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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17893/2024 del 28/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare stipulato nel 2006 tra una banca e una società utilizzatrice, con garanzie personali prestate da due soggetti. La banca, lamentando l’inadempimento, ha chiesto la risoluzione del contratto e la restituzione dell’immobile, oltre ad ottenere un decreto ingiuntivo per canoni scaduti e interessi. Gli odierni ricorrenti, opponendosi al decreto e resistendo all’azione di risoluzione, hanno chiamato in causa una terza società assumendo che questa si fosse obbligata a subentrare nel rapporto e a manlevarli, e hanno chiesto in via riconvenzionale l’applicazione dell’art. 1526 c.c. e il risarcimento dei danni. In cassazione hanno dedotto: 1) nullità dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della terza chiamata; 2) violazione dell’art. 634 c.p.c. per avere la banca fondato il monitorio su un mero saldaconto e non su documentazione idonea; 3) violazione dell’art. 1218 c.c. per il rigetto della domanda di risarcimento contro la terza chiamata e per non avere escluso l’inadempimento dell’utilizzatrice, attribuendolo al terzo; 4) violazione dell’art. 1526 c.c. in tema di leasing traslativo; 5) violazione degli artt. 1175 c.c. e 115 t.u.b. per la clausola fideiussoria che poneva a carico dei garanti l’onere di informarsi sulla posizione del debitore principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili per difetto di specificità e per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. i motivi relativi al saldaconto bancario, alla scrittura privata con la terza società, alla censura sull’art. 1526 c.c. e alla clausola fideiussoria, perché i ricorrenti non hanno trascritto i documenti rilevanti né indicato con precisione dove fossero collocati nei fascicoli. Ha poi dichiarato inammissibile per carenza di interesse anche il primo motivo sull’integrazione del contraddittorio: poiché le altre censure erano tutte inammissibili e il giudizio non avrebbe comunque potuto proseguire con rinvio, la parte non traeva alcun utile concreto dalla partecipazione della terza chiamata, sicché la doglianza era proposta solo secundum eventum litis. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso dalla banca

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato in relazione all’ordinanza di inammissibilità dell’appello

  • art. 331 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti della terza chiamata

  • art. 634 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la censura sulla prova scritta del monitorio è inammissibile se non si trascrive e localizza nel ricorso la documentazione rilevante

  • art. 1218 c.c.

    richiamato come norma sull’inadempimento contrattuale, ma la relativa censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza

  • art. 1526 c.c.

    invocato per la disciplina del leasing traslativo e degli effetti della risoluzione, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile

  • art. 1175 c.c.

    richiamato per contestare la clausola fideiussoria alla luce del dovere di correttezza e buona fede

  • art. 115 t.u.b.

    richiamato dai ricorrenti come norma di trasparenza bancaria ritenuta inderogabile da clausole contrattuali

  • art. 100 c.p.c.

    utilizzato dalla Corte per affermare che il motivo sulla mancata integrazione del contraddittorio era privo di interesse concreto

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno dell’esigenza di ragionevole durata del processo e di interpretazione antiformalistica delle norme processuali

  • art. 88 c.p.c.

    evocato dalla Corte per collegare il comportamento processuale alla logica del divieto di abuso del processo

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte lo applica in senso rigoroso: il ricorso deve riportare il contenuto dei documenti rilevanti e indicarne esatta collocazione e produzione nel processo

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge richiamata per i motivi di ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamata per i vizi processuali dedotti, inclusa la nullità per omessa motivazione o mancata integrazione del contraddittorio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazioni di legge o di vizi processuali richiede specificità e autosufficienza: occorre indicare puntualmente le norme asseritamente violate, le affermazioni della sentenza impugnata in contrasto con esse e trascrivere i documenti decisivi o localizzarli con precisione nel fascicolo.
  • La censura relativa alla prova documentale posta a fondamento di un decreto ingiuntivo è inammissibile se il ricorrente non riproduce il contenuto dei documenti rilevanti e non consente alla Corte di verificarne l’effettiva esistenza, natura e collocazione processuale.
  • La doglianza sulla mancata integrazione del contraddittorio è priva di interesse quando la parte l’ha omessa nei gradi di merito e non dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa o una effettiva utilità derivante dalla rinnovazione del giudizio; in tal caso la denuncia postuma può integrare un uso strumentale dell’impugnazione.
  • In presenza di inammissibilità di tutte le altre censure, il motivo con cui si invoca il litisconsorzio necessario perde utilità concreta se non può comunque aprirsi un giudizio di rinvio idoneo a determinare una decisione diversa e favorevole al ricorrente.
  • La deduzione dell’erronea applicazione di una norma sostanziale non può risolversi in un’affermazione generica: il ricorrente deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e mostrare in modo immediato il contrasto tra decisione e precetto normativo.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniDecreto ingiuntivoSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezza

Testo integrale

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