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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28065/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva mantenuto ferma l’ingiunzione di pagamento in favore della società creditrice. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società aeroportuale)

La controversia

Una società che operava servizi di assistenza aeroportuale otteneva decreto ingiuntivo per euro 128.932,16 nei confronti di una compagnia aerea, a titolo di corrispettivi asseritamente dovuti in base a un contratto di servizi aeroportuali. L’opposizione al decreto veniva rigettata dal Tribunale e la Corte d’appello confermava. In cassazione la compagnia aerea deduceva tre motivi: con il primo lamentava violazione dell’art. 7.7 del contratto, sostenendo che la clausola di perizia contrattuale non fosse più operativa dopo il recesso/cessazione del rapporto e che pertanto la domanda fosse improponibile; con il secondo censurava la motivazione della sentenza d’appello sul rigetto dell’eccezione di compensazione, ritenendola meramente apparente o per relationem; con il terzo denunciava falsa applicazione dell’art. 1242 c.c., sostenendo che non si trattasse di compensazione tecnica ma di una mera sovrafatturazione o compensazione impropria, e che comunque la corte territoriale avesse mal qualificato l’eccezione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto contro una sola delle due autonome rationes decidendi poste a base del rigetto dell’eccezione di improponibilità; ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione della sentenza d’appello era chiara, autonoma e non apparente; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., rilevando anche che non era adeguatamente aggredita la ratio della non inerenza dei controcrediti al contratto.

Norme richiamate

  • art. 7.7 del contratto

    La clausola di perizia contrattuale era stata invocata come condizione di improponibilità della domanda; la Corte ha però rilevato che la sentenza d’appello si fondava anche su una diversa autonoma ratio, non censurata, relativa alla non applicabilità della clausola alle contestazioni sollevate in fatto.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 132 c.p.c.

    La Corte esclude che la motivazione della sentenza impugnata fosse mancante o solo apparente.

  • art. 1242 c.c.

    È richiamato in relazione all’eccezione di compensazione: la Corte rileva che i presupposti della compensazione non risultavano adeguatamente allegati e specificati.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per l’assenza di un adeguato richiamo al contenuto dell’atto introduttivo rilevante.

  • art. 375 c.p.c.

    Indicato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indicato per la trattazione camerale e per il deposito della memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 1243 c.c.

    La Corte richiama il difetto dei presupposti per ravvisare la compensazione, in particolare in relazione alla contestazione e all’accertamento del controcredito.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna da sola sufficiente a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte: l’omessa impugnazione anche di una sola di esse rende il motivo inammissibile, perché l’eventuale accoglimento non potrebbe comunque travolgere la decisione.
  • La dedotta nullità della motivazione non sussiste se la sentenza espone una ragione logica, intellegibile e autonoma della decisione; non è 'apparente' una motivazione che individui chiaramente la ratio del rigetto, anche se diversa da quella ritenuta dal giudice di primo grado.
  • L’eccezione di compensazione richiede la specifica allegazione e deduzione dei presupposti di fatto e di diritto che la sostengono; non è sufficiente affermare in via assertiva l’esistenza di controcrediti o di una compensazione già intervenuta.
  • Ai fini del giudizio di cassazione, il motivo deve rispettare l’onere di specificità e di autosufficienza: deve contenere un richiamo puntuale agli atti processuali rilevanti, così da consentire alla Corte la verifica immediata delle allegazioni e della loro deduzione nei gradi di merito.
  • Se la ratio decidendi impugnata si fonda sulla non riferibilità dei controcrediti al rapporto contrattuale dedotto in giudizio, il ricorso deve aggredire espressamente tale profilo, non essendo sufficiente contestare soltanto la qualificazione tecnica dell’eccezione formulata dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneCompensazioneImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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