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Sentenza

Sentenza n. 7781/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento comunicazione Prot. CA/181739 del 11.09.2025, inviata dal Municipio Roma I Centro - U.O. Amministrativa e Affari Generali - SUAP Ambito Prati - Ufficio OSP, notificata il 11.09.2025, con la quale veniva rappresentata l'improcedibilità in ordine alla domanda di nuova concessione per variazione occupazione di suolo pubblico permanente Prot. CA/163316 del 21.08.2025 a servizio del locale ubicato in Via Fabio Massimo n. 80/A-80/B Roma, e di tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenziali, comunque connessi al predetto provvedimento impugnato in via principale, ovvero: - della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21/2015 di approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano e "Regolamento viario e classifica funzionale delle strade urbane di Roma Capitale", concretamente lesiva della ricorrente del Decreto Ministeriale del 05.11.2001 nella parte in cui si pone in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada; - di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo all'istanza di nuova concessione per variazione dell'osp permanente in questione, presentata dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202514681

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di improcedibilità della domanda di nuova concessione per variazione di occupazione permanente di suolo pubblico, consistente nel posizionamento di una pedana di 23,40 mq sulla sede stradale, in corrispondenza di stalli destinati alla sosta veicolare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente chiedeva di ampliare e modificare l’occupazione di suolo pubblico già autorizzata, collocando una pedana sulla sede stradale, al di fuori del marciapiede e sugli stalli di sosta, in via Fabio Massimo. Roma Capitale dichiarava improcedibile la domanda richiamando l’art. 9 della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 118/2025, l’art. 20 del Codice della strada e il PGTU comunale, secondo cui sulle strade urbane di tipo E ricomprese nella viabilità principale le occupazioni possono essere concesse soltanto sul marciapiede e sulla fascia di sosta laterale, nel rispetto delle condizioni previste dal Codice della strada. La ricorrente deduceva che via Fabio Massimo, in quanto strada interzonale o comunque strada di quartiere, rientrerebbe tra quelle per le quali l’occupazione sulla fascia di sosta laterale sarebbe astrattamente consentita; lamentava inoltre difetto di motivazione, motivazione generica, contraddittoria e illogica, nonché disparità di trattamento rispetto ad altri esercizi commerciali situati nella stessa via. Veniva altresì contestata la legittimità della classificazione di via Fabio Massimo come appartenente alla viabilità principale operata dal PGTU, anche in rapporto al decreto ministeriale 5 novembre 2001 e al Codice della strada. Roma Capitale sosteneva invece che la strada fosse priva di una fascia di sosta laterale rilevante e che la classificazione come viabilità principale fosse una scelta tecnica e discrezionale coerente con la funzione interzonale della strada, con i flussi di traffico e con le esigenze di sicurezza della circolazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. In via preliminare ha esaminato la contestazione della classificazione del PGTU, richiamando precedenti della stessa Sezione e del Consiglio di Stato. Ha affermato che l’inserimento di una strada nella viabilità principale costituisce una scelta discrezionale dell’amministrazione, sindacabile soltanto in presenza di travisamento dei fatti o palese illogicità. La classificazione di via Fabio Massimo è stata ritenuta ragionevole in relazione ai flussi di traffico veicolare e pedonale del quartiere e alla funzione di collegamento con la rete viaria principale circostante. Il fatto che la strada sia qualificabile anche come interzonale o di quartiere non è incompatibile con la sua appartenenza alla viabilità principale ai fini della disciplina delle occupazioni di suolo pubblico. Il Collegio ha quindi ritenuto legittimo il rinvio operato dal regolamento comunale alla nozione di viabilità principale e ha ritenuto preclusiva, sulle strade così classificate, l’occupazione commerciale della sede stradale, compresi gli stalli o gli spazi di sosta, anche quando la tipologia stradale sia astrattamente riconducibile alle strade di tipo E. La disciplina delle occupazioni deve comunque essere applicata alla luce dell’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione e all’incolumità degli utenti. È stata esclusa anche la carenza di motivazione, poiché il provvedimento impugnato indicava la disciplina applicabile, la classificazione della strada e la ragione di sicurezza posta a fondamento del diniego. È stata respinta infine la censura di disparità di trattamento, poiché le condizioni della circolazione e della sicurezza possono variare anche tra diversi tratti della medesima strada, in ragione della conformazione, delle pertinenze e dell’arredo viario. Le spese sono state compensate in considerazione delle precedenti oscillazioni giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 20 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione o pregiudizio della sicurezza stradale.

    La disciplina delle occupazioni deve essere coordinata con le esigenze di sicurezza della circolazione. Sulle strade appartenenti alla viabilità principale non è consentita l’occupazione commerciale della sede stradale, inclusi gli stalli di sosta, secondo la disciplina comunale e il PGTU.

  • art. 3, comma 1, definizione 23, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    La fascia di sosta laterale è la parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.

    La fascia di sosta laterale è distinta dalla carreggiata; la sua astratta qualificazione non rende tuttavia automaticamente assentibile l’occupazione, che resta subordinata alla disciplina comunale e alle esigenze di sicurezza stradale.

  • art. 2 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    Strade urbane di tipo E).

    La qualificazione della strada come tipo E non impedisce che essa sia ulteriormente ricompresa nella viabilità principale dal PGTU, con conseguente applicazione dei limiti comunali alle occupazioni di suolo pubblico.

  • D.A.C. n. 21/2015

    Classifica funzionale della rete viaria comunale e PGTU di Roma Capitale.

    L’inserimento di una strada nella viabilità principale è il risultato di una scelta tecnico-discrezionale, legittima ove coerente con i flussi di traffico, la funzione di collegamento e le esigenze di sicurezza, e sindacabile solo per travisamento o manifesta illogicità.

  • art. 9 D.A.C. n. 118/2025

    Sulle strade urbane classificate di tipo E) ricomprese nella viabilità principale le occupazioni possono essere concesse solo su marciapiede e sulla fascia di sosta laterale, nei limiti e alle condizioni dell’articolo 20 del Codice della strada.

    La norma subordina il rilascio delle concessioni al rispetto del Codice della strada e del PGTU; la ricomprensione nella viabilità principale consente di escludere l’occupazione commerciale della sede stradale e degli stalli di sosta quando incompatibile con la sicurezza.

  • art. 2, comma 1, l. 241/1990

    Improcedibilità in ordine alla domanda di nuova concessione.

    È richiamato dall’amministrazione quale base formale della comunicazione negativa; la decisione del TAR si concentra però sulla legittimità sostanziale della preclusione derivante dal Codice della strada, dal PGTU e dal regolamento comunale.

  • D.M. 5 novembre 2001

    È stato invocato dalla ricorrente quale parametro asseritamente incompatibile con la classificazione comunale e dalla resistente a sostegno della disciplina tecnica della viabilità; il TAR ha ritenuto la classificazione comunale coerente con la normativa sovraordinata.

  • D.M. 12 aprile 1995

    La rete principale urbana è caratterizzata dalla preminente funzione di soddisfare le esigenze di mobilità della popolazione e, in particolare, dall’esclusione della sosta veicolare dalle relative carreggiate stradali.

    La disciplina ministeriale è stata richiamata per sostenere la coerenza della classificazione di via Fabio Massimo come viabilità principale, anche mediante l’impiego dei sottotipi stradali.

Massime di principio

  • La classificazione di una strada come appartenente alla viabilità principale nell’ambito del PGTU costituisce esercizio di discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabile dal giudice soltanto in presenza di travisamento dei fatti o manifesta illogicità.
  • La qualificazione di una strada come interzonale o di quartiere, riconducibile al tipo E del Codice della strada, non è incompatibile con la sua contemporanea appartenenza alla viabilità principale ai fini della disciplina delle occupazioni di suolo pubblico.
  • L’astratta possibilità, prevista per le strade di tipo E, di autorizzare determinate occupazioni sulla fascia di sosta laterale non attribuisce un diritto al rilascio della concessione: l’amministrazione deve comunque verificare la compatibilità concreta dell’occupazione con il PGTU, il regolamento comunale e la sicurezza della circolazione.
  • La disciplina comunale può legittimamente utilizzare la classificazione del PGTU nella viabilità principale per precludere le occupazioni commerciali della sede stradale, comprese quelle sugli stalli o sugli spazi di sosta, quando la preclusione sia coerente con la funzione di sicurezza della circolazione stradale.
  • Il provvedimento che nega o dichiara improcedibile una domanda di occupazione di suolo pubblico è adeguatamente motivato quando indica la classificazione della strada, le disposizioni normative applicabili e la concreta ragione di sicurezza che impedisce lo stazionamento dei pedoni sulla sede stradale.
  • La disparità di trattamento non è configurabile per il solo fatto che altri esercizi commerciali operino sulla stessa via, poiché le condizioni di circolazione e sicurezza possono differire tra diversi tratti della medesima strada in ragione della conformazione, delle pertinenze e dell’arredo viario.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoCircolazione stradale e viabilitàPiani regolatori e varianti
RamiDemanio e patrimonio pubblicoTrasporti e circolazioneUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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