Cassazione Civile, Ordinanza n. 09350/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Roma, con ordinanza resa ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., la liquidazione del compenso per l’attività giudiziale svolta in favore di un ente in una precedente controversia di lavoro. L’ente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, contestando in sostanza la decisione del Tribunale, anche sul presupposto che la controversia avrebbe dovuto essere trattata con il rito speciale di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 e quindi con diversa composizione del giudice. La Corte, tuttavia, ha rilevato preliminarmente che la procura speciale per il ricorso per cassazione risultava rilasciata prima della decisione impugnata e dunque non idonea ai sensi dell’art. 365 c.p.c.; ha inoltre ritenuto che, poiché il Tribunale aveva deciso con ordinanza monocratica applicando il rito sommario ordinario ex artt. 702 bis ss. c.p.c. e non il rito speciale, il provvedimento avrebbe dovuto essere impugnato con appello e non con ricorso per cassazione, secondo il principio di apparenza e il regime impugnatorio desumibile dalla forma concretamente adottata dal giudice. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’ente. Ha ritenuto, da un lato, invalida la procura speciale in quanto non conferita dopo la pubblicazione del provvedimento impugnato, come richiesto per il ricorso per cassazione; dall’altro, ha affermato che il provvedimento del Tribunale, essendo un’ordinanza monocratica resa nel rito sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c., doveva essere impugnato con appello e non direttamente con ricorso per cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La procura per proporre ricorso per cassazione deve essere conferita con specifico riferimento alla fase di legittimità e successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato; una procura rilasciata per il giudizio di merito è inidonea.
Se il tribunale decide la controversia con ordinanza monocratica nel rito sommario ordinario, il provvedimento segue il relativo regime impugnatorio e non quello del rito speciale.
art. 14 del d.lgs. n. 150/2011
Per le controversie ivi ricomprese è previsto un rito speciale con decisione collegiale; ma, ai fini dell’impugnazione, rileva la forma concretamente adottata dal giudice e la qualificazione data alla domanda.
La Corte ha escluso, nel caso concreto, i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata richiesta dal controricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sull’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- La procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere rilasciata dopo la pubblicazione del provvedimento impugnato e con riferimento espresso alla fase di legittimità; una procura formatasi nel giudizio di merito non è sufficiente.
- Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione di un provvedimento di liquidazione dei compensi dell’avvocato, rileva la forma concretamente adottata dal giudice: se la decisione è resa con ordinanza monocratica nel rito sommario ordinario, il rimedio è l’appello e non il ricorso per cassazione.
- Il principio di apparenza opera anche nel determinare il regime impugnatorio: la parte deve impugnare il provvedimento secondo il modello processuale effettivamente seguito dal giudice, ancorché ritenga errata la qualificazione della controversia.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
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