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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20014/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore idrico)

La controversia

La controversia nasce dopo la declaratoria di incostituzionalità che ha escluso la debenza della quota tariffaria relativa alla depurazione quando il servizio non sia effettivamente reso. Diversi utenti del servizio idrico, anche in forma individuale e condominiale, hanno chiesto la restituzione delle somme pagate a titolo di canone di depurazione, deducendo che l’impianto di riferimento fosse inefficiente e non funzionante. I giudici di merito hanno accolto la domanda, ritenendo provato il pagamento delle somme e individuando nel gestore del servizio idrico l’accipiens tenuto alla restituzione, oltre a escludere la manleva verso Comune, Regione e società di gestione del depuratore per difetto di prova o per ragioni di legittimazione. Il gestore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle regole sull’onere della prova, delle norme sulla non contestazione e di quelle sulla valutazione della prova, lamentando che il Tribunale avesse ritenuto provato il pagamento senza adeguata dimostrazione e con motivazione apparente; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere il Tribunale posto a suo carico la prova degli oneri di progettazione, realizzazione o completamento dell’impianto ai fini della detrazione dal credito restitutorio; 3) violazione delle norme su solidarietà, responsabilità e processo per il rigetto della domanda di manleva/regresso verso la Regione Campania, sostenendo che tale domanda fosse diretta a essere tenuta indenne dalle somme eventualmente dovute agli utenti e che la Regione fosse corresponsabile dell’inadempimento del servizio di depurazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo motivo e accolto il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla domanda di manleva/regresso verso la Regione Campania, rinviando al Tribunale di Napoli in diversa composizione per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha confermato, invece, l’impostazione del merito quanto alla natura contrattuale della pretesa restitutoria degli utenti, alla legittimazione passiva del gestore quale accipiens e alla prova del pagamento del canone di depurazione, nonché ha ritenuto infondate le doglianze sul vizio motivazionale e sulla non contestazione. Ha però riconosciuto che, in presenza di concorso nell’inadempimento tra gestore/accipiens e soggetto proprietario o gestore dell’impianto, il convenuto in restituzione può agire in regresso contro il corresponsabile del disservizio; per questo la domanda verso la Regione doveva essere riesaminata secondo il corretto inquadramento.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell’onere della prova: il creditore deve provare il fatto costitutivo della pretesa e il debitore i fatti estintivi/impeditivi; inoltre, ai fini della detrazione di costi o oneri dal credito restitutorio, la prova dell’ammontare del fatto impeditivo grava sul convenuto che intenda far valere lo scomputo.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per censurare l’asserita errata valutazione della non contestazione; la Corte esclude la violazione perché il Tribunale ha ritenuto specificamente contestati solo in modo generico i fatti allegati.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme agli altri artt. processuali nella censura sul travisamento della prova; la Corte nega che vi sia stata indebita valutazione di prove legali o libere da parte del giudice di merito.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato per il principio di specifica contestazione nella fase di merito; la Corte rileva che il Tribunale ha correttamente valorizzato la genericità delle contestazioni del convenuto.

  • art. 1988 c.c.

    Citato nel primo motivo; non viene però fondato su di esso uno specifico principio decisorio autonomo nella sentenza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma sul rito camerale richiamata per la trattazione del ricorso.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato per incardinare i motivi di ricorso per violazione di legge e per vizio motivazionale; la Corte distingue tra censura di merito inammissibile e deduzione di errori di diritto scrutinabili in cassazione.

  • art. 32 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo insieme ad altre norme processuali; la Corte non sviluppa un’autonoma interpretazione su questa disposizione.

  • art. 106 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo; non assume rilievo decisorio autonomo nel testo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte accoglie la doglianza nella parte in cui il giudice di merito ha omesso di considerare il corretto titolo della domanda di manleva/regresso.

  • artt. 1292 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di solidarietà; la Corte collega la possibile responsabilità concorrente dei soggetti coinvolti nel disservizio e il regresso tra corresponsabili.

  • art. 1298 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte lo utilizza solo come riferimento alle regole sulla ripartizione interna dei rapporti tra corresponsabili.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte non costruisce la decisione su responsabilità aquiliana, ma richiama il concorso nell’inadempimento tra soggetti coinvolti nel servizio di depurazione.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte valorizza la possibilità di concorso di più soggetti nel medesimo inadempimento/danno e la conseguente azione di regresso.

  • art. 8-sexies, comma 1, d.l. n. 208/2008

    Richiamato in tema di detrazione dal credito restitutorio degli oneri relativi alle attività di progettazione, realizzazione o completamento dell’impianto di depurazione; il Tribunale li aveva posti a carico del convenuto quale fatto impeditivo da provare.

  • l. n. 13/2009

    Norma di conversione del d.l. n. 208/2008 richiamata per la disciplina degli oneri deducibili dal credito restitutorio.

  • art. 14, comma 1, l. n. 36/1994

    Declarata incostituzionale dalla Corte costituzionale nella parte in cui imponeva la debenza della quota di depurazione anche senza effettivo servizio.

  • art. 155, comma 1, primo periodo, d.lgs. n. 152/2006

    Parimenti dichiarato incostituzionale nella parte relativa alla debenza della quota di tariffa di depurazione anche in assenza del servizio.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato per il parametro della motivazione costituzionalmente necessaria, ritenuta sussistente nella sentenza impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per lamentare motivazione apparente; la Corte esclude la violazione perché la motivazione del Tribunale è comprensibile e non meramente assertiva.

  • art. 2967 c.c.

    Citato nel testo della sentenza impugnata con evidente refuso; la Corte intende il richiamo come riferimento all’art. 2697 c.c. e al fatto impeditivo della pretesa restitutoria.

Massime di principio

  • La domanda di restituzione delle somme versate a titolo di quota depurazione, quando il servizio non sia effettivamente reso, si inquadra nell’inadempimento del contratto di utenza idrica e non in una pretesa autonoma di natura meramente pubblicistica.
  • Nell’azione restitutoria fondata sull’inadempimento del servizio idrico, l’utente deve provare il titolo del rapporto e il pagamento della quota richiesta in restituzione; una contestazione solo generica del convenuto non è idonea a spostare l’onere probatorio oltre i limiti ordinari.
  • La legittimazione passiva alla restituzione spetta al gestore che abbia percepito le somme in qualità di parte del contratto di utenza, quale accipiens, anche se il beneficiario finale del servizio o delle somme sia altro soggetto.
  • Il travisamento della prova, quando consista in una diversa lettura inferenziale del materiale istruttorio valutato dal giudice di merito, non integra di regola vizio deducibile in cassazione, se non nei limiti rigorosi residuati dopo l’elaborazione delle Sezioni Unite.
  • Ai fini dello scomputo dal credito restitutorio degli oneri relativi a progettazione, completamento o realizzazione dell’impianto di depurazione, il soggetto convenuto deve provare l’esistenza e l’ammontare di tali costi, trattandosi di fatto impeditivo o comunque di elemento da far valere in detrazione.
  • Il convenuto in restituzione, ove il disservizio derivi dal concorso di altri soggetti nella gestione o proprietà dell’impianto, può agire in regresso o chiedere manleva nei confronti del corresponsabile, sicché il giudice deve esaminare la domanda secondo il corretto titolo dedotto e il reale assetto dei rapporti interni.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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