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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26069/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (presunto socio)

La controversia

La lite nasceva dalla domanda di accertamento dell'esistenza di una società di fatto tra il ricorrente, un altro soggetto e il resistente, avente ad oggetto la gestione di un'azienda formalmente intestata e gestita dal resistente. Il ricorrente chiedeva anche l'accertamento della propria quota pari al 50% e la condanna dei convenuti al pagamento del 50% degli utili. I giudici di merito avevano respinto la domanda per mancata prova dell'esistenza del rapporto sociale. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1362, commi 1 e 2, e 1363 c.c. per non avere la Corte territoriale interpretato unitariamente un documento del 2 ottobre 2008, valorizzando il senso letterale e la comune volontà delle parti; 2) violazione degli artt. 1366, 1369 e 1371 c.c. per avere interpretato il documento senza rispettare buona fede, interpretazione funzionale e criterio dell'interpretazione complessiva; 3) omesso esame di un fatto decisivo e controverso e omessa motivazione, sostenendo che il documento fosse ricognitivo di una società e non di un mutuo. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il terzo motivo e inammissibili il primo e il secondo, osservando che il giudice di merito aveva esaminato il documento, aveva correttamente riferito la sottoscrizione del resistente solo alla seconda dichiarazione e aveva motivato in modo sufficiente la lettura del documento come ricognitivo di un prestito, senza che la diversa interpretazione proposta potesse essere riesaminata in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla motivazione fosse infondata perché la Corte d'appello aveva esplicitato il percorso logico seguito: la firma del resistente risultava apposta solo sulla seconda dichiarazione del documento, sicché il relativo riconoscimento poteva riferirsi solo a quella; inoltre, il contenuto era stato correttamente interpretato come riconducibile a un mutuo, non a una società di fatto. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi relativi all'interpretazione contrattuale, affermando che l'accertamento della volontà negoziale è un apprezzamento di fatto del giudice di merito e che in cassazione non è consentita la mera contrapposizione tra letture alternative del testo, se non nei limiti della violazione dei canoni legali di interpretazione o del vizio motivazionale, non ravvisati nel caso concreto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato; è stata inoltre respinta la richiesta di cancellazione di espressioni offensive dal controricorso, ritenute non sconvenienti ai sensi dell'art. 89 c.p.c.

Norme richiamate

  • artt. 1362, primo e secondo comma, c.c.

    La comune intenzione delle parti va ricostruita con interpretazione complessiva del testo e del contenuto negoziale; la censura è ammissibile solo per violazione dei canoni legali o vizio di motivazione, non per semplice dissenso interpretativo.

  • art. 1363 c.c.

    La lettura sistematica delle clausole riguarda plurime clausole di uno stesso negozio; non è pertinente quando si tratti di dichiarazioni distinte, una delle quali non riferibile alla parte.

  • art. 1366 c.c.

    Il criterio di buona fede nell'interpretazione negoziale non è violato se il giudice di merito sceglie, tra più possibili, una lettura del testo sorretta da adeguato apprezzamento fattuale.

  • art. 1369 c.c.

    La interpretazione funzionale non impone di sostituire in cassazione l'opzione interpretativa del giudice di merito, se questa è logicamente motivata.

  • art. 1371 c.c.

    Il criterio sussidiario non è applicabile per sovvertire un accertamento di fatto già compiuto dal giudice di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio con il procedimento semplificato.

  • art. 89 c.p.c.

    Le espressioni criticate non sono state considerate sconvenienti o offensive, perché funzionali a contestare l'attendibilità della controparte e non a denigrarla gratuitamente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • L'accertamento della volontà negoziale e della qualificazione giuridica di un documento costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente e non manifestamente illogica.
  • La denuncia di violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e ss. c.c. è inammissibile quando si risolva nella sola contrapposizione tra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dal giudice di merito.
  • Il criterio dell'interpretazione sistematica ex art. 1363 c.c. opera tra clausole o disposizioni di un medesimo negozio e non consente di riferire automaticamente a una parte dichiarazioni contenute nello stesso documento ma provenienti da soggetti diversi.
  • La buona fede e i criteri di interpretazione funzionale non impongono una lettura favorevole alla tesi di una parte, ma soltanto una ricostruzione coerente con il testo e con gli elementi extratestuali effettivamente riferibili al rapporto negoziale.
  • In sede di legittimità, il vizio di motivazione sussiste solo se il giudice non renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito; è invece insindacabile la valutazione del materiale istruttorio quando la motivazione chiarisca perché un documento è interpretato come mutuo e non come costituzione di società.
  • Le espressioni critiche contenute in un atto difensivo non sono cancellabili ex art. 89 c.p.c. se risultano strumentali alla dimostrazione della scarsa attendibilità della controparte e non sono gratuitamente offensive.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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