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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01429/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte appellante)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di condanna di un soggetto al pagamento della propria quota delle spese per lavori di rifacimento di una terrazza comune, domanda respinta in primo grado. L'odierno ricorrente aveva poi proposto appello, ma il Tribunale lo ha dichiarato improcedibile ritenendo tardiva l'iscrizione a ruolo, perché effettuata oltre dieci giorni dalla notificazione dell'atto di appello. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012, lamentando che il giudice di appello avesse considerato decisiva la data di registrazione del deposito in cancelleria (5 giugno 2018) anziché la data di generazione della ricevuta di avvenuta consegna e dell'esito positivo dei controlli automatici (4 giugno 2018), che avrebbe reso tempestivo il deposito telematico; con gli altri due motivi ha censurato la conferma della decisione di primo grado senza esaminare la nullità della sentenza e la sua pretesa contrarietà all'art. 1126 c.c. e alla l. 220/2012. La resistente ha contrastato anche in via preliminare l'ammissibilità del ricorso, eccependo tardività della notifica e inefficacia della stessa perché eseguita presso il difensore della parte deceduta anziché agli eredi.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della controricorrente, affermando che la notifica della sentenza d'appello eseguita dal difensore della parte deceduta non faceva decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione e che, una volta nota la morte della parte, l'impugnazione avrebbe dovuto essere notificata agli eredi effettivamente legittimati. Nel merito ha accolto il primo motivo, ritenendo che il deposito telematico dell'atto di appello si perfezioni con la ricevuta di avvenuta consegna e che il Tribunale avesse quindi erroneamente dichiarato improcedibile l'appello per tardiva iscrizione a ruolo. I restanti due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Massa, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    non decorre il termine breve per cassazione se la notifica della sentenza d'appello è eseguita in modo non valido dal difensore della parte deceduta, quando l'impugnazione deve essere indirizzata agli effettivi legittimati

  • art. 327 c.p.c.

    resta applicabile il termine lungo quando non vi sia una valida notificazione della sentenza idonea a far decorrere il termine breve

  • art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012

    Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna...

    il deposito telematico si perfeziona alla generazione della ricevuta di avvenuta consegna, e la tempestività si valuta su tale momento, non sulla successiva registrazione in cancelleria

  • art. 347 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sulla improcedibilità dell'appello per tardiva iscrizione a ruolo, ma la sua applicazione è stata ritenuta erronea

  • art. 165 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sulla iscrizione a ruolo dell'appello e sul deposito degli atti

  • art. 348 c.p.c.

    la declaratoria di improcedibilità dell'appello è stata ritenuta erronea per aver considerato tardivo un deposito che, invece, era tempestivo

  • art. 300 c.p.c.

    serve come parametro per la mancata dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo, con effetti sulle modalità di impugnazione

  • art. 328 c.p.c.

    impone di adeguare il giudizio di impugnazione alle variazioni nella legittimazione delle parti, con impugnazione rivolta ai soggetti effettivamente legittimati

  • art. 1126 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme che il giudice di merito avrebbe omesso di applicare nel merito della controversia sulla terrazza comune

  • L. 220/2012

    richiamata dal ricorrente come disciplina pertinente alla controversia condominiale sulla terrazza comune

Massime di principio

  • Nel processo civile, il deposito telematico di un atto si considera perfezionato nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna del gestore PEC, mentre i controlli successivi e l'accettazione della cancelleria incidono sul consolidamento dell'effetto ma non spostano il momento perfezionativo iniziale ai fini della tempestività.
  • Ai fini dell'impugnazione, la notifica della sentenza eseguita dal difensore della parte deceduta non fa decorrere automaticamente il termine breve quando il difensore non è più legittimato a compiere quell'atto oltre il grado in cui si è verificato l'evento interruttivo; in tal caso opera il termine lungo, se rispettato.
  • Quando una parte venga a conoscenza del decesso dell'avversario, l'impugnazione deve essere indirizzata ai soggetti effettivamente legittimati, cioè agli eredi o comunque ai successori processuali, e non al solo procuratore della parte ormai priva di legittimazione.
  • La declaratoria di improcedibilità dell'appello per tardiva iscrizione a ruolo è illegittima se il deposito telematico dell'atto risulta tempestivo secondo il criterio normativo della ricevuta di avvenuta consegna.
  • Se viene accolto un motivo di ricorso che investe la base processuale della decisione impugnata, i motivi ulteriori diretti al merito restano assorbiti e non devono essere esaminati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniProve
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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