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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08241/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda una lite tra confinanti in tema di servitù prediali su una stradina aggregata a una particella fondiaria. In primo grado era stata respinta la domanda di confessione della servitù di passo proposta dalla proprietaria attrice, con accertamento della libertà del fondo dei convenuti; era invece stata riconosciuta una servitù di veduta, acquisita per usucapione, a favore del fondo del convenuto ricorrente. Era stata inoltre rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione di una servitù di passo sul medesimo tracciato. La Corte d'appello aveva rigettato sia l'appello principale della proprietaria attrice sia quello incidentale del convenuto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1061 e 1158 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente riconosciuto la servitù di veduta per la porta esistente sul lato ovest del fondo e negato la servitù di passo sulla stessa area, e che la presenza della porta e la documentazione in atti sarebbero state sufficienti a provare l'usucapione del passaggio; 2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che non sarebbe stato accertato lo stato di interclusione del fondo; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando la compensazione integrale delle spese di primo grado disposta dalla Corte d'appello. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo perché miravano a sollecitare un nuovo apprezzamento del fatto e delle prove, non consentito in sede di legittimità, e perché, in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiedeva la dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado. Ha rigettato il terzo motivo ritenendo che la regolazione delle spese dovesse essere rapportata all'esito complessivo della lite e che la compensazione integrale fosse un apprezzamento di merito insindacabile. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Trento. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, in particolare l'insufficienza della prova del transito ultraventennale, non essendo la mera esistenza di una porta sufficiente a dimostrare l'usucapione di una servitù di passo. Ha poi respinto il terzo motivo, osservando che la statuizione sulle spese deve essere coerente con l'esito complessivo della lite e che la compensazione integrale delle spese integra una valutazione di merito non censurabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità alla controricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1061 c.c.

    La sola esistenza di un manufatto o di una porta non basta a fondare l'usucapione di una servitù di passo se non è provato il possesso ventennale del transito con caratteri non clandestini e non violenti.

  • art. 1158 c.c.

    L'usucapione di una servitù richiede la prova del possesso utile per il tempo di legge; l'accertamento della sussistenza dei relativi presupposti fattuali appartiene al giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il vizio deducibile è l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la critica alla valutazione delle risultanze istruttorie o alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.

  • art. 348-ter c.p.c., comma 5

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni per evitare l'inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese devono essere regolate in coerenza con l'esito complessivo della lite.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese integra valutazione di merito non sindacabile in cassazione se sorretta dal quadro complessivo della soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'usucapione di una servitù di passo non può essere desunta dalla sola presenza di una porta o di un accesso: occorre la prova del possesso corrispondente all'esercizio della servitù per il tempo utile, con transito non clandestino e non violento.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del fatto; è ammissibile solo se si contesta l'erronea sussunzione della fattispecie accertata nella norma astratta.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo non può ridursi a una critica alla valutazione delle prove o delle emergenze istruttorie.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente che invoca il vizio motivazionale deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La statuizione sulle spese deve essere rapportata all'esito complessivo della lite e la compensazione integrale è un apprezzamento di merito tendenzialmente insindacabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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