vincolato e automatico previsto dalla legge. Poiché l’amministrazione deve limitarsi ad accertare l’avvenuta o mancata demolizione, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale consegue all’inottemperanza all’ordine di demolizione secondo un meccanismo vincolato e automatico, una volta accertata la mancata demolizione.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    La questione dell’impossibilità tecnica della demolizione e dell’eventuale applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva riguarda l’ordine di demolizione e la sua esecuzione, non può essere fatta valere contro il successivo provvedimento acquisitivo se l’ordine è stato definitivamente confermato.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non è necessaria per il procedimento di acquisizione gratuita conseguente all’inottemperanza, in ragione della natura vincolata e automatica dell’effetto acquisitivo.

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    Il Consiglio di Stato esprime il parere conclusivo sul ricorso straordinario, definendolo parzialmente inammissibile e parzialmente infondato.

Massime di principio

  • La contestazione relativa alla legittimità o all’eseguibilità dell’ordine di demolizione non può essere riproposta contro il successivo provvedimento di acquisizione gratuita quando l’ordine presupposto sia stato definitivamente confermato con sentenza passata in giudicato.
  • L’eventuale impossibilità tecnica della demolizione deve essere valutata nella fase di esecuzione dell’ordine di demolizione e non costituisce, di per sé, una censura proponibile contro l’atto acquisitivo adottato per inottemperanza.
  • L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione ha natura vincolata e automatica: l’amministrazione deve accertare la mancata esecuzione dell’ordine, mentre gli effetti dell’inottemperanza sono predeterminati dalla legge.
  • Per il procedimento di acquisizione gratuita derivante dall’inottemperanza all’ordine di demolizione non è necessaria la comunicazione di avvio, poiché, in assenza di margini di discrezionalità, il privato non può fornire un utile apporto partecipativo.

Acquisizione gratuita di un immobile abusivo

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da due proprietari privati contro il Comune di Frascati per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 1583 del 15 novembre 2016, con la quale era stata disposta, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di una porzione immobiliare abusiva e della relativa area di sedime e pertinenza.

Premesse e svolgimento della vicenda

L’acquisizione riguardava una porzione di circa 129,60 mq, realizzata in ampliamento senza titolo edilizio, oltre alle aree accessorie per circa 470 mq. Il provvedimento acquisitivo era stato adottato a seguito dell’inottemperanza all’ordine di demolizione emesso dal Comune il 23 novembre 2005.

L’ordine di demolizione era stato impugnato davanti al TAR Lazio, che aveva respinto il ricorso con sentenza n. 7220 del 18 maggio 2015, divenuta definitiva. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella relazione trasmessa al Consiglio di Stato, aveva chiesto il rigetto del ricorso straordinario. Il contraddittorio è stato ritenuto rispettato, poiché la relazione ministeriale era stata comunicata ai ricorrenti, i quali non avevano presentato osservazioni o controdeduzioni.

Motivi di ricorso

I ricorrenti hanno dedotto due motivi:

  • la violazione dell’art. 33 d.P.R. 380/2001, sostenendo che la demolizione avrebbe potuto compromettere gravemente la struttura portante dell’immobile e che avrebbe dovuto applicarsi la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione;
  • l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione gratuita.

Valutazione sul primo motivo

Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile. Secondo la Sezione, le censure non riguardavano direttamente la determinazione di acquisizione, ma l’ordine di demolizione che ne costituiva il presupposto.

Tale ordine era già stato oggetto di giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato. Il giudice aveva già respinto la medesima censura, rilevando la mancata dimostrazione del collegamento strutturale tra i due edifici e ritenendo comunque tale elemento non ostativo alla demolizione.

La Sezione ha inoltre precisato che l’eventuale questione tecnica relativa all’impossibilità della demolizione deve essere affrontata nella fase di esecuzione dell’ordine di demolizione. Essa non può essere dedotta, in via autonoma, per contestare il successivo provvedimento di acquisizione gratuita.

Valutazione sul secondo motivo

Il secondo motivo è stato ritenuto infondato. L’acquisizione gratuita conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione costituisce, secondo il parere, un effetto vincolato e automatico previsto dalla legge.

L’amministrazione deve verificare esclusivamente se la demolizione sia stata eseguita. Una volta accertata l’inottemperanza, gli effetti acquisitivi sono predeterminati dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 e non residuano margini di discrezionalità tali da rendere necessaria la partecipazione procedimentale del privato.

La Sezione ha richiamato, in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 25 giugno 2019, n. 4336, escludendo la necessità della comunicazione di avvio del procedimento perché nessun utile apporto partecipativo può essere fornito dal destinatario in una procedura dal contenuto vincolato.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso sia dichiarato:

  • in parte inammissibile, quanto alla censura relativa all’impossibilità della demolizione e alla sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria;
  • in parte respinto, quanto alla censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

L’esito complessivo è quindi sfavorevole ai ricorrenti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEfficacia ed esecuzione del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePartecipazione procedimentaleEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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