Cassazione Civile, Ordinanza n. 13101/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria promossa dal fallimento di una società nei confronti della cessione, avvenuta il 29.10.2014, delle quote di una società immobiliare da parte di due fratelli a favore di altri due familiari. La Corte d'appello ha ritenuto che l'atto fosse pregiudizievole per la garanzia patrimoniale dei creditori, perché le quote erano state trasferite a un prezzo incongruo, sostituendo un bene di rilievo economico con una somma modesta, e perché gli alienanti erano consapevoli del pregiudizio arrecato ai creditori. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. e dell'art. 66 l.fall., sostenendo che l'eventus damni andasse valutato solo alla data dell'atto e non considerando un successivo incremento di valore delle quote dovuto a un contratto rent to buy concluso dopo; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la revocatoria di un precedente trasferimento dei terreni della società avrebbe escluso il pregiudizio derivante dalla cessione delle quote; 3) violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. e 183 c.p.c., contestando che il credito del fallimento fosse stato adeguatamente allegato e dimostrato come anteriore all'atto dispositivo; 4) violazione degli artt. 307 e 165 c.p.c., sostenendo che la riassunzione del processo fosse prematura, poiché il convenuto era ancora nei termini per costituirsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi, perché diretti a contestare accertamenti di fatto compiuti dalla Corte d'appello o comunque perché infondati alla luce della motivazione di merito, e ha giudicato infondato il quarto motivo, affermando che l'art. 307 c.p.c. non impedisce la riassunzione del processo da parte dell'attore non costituito prima della scadenza del termine di costituzione del convenuto; le eventuali decadenze del convenuto vanno valutate in relazione all'udienza fissata nella comparsa di riassunzione. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite, oltre al contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina l'azione revocatoria ordinaria; la Corte ha valorizzato il pregiudizio alla garanzia patrimoniale e la consapevolezza del danno come elementi scrutinati in fatto dalla corte di merito.
richiamato per il riparto dell'onere della prova in tema di revocatoria; la Corte non ha ravvisato errori di diritto, poiché i motivi miravano in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto.
norma richiamata dai ricorrenti in tema di revocatoria esercitata dal fallimento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame è stato escluso perché la censura investiva in sostanza la valutazione del materiale istruttorio e l'accertamento dei fatti compiuti in appello.
richiamato nella censura relativa all'allegazione dei fatti costitutivi del credito; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché contrastava con un accertamento di merito.
non osta alla riassunzione del processo da parte dell'attore non costituito prima della scadenza del termine di costituzione del convenuto.
termine per la costituzione dell'attore, la cui scadenza è stata evocata dai ricorrenti per contestare la riassunzione.
termine per la costituzione del convenuto, che non impedisce la riassunzione anticipata del processo.
le decadenze del convenuto per il deposito tempestivo della comparsa di risposta vanno rapportate all'udienza indicata nella comparsa di riassunzione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria, l'eventus damni va apprezzato con riferimento al momento dell'atto dispositivo impugnato; tuttavia, la valutazione del pregiudizio può tener conto della situazione patrimoniale e delle utilità già esistenti o ragionevolmente prevedibili al tempo dell'atto, se emergenti dagli accertamenti di merito.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sovvertire l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla congruità del prezzo, sul valore del bene ceduto, sulla consapevolezza del pregiudizio e sull'anteriorità del credito.
- La revocatoria di un precedente atto di disposizione che abbia reintegrato un cespite nel patrimonio del debitore non elimina automaticamente il pregiudizio già derivato da un diverso atto dispositivo, se quest'ultimo ha comunque sottratto beni alla garanzia dei creditori.
- Ai fini dell'azione revocatoria, il credito del soggetto che agisce non deve necessariamente essere liquido ed esigibile, ma deve essere sufficientemente individuato e riferibile a fatti anteriori all'atto impugnato; la verifica di tale anteriorità, quando compiuta dal giudice di merito, è insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- La riassunzione del processo può essere effettuata anche prima della scadenza del termine di costituzione del convenuto; le decadenze del convenuto si computano in relazione all'udienza effettivamente fissata nella riassunzione, non a quella originariamente indicata nell'atto introduttivo.
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