Cassazione Civile, Ordinanza n. 30339/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico di un segretario comunale e provinciale collocato in disponibilità. Il dipendente, già titolare di più sedi comunali, aveva percepito per anni la retribuzione di posizione corrispondente alla sede di maggiore dimensione, in applicazione del previgente meccanismo che consentiva il mantenimento del trattamento più favorevole anche nei passaggi a sedi di fascia inferiore. Dopo l'entrata in vigore della L. n. 147/2013, il Ministero ha ricalcolato il trattamento economico a decorrere dal 1 gennaio 2014, chiedendo la restituzione delle somme ritenute indebitamente percepite. Il dipendente ha agito per ottenere l'accertamento del proprio diritto, durante la disponibilità, al trattamento economico previsto per i segretari di fascia A sulla base dell'ultima sede di servizio, richiamando l'art. 19 d.P.R. n. 465/1997 e l'art. 43 del c.c.n.l. 16 maggio 2001. Il Ministero, nel ricorso per cassazione, ha denunciato la violazione di tali norme sostenendo che la Corte d'appello avesse indebitamente esteso ai segretari in disponibilità l'effetto dell'art. 1, commi 458 e 459, L. n. 147/2013, fino a svuotare di contenuto la nuova disciplina abolitrice del divieto di reformatio in peius.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che la disciplina introdotta dalla L. n. 147/2013, pur avendo abolito il precedente regime di favore sul mantenimento del trattamento economico più elevato nei passaggi di ruolo, non si applica ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità e poi nominati in un ente di fascia inferiore. Per tale fattispecie resta operante la disciplina speciale dell'art. 19, comma 7, d.P.R. n. 465/1997, richiamata e specificata dall'art. 43 del c.c.n.l. 16 maggio 2001, che garantisce il mantenimento del trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Ministero alle spese di legittimità; è stata inoltre esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
art. 19, comma 7, d.P.R. n. 465/1997
"Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti"
Per i segretari collocati in disponibilità il trattamento economico resta quello in godimento secondo la disciplina speciale del rapporto, con collegamento agli incarichi e all'ultima sede di servizio.
art. 43 del c.c.n.l. 16 maggio 2001
"Ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità ... è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio"
La contrattazione collettiva prevede espressamente, per i segretari in disponibilità, il mantenimento del trattamento economico dell'ultima sede di servizio; questa disciplina speciale prevale sulla regola generale sopravvenuta.
art. 1, commi 458 e 459, L. n. 147/2013
"L'articolo 202 ... e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati"
La legge finanziaria 2014 ha abolito il precedente divieto di reformatio in peius per i pubblici dipendenti, imponendo l'allineamento del trattamento alle previsioni contrattuali, ma non si applica ai segretari in disponibilità.
Norma abrogata dalla L. n. 147/2013, prima consentiva il mantenimento di un assegno personale a tutela della retribuzione più alta in caso di passaggio di carriera.
art. 3, commi 57 e 58, L. n. 537/1993
Norma abrogata dalla L. n. 147/2013, integrava il previgente sistema di conservazione del trattamento economico più favorevole.
Disciplina la posizione di disponibilità del segretario comunale o provinciale privo di incarico e prevede che, durante tale periodo, spetti il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato alle amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento per il meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- L'abolizione, per i pubblici dipendenti, del principio del divieto di reformatio in peius non elimina le discipline speciali che, per specifiche categorie, prevedono il mantenimento del trattamento economico in godimento.
- Quando una fattispecie è regolata da una previsione speciale di legge o di contratto collettivo, tale disciplina prevale sulla regola generale sopravvenuta, salvo espressa deroga.
- Per i segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, il trattamento economico va determinato secondo l'ultima sede di servizio e secondo la disciplina speciale del rapporto, non secondo il nuovo regime generale introdotto dalla L. n. 147/2013.
- In assenza di una disciplina transitoria incompatibile, la nuova regola generale opera dalla sua entrata in vigore, ma non può essere estesa oltre i casi cui effettivamente si riferisce.
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