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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18779/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

L'associazione professionale aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento per un credito di euro 260.000 maturato quale compenso per l'attività svolta come attestatore del concordato preventivo predisposto per la società poi fallita. Il giudice delegato aveva respinto la domanda e il tribunale, decidendo sull'opposizione, l'aveva rigettata ritenendo che le prestazioni professionali fossero state eseguite in modo non diligente: le domande di concordato predisposte con l'ausilio dell'opponente erano state dichiarate inammissibili per l'irrealizzabilità e l'infattibilità del piano, per la radicale inadeguatezza della proposta e per l'inattendibilità dei dati patrimoniali, specie con riguardo alla valutazione del compendio immobiliare e alla mancata indicazione di atti sospetti potenzialmente in frode. Con il ricorso per cassazione la professionista deduceva: 1) violazione dell'art. 111, comma 2, l.fall., sostenendo che il tribunale avesse impropriamente usato i criteri della prededuzione per negare il credito, pur non essendo stata invocata la prededucibilità; 2) violazione degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., contestando l'addebito di negligenza e rivendicando la correttezza delle stime immobiliari e dell'impostazione del piano; 3) violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., degli artt. 132, comma 2, 135, comma 4, c.p.c. e 99 l.fall., per difetto di motivazione sulla concreta individuazione dei vizi delle domande concordatarie e sulla riferibilità di tali vizi alla condotta professionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi, osservando che il tribunale non aveva applicato il criterio della prededuzione ai fini del riconoscimento del credito, ma aveva correttamente esaminato se la prestazione professionale fosse stata adempiuta con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.; che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può eccepire l'inadempimento del professionista e incombe su quest'ultimo dimostrare l'esattezza della propria prestazione; che, in materia di concordato preventivo, la redazione di un piano e di una proposta fondati su dati incompleti, inattendibili o non veritieri, o comunque privi dei requisiti di ammissibilità e omologabilità, integra inadempimento professionale e consente di negare il compenso. La Corte ha inoltre valorizzato il fatto che la prestazione era stata oggettivamente inidonea a realizzare l'interesse del cliente, avendo contribuito a una domanda concordataria poi dichiarata inammissibile e al successivo fallimento. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 2, l.fall.

    La norma è richiamata dalla ricorrente per contestare l'uso improprio del criterio della prededuzione; la Corte chiarisce che il tribunale non l'ha utilizzata per riconoscere o negare la prededuzione del credito, ma ha valutato l'esistenza stessa del diritto al compenso alla luce dell'adempimento contrattuale.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico è il parametro decisivo per valutare l'adempimento del professionista e, quindi, il suo diritto al compenso.

  • art. 2236 c.c.

    La ricorrente lo invoca per limitare la responsabilità ai casi di dolo o colpa grave, ma la Corte distingue il tema della responsabilità risarcitoria dal diverso tema del diritto al compenso, che dipende dall'esatto adempimento.

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento può essere sollevata dal curatore per rifiutare il pagamento del compenso quando la prestazione del professionista risulti inesatta o inadempiuta.

  • art. 161, comma 2, lett. e, l.fall.

    È richiamato come norma che impone l'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento e delle utilità offerte ai creditori, quale requisito di contenuto della proposta concordataria.

  • art. 160 l.fall.

    È richiamato come norma che disciplina i requisiti di forma e contenuto del ricorso introduttivo del concordato.

  • art. 172, comma 2, l.fall.

    È richiamato in relazione ai documenti e agli atti successivi necessari nel procedimento concordatario.

  • art. 162, comma 2, l.fall.

    La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la veridicità dei dati aziendali è una condizione di ammissibilità del concordato.

  • art. 173, comma 3, l.fall.

    È richiamato per affermare che, se emerge la mancanza di veridicità dei dati, il tribunale può revocare l'ammissione al concordato.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È evocato come parametro di censura sulla motivazione del decreto, ma la Corte ritiene la motivazione del tribunale non apparente né contraddittoria.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione del decreto, censura disattesa dalla Corte.

  • art. 135, comma 4, c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 132 c.p.c. nel motivo di ricorso per difetto di motivazione.

  • art. 99 l.fall.

    Richiamato come norma procedurale dell'opposizione allo stato passivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato in relazione all'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di verifica del passivo, il curatore può opporre l'eccezione di inadempimento al professionista che chieda il compenso, e il professionista deve dimostrare di avere eseguito la prestazione con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
  • Per il diritto al compenso non basta l'esecuzione materiale dell'attività professionale: occorre che la prestazione sia concretamente idonea, ex ante, a perseguire il risultato affidato al professionista, in relazione alla natura del procedimento e ai requisiti legali dell'atto predisposto.
  • La redazione di una domanda di concordato preventivo fondata su dati patrimoniali incompleti, inattendibili o non veritieri, ovvero priva dei requisiti di ammissibilità e omologabilità, integra un inadempimento professionale idoneo a giustificare il mancato riconoscimento del compenso.
  • La distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato non impedisce di negare il compenso quando la strategia professionale adottata sia, già ex ante, inadeguata rispetto allo scopo contrattuale e alla corretta impostazione giuridica dell'operazione.
  • La responsabilità risarcitoria del professionista e il diritto al compenso sono piani distinti: ai fini del compenso rileva l'esatto adempimento, mentre la limitazione dell'art. 2236 c.c. opera sul terreno della responsabilità per danni, non su quello dell'esigibilità del corrispettivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoConcordato preventivoInadempimentoMora
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaEccessiva onerosità sopravvenuta

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