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Sentenza

Sentenza n. 4556/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania-Napoli che aveva respinto il ricorso contro il diniego prefettizio di rinnovo del porto di pistola

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittimo il decreto della Prefettura di Napoli recante il diniego di rinnovo del porto di pistola. Ha dedotto, con un unico motivo articolato, la violazione degli artt. 11, 42 e 43 del r.d. n. 773/1931, dell'art. 3 e dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 e degli artt. 2, 3 e 97 Cost., nonché dei principi di buona amministrazione, ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza. Ha denunciato eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, inesistenza dei presupposti, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. Secondo l'appellante, il TAR avrebbe erroneamente ritenuto non provato il dimostrato bisogno di circolare armato e non avrebbe adeguatamente considerato la sua attività di socio accomandatario gerente, amministratore unico e direttore operativo di un istituto di vigilanza privata con 213 dipendenti, operante anche nel trasporto e nella conservazione di valori. Ha inoltre richiamato la movimentazione di ingenti somme di denaro, il domicilio in una zona periferica, precedenti minacce e la necessità di tutelare sé e il proprio nucleo familiare. Ha sostenuto che l'assenza di recenti episodi delittuosi sarebbe dipesa dall'effetto deterrente del possesso dell'arma. Ha infine chiesto, in subordine, l'annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice ex art. 105 c.p.a., per mancata acquisizione delle linee guida richiamate dall'Amministrazione e dal TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha affermato che il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al generale divieto di detenzione delle armi, e che l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità del richiedente e l'esistenza di rischi, anche potenziali, per la sicurezza e l'ordine pubblico. In tale valutazione prevale l'interesse pubblico alla sicurezza rispetto all'interesse privato al rilascio o al rinnovo del titolo. Il dimostrato bisogno previsto dall'art. 42 T.U.L.P.S. deve essere desunto da circostanze di fatto specifiche, oggettive e attuali, idonee a provare un concreto pericolo per l'incolumità personale; non è sufficiente la mera appartenenza a una categoria professionale, il contesto territoriale dell'attività, la disponibilità di rilevanti interessi patrimoniali o la necessità genericamente allegata di movimentare denaro. Nel caso concreto, l'attività dell'appellante e le dimensioni dell'impresa rendevano plausibile che egli svolgesse prevalentemente funzioni manageriali, senza prova del coinvolgimento personale nelle attività operative maggiormente rischiose. Anche i precedenti episodi di minaccia e il precedente possesso del porto d'armi non dimostravano l'attualità del pericolo: il rinnovo richiede una nuova e attuale dimostrazione dei presupposti. È stata respinta anche la richiesta di rinvio al TAR ex art. 105 c.p.a., poiché la mancata acquisizione delle linee guida non costituiva una carenza istruttoria, trattandosi di un richiamo meramente rafforzativo di una motivazione già autonomamente sorretta dalla normativa e dalla giurisprudenza. Le spese del grado sono state compensate in ragione della ridotta attività difensiva del Ministero.

Norme richiamate

  • artt. 11, 42 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    dimostrato bisogno dell'arma

    Il rilascio o rinnovo del porto d'armi per difesa personale richiede la dimostrazione di un bisogno effettivo, fondato su circostanze specifiche e attuali indicative di un pericolo concreto per l'incolumità dell'istante.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il provvedimento di diniego è legittimo quando espone una motivazione adeguata, coerente con l'istruttoria e idonea a rendere comprensibile la valutazione dell'Amministrazione.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    La disposizione è stata invocata dall'appellante, ma la sentenza non sviluppa una specifica statuizione autonoma sulla sua applicazione.

  • art. 105 c.p.a.

    Il rinvio al primo giudice non è giustificato dalla mancata acquisizione di documenti o linee guida quando tale acquisizione non incide sulla completezza della decisione e la motivazione si fonda autonomamente su altri elementi.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza di primo grado era stata pronunciata in forma semplificata; il Consiglio di Stato ha esaminato nel merito l'appello.

Massime di principio

  • Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma un'autorizzazione derogatoria rispetto al generale divieto di detenzione delle armi; pertanto, nel bilanciamento degli interessi, l'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità prevale sull'interesse privato al rilascio o al rinnovo.
  • Il dimostrato bisogno di cui all'art. 42 r.d. n. 773/1931 deve risultare da elementi oggettivi, specifici e attuali, idonei a comprovare un concreto pericolo per l'incolumità personale del richiedente; non può essere desunto automaticamente dalla professione esercitata, dal contesto territoriale, dalla consistenza del patrimonio o dalla generica necessità di movimentare denaro.
  • La valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza sull'affidabilità del richiedente e sull'attualità del pericolo è ampiamente discrezionale e può essere sindacata dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti o carenza istruttoria.
  • Il precedente rilascio del porto d'armi non determina un affidamento alla sua rinnovazione: a ogni rinnovo deve essere verificata nuovamente l'attualità del pericolo e la permanenza dei presupposti per l'autorizzazione.
  • La mancata acquisizione di linee guida richiamate nel provvedimento non configura una carenza istruttoria rilevante quando esse svolgono una funzione soltanto rafforzativa e la decisione amministrativa è autonomamente sorretta da elementi normativi, fattuali e giurisprudenziali sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoAppello
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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