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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28081/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato l'imponibile di una società di persone ai fini IVA e IRAP per l'anno 2007, con riflessi anche sul reddito di partecipazione dei soci. I contribuenti avevano impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, vizi della notificazione, nullità del procedimento per mancanza del processo verbale di chiusura o del processo verbale di constatazione e violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000; nel merito contestavano anche la rideterminazione dell'imponibile, alla luce degli esiti di un procedimento di adesione poi ritenuto decaduto per mancata prestazione della garanzia ex art. 8, comma 2, d.lgs. n. 218/1997. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che il termine dilatorio fosse rispettato sulla base di verbali redatti in sede di acquisizione documentale, l'ultimo dei quali del 27 febbraio 2012, mentre l'avviso era stato emesso il 7 giugno 2012. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno denunciato: 1) violazione delle norme che disciplinano pvc e contraddittorio endoprocedimentale, perché il giudice regionale avrebbe erroneamente qualificato come pvc un verbale relativo alla sola acquisizione documentale; 2) travisamento di fatto, sempre sulla natura di quel verbale; 3) violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, per avere ritenuto decorso il termine di 60 giorni da un verbale che non concludeva una verifica in senso proprio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sull'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, osservando che la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale opera, per i tributi nazionali, in relazione agli accessi, ispezioni e verifiche presso la sede del contribuente; nella specie, dopo il pvc originario redatto a conclusione della verifica presso la sede sociale, l'ulteriore attività svolta in ufficio consistette in un dialogo documentale, con redazione di verbali descrittivi delle operazioni di acquisizione della documentazione, idonei comunque a far decorrere il termine dilatorio. La Corte ha affermato che non è necessario un formale verbale di chiusura della verifica, essendo sufficiente un verbale che attesti le operazioni compiute, anche se meramente istruttorio e descrittivo. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione del secondo motivo come censura non spendibile ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché diretta a contestare la natura giuridica del verbale e non un fatto storico omesso. Conseguentemente ha confermato la decisione impugnata e condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 24, L. 7 gennaio 1929, n. 4

    il processo verbale di constatazione non deve necessariamente contenere contestazioni, potendo avere contenuto ricognitivo o valutativo delle operazioni compiute.

  • art. 52, comma 6, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della disciplina del pvc e dei controlli, ma la Corte valorizza il rilievo del verbale attestante le operazioni compiute, indipendentemente dalla denominazione formale.

  • art. 33, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    norma richiamata dai ricorrenti nel quadro dei poteri di controllo; la Corte ribadisce che il contraddittorio endoprocedimentale nei tributi nazionali si collega agli accessi e verifiche presso il contribuente.

  • art. 12, comma 7, L. 26 luglio 2000, n. 212

    il termine dilatorio di 60 giorni decorre dalla consegna del verbale conclusivo delle operazioni di accesso/verifica/ispezione; è sufficiente un verbale che attesti le operazioni concretamente eseguite, anche se descrittivo, e la regola non si estende agli accertamenti a tavolino.

  • art. 8, comma 2, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    richiamato per la dedotta decadenza dalla definizione con adesione per mancata prestazione della garanzia prescritta ratione temporis vigente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per le censure di violazione di legge relative alla disciplina del contraddittorio e alla qualificazione dei verbali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di contestare la qualificazione giuridica del verbale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il possibile raddoppio del contributo unificato, secondo la prassi processuale.

Massime di principio

  • Nel controllo fiscale eseguito presso il contribuente, il termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 decorre dalla consegna del verbale che conclude le operazioni, anche se il verbale ha contenuto meramente descrittivo o istruttorio e non contiene contestazioni formali.
  • Non è necessario che la chiusura della verifica sia documentata da un "processo verbale di chiusura" in senso tecnico: rileva qualsiasi verbale che attesti le operazioni effettivamente svolte e ne segni la conclusione.
  • L'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, per i tributi nazionali, si collega agli accessi, ispezioni e verifiche svolti nei locali del contribuente; non opera nello stesso modo negli accertamenti meramente documentali o a tavolino.
  • Ai fini dell'annullamento dell'atto per violazione del contraddittorio, il contribuente deve allegare in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e non può limitarsi a una contestazione astratta o pretestuosa.
  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la qualificazione giuridica di un documento o di un verbale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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