Cassazione Civile, Ordinanza n. 17391/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento relativa a due cartelle per complessivi euro 35.140,12, deducendo l'omessa notifica degli atti impositivi presupposti. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR della Campania, accogliendo l'appello dell'agente della riscossione, aveva ritenuto tardivo il ricorso introduttivo per mancato deposito della documentazione idonea a dimostrare la data di notifica dell'atto impugnato. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità per omessa prova della tempestività, che l'Amministrazione avrebbe ammesso tale tempestività e che il giudice avrebbe dovuto sollecitare il deposito della documentazione rilevante, in applicazione di una lettura restrittiva delle cause di inammissibilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che il termine di sessanta giorni per proporre ricorso tributario ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992 è un termine di decadenza la cui osservanza costituisce condizione dell'azione; ne consegue che grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del ricorso. Ha inoltre ribadito che la decadenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e non è sanata dalla costituzione del resistente. Ha quindi osservato che la tesi dell'asserita ammissione di tempestività da parte dell'Amministrazione era smentita dal contenuto della sentenza impugnata, che dava conto della riproposizione dell'eccezione di tardività in appello. Il ricorso è stato pertanto rigettato; nessuna liquidazione delle spese è stata disposta per assenza di attività difensiva delle intimate, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale del motivo di ricorso, dedotto per violazione di legge.
Il termine di sessanta giorni per proporre ricorso tributario ha natura decadenziale; il suo rispetto è condizione dell'azione e la prova della tempestività incombe sul ricorrente.
È stato richiamato dal ricorrente per sostenere che non potesse essere dichiarata l'inammissibilità per mancato deposito della documentazione sulla notifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il rispetto del termine di sessanta giorni per impugnare l'atto è una condizione dell'azione: chi propone il ricorso deve provare che esso è stato depositato tempestivamente.
- La decadenza dall'impugnazione per tardività è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non è sanata dalla costituzione dell'Amministrazione resistente.
- La pretesa ammissione della tempestività da parte della controparte non può essere valorizzata se dal provvedimento impugnato risulta, invece, che l'eccezione di tardività è stata effettivamente riproposta.
- Quando il ricorso è soggetto a termine decadenziale, l'assenza di prova della data di notifica dell'atto impugnato può condurre alla declaratoria di inammissibilità o tardività del ricorso introduttivo.
Come è indicizzato
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