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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00590/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente creditore)

La controversia

Il contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento e varie cartelle relative a tributi e altri carichi per più annualità, deducendo: omessa notificazione delle cartelle e degli atti presupposti; mancata allegazione delle cartelle; mancata sottoscrizione del ruolo; prescrizione dei crediti, sostenendo l'applicazione della prescrizione quinquennale anche ai tributi; mancata prova degli atti interruttivi della prescrizione e loro non riferibilità alle cartelle sottostanti; nullità delle notifiche eseguite a terzi; erroneo rigetto dell'istanza di annullamento ex L. 228/2012; nullità della notifica dell'appello dell'ente presso il domicilio eletto; violazione del contraddittorio in appello. La sentenza di merito aveva invece ritenuto, da un lato, che i crediti erariali soggiacessero alla prescrizione ordinaria, i tributi locali a quella quinquennale e la tassa automobilistica a quella triennale, con interruzione dei termini per effetto di successivi atti di intimazione; dall'altro, aveva accertato la rituale notificazione delle cartelle e degli avvisi di accertamento ICIAP e aveva escluso il silenzio-assenso sull'istanza di sgravio, poiché presentata oltre il termine di 60 giorni e comunque rigettata dall'ente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la definitività della cartella non muta il termine di prescrizione del credito, che resta ordinario per i crediti erariali se non soggetti a prescrizione breve; ha escluso l'applicabilità alle imposte del regime prescrizionale delle sanzioni. Ha dichiarato inammissibili le doglianze sulla mancata prova della notificazione delle cartelle e degli atti successivi perché prospettate come violazione di legge pur attenendo all'accertamento di fatto. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di specificità e perché diretti a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, sottolineando l'onere di trascrivere atti e relate di notifica. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che l'istanza ex L. 228/2012, se presentata oltre il termine di 60 giorni, è tardiva e che nel caso concreto era stata esaminata e rigettata, sicché non si era formato alcun silenzio-assenso. Ha dichiarato inammissibili il quinto e il sesto motivo perché relativi a questioni nuove, non trattate nella sentenza impugnata e non adeguatamente dedotte nei gradi di merito. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    Per i crediti non assoggettati a prescrizione breve conserva applicazione il termine ordinario, anche dopo la definitività della cartella.

  • art. 2948 c.c.

    La prescrizione quinquennale non si estende automaticamente a tutti i crediti tributari; opera solo nei casi in cui il credito sia soggetto a tale termine.

  • art. 2953 c.c.

    La conversione del termine prescrizionale ordinario in decennale non discende dalla sola definitività della cartella, ma presuppone un titolo giudiziale definitivo.

  • art. 2943 c.c.

    L'effetto interruttivo richiede atti notificati e riferibili con certezza al credito azionato.

  • art. 139 c.p.c.

    Per contestare la notifica a mezzo consegna a terzi occorre dimostrare la violazione delle regole legali del procedimento notificatorio.

  • L. 20 novembre 1992, n. 890

    La censura sulla notificazione postale richiede la puntuale allegazione delle irregolarità del procedimento notificatorio.

  • art. 11 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159

    Richiamato in relazione al procedimento di annullamento/sgravio delle cartelle, ma non ritenuto idoneo a superare la tardività dell'istanza.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 537 ss.

    L'istanza di sgravio va presentata entro 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile; se l'istanza è tardiva e comunque rigettata, non si forma silenzio-assenso.

  • art. 330 c.p.c.

    La dedotta nullità della notifica dell'appello deve essere specificamente allegata e già introdotta nel giudizio di merito.

  • art. 170 c.p.c.

    Richiamato in tema di notifiche presso il difensore domiciliatario; la questione non è esaminabile se nuova in cassazione.

  • art. 101 c.p.c.

    Il contraddittorio non può dirsi violato in cassazione sulla base di una questione di fatto mai trattata nei gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La soccombenza comporta i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La definitività della cartella o dell'atto di riscossione per mancata impugnazione non trasforma automaticamente in decennale il termine di prescrizione del credito: il termine resta quello proprio del rapporto sostanziale, salvo specifiche previsioni o titolo giudiziale definitivo.
  • Nel giudizio di cassazione, le censure che investono la ritualità della notifica o la prova degli atti interruttivi devono essere dedotte con rigoroso rispetto del principio di specificità e autosufficienza, mediante trascrizione degli atti e delle relate rilevanti; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
  • Non è consentito prospettare come violazione di legge una contestazione che richieda in realtà un nuovo accertamento di fatto sulla notificazione o sulla riferibilità degli atti al credito azionato.
  • L'istanza di annullamento/sgravio della riscossione ex L. 228/2012 è soggetta al termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica del primo atto utile; se l'istanza è tardiva e comunque esaminata e rigettata, non può operare il silenzio-assenso.
  • Le questioni relative a nullità della notifica dell'impugnazione o a vizi del contraddittorio sono inammissibili in cassazione se non risultano trattate nella sentenza impugnata e non è indicato specificamente dove siano state dedotte nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenzaOnere della provaGiudicato

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