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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19121/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, da parte del datore di lavoro, di somme ritenute indebitamente corrisposte a un dipendente a titolo di retribuzione feriale. Secondo la società, durante un periodo di contratti di solidarietà difensivi (prima di tipo A, poi di tipo B) le ferie maturavano in misura proporzionalmente ridotta all’orario effettivamente prestato; perciò, quando alcune ferie maturate in quel periodo venivano fruite dopo la cessazione della solidarietà, il pagamento sarebbe dovuto essere riparametrato e il maggior importo corrisposto avrebbe dovuto essere restituito o trattenuto. La Corte d’appello aveva invece confermato la decisione di primo grado, ritenendo non provato l’indebito e illegittimo il recupero. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: (i) violazione della disciplina dei contratti di solidarietà e delle circolari INPS, sostenendo che le ferie dovessero essere riproporzionate e che, in caso di fruizione successiva alla solidarietà, non fosse dovuta l’integrazione salariale; (ii) omesso esame e erronea valutazione di documenti, nonché omessa considerazione della mancata contestazione dei fatti rilevanti; (iii) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere il giudice posto a carico del datore l’onere di provare l’indebito e per non avere considerato che il lavoratore avrebbe fruito delle ferie secondo i piani aziendali; (iv) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c. per asserita erronea considerazione della “pacifica” riduzione delle giornate lavorate; (v) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.L. 132/2014 per la condanna integrale alle spese invece della compensazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile: ha ribadito che, in una domanda di ripetizione di indebito, l’onere di provare il fatto costitutivo dell’indebito grava su chi agisce in ripetizione; ha rilevato la carenza di specificità dei motivi e la mancata autosufficienza, anche per difetto di trascrizione dei documenti e delle allegazioni rilevanti; ha osservato che le censure non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul difetto di prova dell’indebito pagamento e sull’irrilevanza di ulteriori profili. Quanto alle spese, ha ritenuto insindacabile in cassazione la valutazione discrezionale di mancata compensazione, in assenza di violazione del principio di soccombenza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato, per quanto qui rileva, la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il recupero delle somme operate sul trattamento di ferie del dipendente e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il contributo unificato. La Corte ha inoltre richiamato precedenti di legittimità sovrapponibili e ha ritenuto che le censure non scalfissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata sul difetto di prova dell’indebito e sulla carenza di specificità dei motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Consente di richiamare precedenti conformi già decisi in fattispecie sovrapponibili.

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c.

    Impone specificità del ricorso e adeguata indicazione/trascrizione degli atti e documenti rilevanti; la sua violazione comporta inammissibilità dei motivi.

  • art. 360, quinto comma, c.p.c.

    L’omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo nei limiti rigorosi previsti e, nel caso di doppia conforme, occorre indicare le ragioni di fatto diverse tra le due decisioni di merito.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, limita la deducibilità del vizio motivazionale in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione riguarda i fatti allegati, non i documenti in sé; la censura è inammissibile se i fatti non sono stati adeguatamente riportati.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare il fatto costitutivo della domanda di ripetizione di indebito grava su chi agisce per la restituzione.

  • art. 2109 c.c.

    Attribuisce al datore di lavoro il potere di fissare il periodo di godimento delle ferie, entro il quadro delle esigenze aziendali.

  • art. 36 Cost.

    Rilevato solo come parametro evocato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa una violazione nel caso concreto.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La liquidazione e la compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione del principio di soccombenza.

  • D.L. 132/2014

    Richiamato dalla ricorrente in tema di spese, senza che la censura sia ritenuta idonea a fondare il sindacato di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto/inammissibilità, comporta il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

  • art. 1 legge n. 863/1984

    Richiamato dalla ricorrente sulla disciplina dei contratti di solidarietà e del riproporzionamento della retribuzione.

  • art. 2 legge n. 863/1984

    Richiamato dalla ricorrente sulla disciplina dei contratti di solidarietà.

  • art. 5 legge n. 236/1993

    Richiamato dalla ricorrente sulla disciplina dei contratti di solidarietà e dell’integrazione salariale.

  • circolare INPS n. 9/1986

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere la disciplina dell’integrazione salariale nelle ferie durante solidarietà di tipo A.

  • circolare INPS n. 212/1994

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere la disciplina dell’integrazione salariale nelle ferie durante solidarietà di tipo A.

Massime di principio

  • In una domanda di ripetizione di indebito, la prova del fatto costitutivo dell’indebito spetta a chi pretende la restituzione delle somme.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi non sono specifici, non autosufficienti o non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Nel vizio di motivazione denunciato contro una decisione in doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La non contestazione opera sui fatti allegati e rilevanti, non sui documenti in quanto tali; se i fatti non sono adeguatamente riportati, la censura non è scrutinabile.
  • La valutazione sulla compensazione o meno delle spese processuali appartiene, di regola, al potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile solo per violazione del principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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