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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19392/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal GIP per reati connessi ad un'associazione finalizzata al narcotraffico (art.74 D.P.R. 9/10/1990, n.309 e reati "fine" a essa connessi). Il ricorso articolava due motivi: (1) doglianza sull'utilizzabilità delle conversazioni acquisite da sistemi criptati (Encrochat, Sky-Ecc) tramite ordini europei di indagine, con dedotta violazione dell'art.6 CEDU e dell'art.31 della Direttiva 2014/41/UE nonché assenza dei file di log e di informazioni tecniche, con conseguente inutilizzabilità delle prove; (2) censura sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla sproporzione della custodia in carcere, deducendo che il lungo decorso del tempo (circa sei anni) e l'idoneità del domicilio avrebbero reso inadeguata la misura custodiale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato e condannando il ricorrente alle spese processuali. Sul primo motivo la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché le questioni sull'utilizzabilità delle intercettazioni e sui relativi profili tecnici non erano state tempestivamente dedotte davanti al Tribunale del riesame e, in ogni caso, la difesa non ha prodotto i decreti, i file di log o dimostrato l'incidenza dell'eventuale esclusione di quelle prove sulla "prova di resistenza". La Corte ha inoltre evidenziato che il Tribunale del riesame aveva comunque esaminato il tema alla luce dei principi delle Sezioni Unite e della pronuncia della Corte di Giustizia UE del 30/04/2024. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale: per i reati ascritti opera la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere ai sensi dell'art.275, comma 3, c.p.p.; il mero decorso del tempo non è idoneo, senza ulteriori elementi positivi documentati, a superare tale presunzione. Il Tribunale aveva inoltre considerato l'assenza di elementi che dimostrassero la rescissione del legame del ricorrente con il sodalizio e i precedenti penali rilevanti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo Unico stupefacenti), artt. 73 e 74

    Art.74 utilizzato per qualificare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le risultanze investigative fossero idonee a delineare un'organizzazione strutturata e la partecipazione dell'indagato ai ruoli descritti.

  • Codice di procedura penale, art.275, comma 3

    La Corte conferma che per i reati indicati dalla norma sussiste una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della sola custodia in carcere, presunzione che non è superata dal semplice decorso del tempo se non sussistono elementi positivi probatori che la smentiscano.

  • Codice di procedura penale, art.274

    Richiamato in relazione ai criteri di applicazione delle misure cautelari; la Corte ha posto che la norma non prevale sulla presunzione speciale di cui all'art.275, comma 3, in assenza di elementi che la superino.

  • Codice di procedura penale, art.273

    Riferito al requisito dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha ricordato che la valutazione della gravità indiziaria rientra nel merito del giudice del riesame e non può essere riformulata per la prima volta in sede di cassazione.

  • Codice di procedura penale, art.309

    Richiamato in ordine alla devoluzione degli atti al Tribunale del riesame e ai casi di mancata trasmissione: la Corte sottolinea il principio secondo cui le doglianze non sollevate tempestivamente davanti al giudice del riesame risultano precluse in Cassazione.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art.6 (CEDU)

    La difesa ha invocato la violazione del diritto a un processo equo per la mancata messa a disposizione delle informazioni tecniche sugli accertamenti; la Corte ha ritenuto che tale censura non fosse stata adeguatamente sollevata in tempo utile e che, comunque, non fossero stati prodotti elementi concreti a sostegno dell'inutilizzabilità delle intercettazioni.

  • Direttiva 2014/41/UE (ordine europeo di indagine), art.31

    La difesa ha asserito il mancato rispetto dell'onere di notifica allo Stato di residenza della persona intercettata. La Corte ha rilevato che i profili europei e la giurisprudenza CJEU sono stati valutati dal Tribunale del riesame e che, in assenza di specifiche e tempestive deduzioni e di documentazione probatoria, la questione non poteva essere nuovamente esplorata in Cassazione.

  • Disp. att. c.p.p., art.94, comma 1-ter

    Richiamato in ordine agli adempimenti conseguenti al rigetto del ricorso (trasmissione degli atti alla cancelleria per gli ulteriori provvedimenti).

Massime di principio

  • Le censure sull'utilizzabilità di intercettazioni acquisite mediante ordini europei o su procedure tecniche devono essere sollevate tempestivamente davanti al giudice del riesame e documentate (decreti autorizzativi, file di log, informazioni tecniche); sollevare tali questioni per la prima volta in Cassazione conduce in genere all'inammissibilità.
  • In sede di ricorso per cassazione non è consentita una nuova valutazione del compendio indiziario: la Corte di legittimità verifica il rispetto di legge e la coerenza logica della motivazione, ma non rivaluta i fatti.
  • Per reati per i quali opera la presunzione relativa di cui all'art.275, comma 3, c.p.p. (es. associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), la custodia in carcere è considerata adeguata salvo prova contraria concreta e documentata; il mero decorso del tempo non è normalmente sufficiente a superare la presunzione.
  • Se si contesta l'inutilizzabilità di una prova, è necessario spiegare e dimostrare l'incidenza che l'espunzione di tale prova avrebbe sulla "prova di resistenza" complessiva; senza questa dimostrazione la censura è in genere inammissibile.
  • Quando si invocano profili di diritto europeo o CEDU relativi a intercettazioni transfrontaliere, conviene produrre gli elementi probatori (comunicazioni, mancate notifiche, decreti stranieri) e sollevare la questione tempestivamente per consentire al giudice del merito di esaminare e motivare la questione.

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