Cassazione Penale, Sentenza n. 45915/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza sostenendo la violazione di legge per la mancata derubricazione del reato contestato dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (spaccio) alla ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5 (fatto di lieve entità). Il difensore ha dedotto che si trattava di spaccio al minuto: cessioni di singole dosi della stessa sostanza (cocaina), guadagni modesti per cessione, nessun accertamento del principio attivo e assenza di collegamenti con contesti organizzati, elementi che avrebbero reso configurabile la lieve entità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il ricorrente aveva, in sede d'appello, aderito al "concordato" ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. con rinuncia agli altri motivi di impugnazione (salvo quello relativo all'eccessività della pena per la continuazione). In base all'istituto del concordato (e alla giurisprudenza consolidata relativa all'analogo precedente art. 599, comma 4), la rinuncia impedisce di sollevare in cassazione doglianze diverse da quelle conservate, ivi compresa la questione sulla qualificazione giuridica e la derubricazione ex art. 73, comma 5. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. In precedenza la Corte d'Appello di Bologna aveva rideterminato la pena in anni 3 mesi 8 di reclusione e euro 14.000 di multa.
Norme richiamate
legge 23 giugno 2017, n. 103
Consente alla Corte d'Appello di ratificare un "concordato" sulle doglianze tra le parti con indicazione della pena quando la modifica della sentenza comporta nuova determinazione della pena; la sottoscrizione del concordato e la conseguente rinuncia ai restanti motivi precludono la successiva deduzione di quelle doglianze in Cassazione
art. 599, comma 4 cod. proc. pen. (abrogato)
decreto legge n. 92 del 2008 (abrogazione)
Richiamato come modello giurisprudenziale: anch'esso aveva prodotto l'orientamento per cui la rinuncia ai motivi in appello limita la cognizione del giudice e preclude la successiva impugnazione di questioni non riservate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Comma 1 disciplina i delitti in materia di sostanze stupefacenti (es. spaccio); comma 5 prevede la derubricazione e la pena attenuata per i casi di "lieve entità". Nel caso di specie la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della derubricazione perché la questione era preclusa per rinuncia al motivo in appello
Richiamato nella descrizione del reato per la contestazione della continuazione di più fatti; la Corte d'Appello aveva ritenuto la continuazione e rideterminato la pena, questione per la quale l'imputato aveva conservato la doglianza (solo quella)
Massime di principio
- Se in appello le parti concludono per un "concordato" ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e l'imputato rinuncia a motivi di impugnazione, tali motivi non possono essere sollevati successivamente in Cassazione; la rinuncia preclude anche questioni di qualificazione giuridica rilevabili d'ufficio
- La questione della derubricazione ex art. 73, comma 5 (fatto di lieve entità) deve essere tempestivamente sostenuta e non rinunciata in appello se si intende portarla in sede di legittimità
- Per valutare la "lieve entità" ai fini dell'art. 73 comma 5 si considerano elementi come: quantità complessiva e per cessione, modalità (spaccio al minuto vs. attività organizzata), proventi limitati, assenza di collegamenti con il traffico organizzato e ruolo marginale del soggetto
- Se si sta valutando l'adesione a un concordato in appello occorre chiedere espressamente la preservazione di specifici motivi che si intendono impugnare in Cassazione; altrimenti la rinuncia opererà estensivamente
- La giurisprudenza consolidata ammette che il concordato determini la ratifica dei punti concordati e la preclusione delle doglianze non mantenute; pertanto chi propone transazione processuale deve ponderare bene quali questioni sacrificare
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