Cassazione Penale, Ordinanza n. 07999/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado per detenzione illecita di sostanza stupefacente di lieve entità e con sentenza di appello confermata, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di vizio di motivazione. In particolare ha lamentato che la Corte territoriale avesse omesso o comunque motivato solo parzialmente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla recidiva contestata ex art. 99, quarto comma, cod. pen. Il ricorrente sosteneva che il giudizio di comparazione fosse viziato, perché non avrebbe valorizzato adeguatamente gli elementi favorevoli alla persona imputata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse sufficiente, perché aveva considerato gli elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen., valorizzando anche la condotta collaborativa dell'imputato, e aveva escluso la presenza di ulteriori elementi utili a fondare un diverso giudizio di bilanciamento. La Corte ha inoltre osservato che, in presenza di recidiva reiterata specifica infraquinquennale non contestata dal ricorrente, l'art. 69, ultimo comma, cod. pen. vieta comunque la prevalenza delle attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna definitiva nei gradi di merito, relativa alla detenzione illecita di stupefacenti di lieve entità.
art. 99, quarto comma, cod. pen.
recidiva contestata e non specificamente contestata nel ricorso; rileva quale limite al bilanciamento con le attenuanti generiche.
parametro di valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, che il giudice di merito può considerare anche solo in parte nella motivazione del bilanciamento.
art. 69, ultimo comma, cod. pen.
preclude il giudizio di comparazione in prevalenza delle attenuanti generiche quando ricorre la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, la motivazione non è viziata se il giudice di merito dimostra di avere considerato gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. e di aver ritenuto alcuni di essi assorbenti o prevalenti rispetto a quelli contrari.
- Il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti appartiene al potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua, anche sintetica, senza necessità di un'analitica esposizione di tutti i criteri valutativi.
- La richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche non può essere accolta quando operi il divieto legale previsto dall'art. 69, ultimo comma, cod. pen. in presenza della recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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